Cassazione Civile, Ordinanza n. 20283/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente assunto dal 1987 con inquadramento iniziale nella carriera amministrativa agiva per ottenere, a decorrere dall'11.7.1999, l'inquadramento nella categoria di quadro direttivo, in subordine di vice direttore, sostenendo di avere svolto mansioni superiori e chiedendo anche il riconoscimento del corrispondente IV livello retributivo con effetti economici, normativi e contributivi. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo decisivo non solo il regolamento organico dell'ente, ma anche il CCNL del personale delle aziende di credito dell'11.9.1999, che aveva sostituito la precedente disciplina pattizia e al quale il regolamento rinviava. In cassazione il lavoratore deduceva: 1) violazione dei canoni ermeneutici per avere applicato il CCNL anziché il regolamento organico, assumendo che il rinvio del regolamento alla contrattazione collettiva valesse solo per il trattamento retributivo e non per lo status giuridico; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per preteso travisamento della prova e erronea individuazione delle mansioni rilevanti ai fini del corretto inquadramento; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. in tema di spese, assumendo che, se l'appello fosse stato accolto, le spese di entrambi i gradi avrebbero dovuto essere poste a carico della datrice di lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile, perché il ricorrente non aveva riportato integralmente il regolamento organico né ne aveva indicato adeguatamente la localizzazione, e in parte infondato, perché la Corte territoriale aveva correttamente interpretato il rinvio del regolamento alla contrattazione collettiva e la successione temporale tra regolamenti di natura contrattuale, applicando il principio secondo cui le nuove clausole sostituiscono immediatamente le precedenti anche se meno favorevoli. Ha respinto il secondo motivo, osservando che il travisamento della prova è censurabile solo quando l'errore riguardi la ricognizione oggettiva del contenuto della prova e sia decisivo, mentre nel caso concreto la doglianza si risolveva nella contestazione del parametro normativo usato per valutare le mansioni, già ritenuto corretto. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché formulato come mera conseguenza dell'ipotetico accoglimento dell'appello e non come censura specifica di una statuizione della sentenza impugnata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
individua i limiti del sindacato di legittimità; le censure devono essere sussunte nelle tassative ipotesi previste dalla norma e, per il vizio motivazionale, opera la formulazione ratione temporis vigente.
i regolamenti del personale aventi natura contrattuale si interpretano secondo i canoni ermeneutici contrattuali, privilegiando il dato letterale quando il testo sia chiaro.
il travisamento della prova è deducibile solo se il giudice abbia erroneamente percepito il contenuto oggettivo della prova e l'errore sia decisivo; non è ammissibile una mera contestazione della valutazione del materiale probatorio.
le spese seguono la soccombenza; la censura sulle spese deve investire specificamente la statuizione impugnata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1 del Regolamento Organico del Personale della CRIAS
il rinvio alla contrattazione collettiva non è limitato, secondo la Corte, al solo trattamento retributivo, ma consente di fare riferimento al CCNL anche per l'inquadramento e la definizione delle qualifiche, in presenza di mansioni e profili professionali generici.
artt. 7 e 8 del Regolamento Organico del Personale della CRIAS
la genericità delle mansioni e dei profili professionali rafforza la necessità di integrare l'interpretazione con la disciplina collettiva richiamata.
art. 23 del CCNL per il personale dipendente delle aziende di credito dell'11.9.1999
ha sostituito integralmente, per le materie regolate, le previgenti disposizioni di categoria o aziendali, determinando la sostituzione immediata delle clausole anteriori.
Massime di principio
- I regolamenti del personale degli enti pubblici economici hanno natura contrattuale: la loro interpretazione è sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per vizio motivazionale, con prevalenza del criterio letterale quando il testo sia chiaro.
- Quando un regolamento di personale rinvia alla contrattazione collettiva senza limitarne espressamente la portata, il rinvio può riguardare non solo il trattamento economico ma anche l'inquadramento professionale e la definizione delle qualifiche, se ciò è coerente con il testo complessivo.
- In caso di successione nel tempo di regolamenti o discipline pattizie del personale, le nuove clausole sostituiscono immediatamente le precedenti anche se meno favorevoli, senza che operi il divieto di reformatio in peius o la tutela dei diritti quesiti nei medesimi termini propri della successione di leggi.
- Il travisamento della prova è deducibile solo se il giudice abbia erroneamente percepito il contenuto oggettivo della prova, e non semplicemente quando si contesti l'apprezzamento delle risultanze istruttorie o il parametro giuridico usato per valutarle.
- Nel giudizio di cassazione le censure devono investire specificamente una statuizione della sentenza impugnata e rientrare in uno dei vizi tipizzati dall'art. 360 c.p.c.; non sono ammissibili motivi formulati in via meramente condizionata o assertiva come conseguenza di un esito ipotetico del giudizio.
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