Cassazione Civile, Ordinanza n. 20287/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda la trattenuta, operata dalla società in busta paga, di una parte della retribuzione relativa a giorni di ferie maturati durante la vigenza di contratti di solidarietà difensivi stipulati tra il 2013 e il 2016, ma fruiti dopo la cessazione dell’ammortizzatore sociale. Il lavoratore aveva agito per l’accertamento dell’illegittimità della trattenuta; il giudice di merito aveva accolto la domanda, ritenendo non provata dalla società l’erogazione integrale della retribuzione feriale e affermando che la società non potesse prorogare unilateralmente gli effetti della riduzione oraria oltre la cessazione della solidarietà. In cassazione la società ha proposto sei motivi: (1) violazione della disciplina dei contratti di solidarietà e delle circolari INPS, sostenendo che durante la solidarietà le ferie maturano in misura riproporzionata all’orario effettivo e che non esiste un principio per cui le ferie fruite dopo la cessazione debbano essere pagate integralmente; (2) omesso esame della documentazione e difetto di motivazione, assumendo che fosse pacifico il pagamento integrale della retribuzione feriale e che i documenti consentissero di calcolare le somme dovute; (3) violazione della normativa sui contratti di solidarietà e sul riproporzionamento della retribuzione feriale, distinguendo tra solidarietà di tipo A e di tipo B; (4) violazione dell’art. 2697 c.c. per omessa prova della volontà del lavoratore di fruire delle ferie dopo la solidarietà; (5) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che il tema del numero di giornate lavorate e del ricalcolo delle ferie fosse pacifico; (6) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del d.l. n. 132 del 2014 sulla mancata compensazione delle spese. La Corte ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché volto a una rivalutazione del merito e perché la Corte territoriale aveva comunque esaminato il fatto decisivo dell’assenza di prova dell’erogazione integrale; ha poi dichiarato inammissibili anche gli altri motivi, rilevando che non coglievano la ratio decidendi, centrata sulla mancata prova della mancanza di causa della trattenuta/repetizione di indebito e sull’assenza di dimostrazione che le ferie fossero state retribuite integralmente. La Corte ha inoltre escluso la decisività delle doglianze su riproporzionamento, scelta del periodo feriale e spese, ribadendo che la liquidazione delle spese è discrezionale nel merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della società alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società datrice di lavoro. Ha confermato l’esito di merito favorevole al lavoratore, rilevando che le censure non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla mancata prova dell’indebito pagamento/trattenuta e sulla mancata dimostrazione che le ferie fruite dopo la solidarietà fossero state retribuite per intero. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Sono stati dedotti vizi di violazione di legge e di omesso esame, ma la Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché non specifiche o volte a ottenere una rivalutazione del merito.
L’onere di provare il fatto costitutivo della ripetizione di indebito grava sulla parte che agisce per la restituzione; nel caso concreto la società non ha provato la debenza dell’indebito trattenimento.
La doglianza di ultrapetizione/corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stata ritenuta priva di decisività rispetto alla ratio della decisione impugnata.
La non contestazione riguarda i fatti allegati, non i documenti in sé; la censura è stata comunque ritenuta non decisiva e priva di specificità.
Spetta al datore di lavoro fissare il periodo di godimento delle ferie, ma tale principio non incide sull’onere di provare la legittimità della trattenuta operata.
La regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza; la censura sulla mancata compensazione non è sindacabile in cassazione se si fonda su valutazioni discrezionali del merito.
La compensazione delle spese è rimessa alla valutazione del giudice di merito entro i limiti di legge e non può essere rivalutata in sede di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
artt. 1 e 2 l. n. 863 del 1984
Richiamati dalla ricorrente in tema di contratti di solidarietà difensiva e riduzione dell’orario di lavoro.
Richiamato dalla ricorrente come disciplina dei contratti di solidarietà e del riproporzionamento della prestazione/retribuzione.
circolari INPS nn. 91 del 1986 e 212 del 1994
Richiamate dalla ricorrente per sostenere che l’integrazione salariale delle ferie riguarda solo la solidarietà di tipo A e solo per le ferie fruite nel periodo di concessione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura che si risolva nella richiesta di una nuova valutazione delle prove o dei documenti è inammissibile, poiché il sindacato di legittimità non è un terzo grado di merito.
- L’omesso esame di documenti o risultanze istruttorie non integra il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
- La parte che agisce per la ripetizione di un indebito deve provare la mancanza di causa della prestazione o della trattenuta di cui chiede la restituzione; la mera allegazione di documenti non basta se non viene dimostrato il fatto costitutivo dell’azione.
- Le censure di ricorso per cassazione devono colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; se non la contrastano in modo specifico, sono inammissibili per difetto di specificità e interesse.
- La facoltà del datore di lavoro di determinare il periodo di godimento delle ferie non elimina l’onere di provare la legittimità di un eventuale riproporzionamento o recupero retributivo operato in busta paga.
- Le doglianze sulla liquidazione o compensazione delle spese sono sindacabili in cassazione solo nei limiti della violazione del criterio di soccombenza o di specifiche voci tariffarie, non per contestare valutazioni discrezionali del giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 14 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20227/2023 del 14/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 14 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20257/2023 del 14/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 14 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20283/2023 del 14/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 14 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20286/2023 del 14/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 14 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20288/2023 del 14/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 14 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20289/2023 del 14/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →