Cassazione Civile, Ordinanza n. 18864/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta da un lavoratore che aveva prestato servizio dal 1990 presso il Centro di Meccanizzazione Agricola di un ente pubblico, con contratti a termine e giornate variabili, deducendo l'illegittimità della reiterazione dei contratti per superamento dei limiti temporali previsti dalla disciplina sul lavoro a termine. In appello la domanda era stata rigettata sul presupposto che, nel settore agricolo, la natura oggettiva dell'attività e la legislazione speciale regionale consentissero la deroga alla disciplina generale sul tempo determinato. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) nullità della notifica dell'atto d'appello e del decreto di fissazione dell'udienza per essere stata eseguita solo a uno dei difensori costituiti; 2) violazione della disciplina sui contratti a termine e della direttiva 1999/70/CE per avere la Corte d'appello ritenuto sufficiente, nel settore agricolo, una generica ragione oggettiva e non la stagionalità; 3) violazione delle norme che definiscono l'imprenditore agricolo e la disciplina speciale, per avere qualificato l'ente come agricolo e ricondotto le mansioni svolte a quelle di operaio agricolo; 4) ulteriore violazione della normativa regionale siciliana e del CCNL per avere attribuito a tale disciplina efficacia derogatoria rispetto ai limiti ai contratti a termine; 5) censura sulle spese di lite per mancata compensazione e asserita eccessiva onerosità della condanna.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo valida la notificazione dell'appello eseguita al domicilio digitale del difensore e sufficiente, in presenza di più procuratori, la notifica a uno solo di essi. Ha invece accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo, richiamando e facendo propri i recenti precedenti di legittimità secondo cui l'ente datore di lavoro non è imprenditore agricolo, la deroga alla durata massima dei contratti a termine opera solo per attività stagionali in senso stretto, l'elenco delle attività stagionali è tassativo e la disciplina regionale invocata non può derogare alla normativa nazionale. La Corte ha inoltre precisato che, in caso di contestazione delle mansioni svolte e della loro stagionalità, il giudice deve accertare in concreto tali circostanze e il datore di lavoro ha l'onere di provarne la riconducibilità alle attività stagionali o complementari/accessorie. Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La censura sulla notificazione dell'appello è stata respinta perché la notificazione al domicilio digitale del difensore è stata ritenuta valida.
art. 16-sexies D.L. n. 179/2012
Il domicilio digitale del difensore consente la notificazione all'indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi.
Norma di conversione richiamata per la disciplina del domicilio digitale.
Richiamato quale intervento modificativo sulla disciplina del domicilio digitale.
Norma di conversione del D.L. n. 90/2014 richiamata nel quadro della notificazione al difensore.
Il difensore è obbligato a comunicare il proprio indirizzo PEC al proprio ordine, che lo inserisce nei registri pubblici.
Richiamato per il ReGIndE, registro utilizzato ai fini delle notificazioni telematiche.
art. 5, comma 4-ter, D.Lgs. n. 368/2001
La deroga al limite di durata dei contratti a termine è applicabile solo ad attività stagionali in senso stretto e secondo elencazione specifica.
art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 368/2001
La disciplina speciale per i datori di lavoro dell'agricoltura non è applicabile a un ente pubblico non economico non qualificabile come imprenditore agricolo.
La disciplina dei contratti a termine conferma che la deroga opera solo nei casi di attività stagionali previste dalla legge.
art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015
La proroga/rinnovo oltre il limite massimo è ammessa solo per attività stagionali ai sensi della normativa richiamata.
art. 29, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2015
Esclude l'applicazione della disciplina generale ai rapporti con soggetti che abbiano la qualità richiesta dalla norma; tale qualità non è riconosciuta all'ente resistente.
art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001
Richiamato dal ricorrente per la tutela contro l'abuso nella reiterazione dei contratti a termine nel pubblico impiego.
Richiamato dal ricorrente quale disciplina dei rimedi risarcitori/conseguenze dell'illegittima apposizione del termine.
Direttiva 1999/70/CE
Richiamata quale fonte eurounitaria di tutela contro l'abuso dei contratti a termine.
L'ente resistente non può essere qualificato imprenditore agricolo ai sensi di questa disposizione.
L'elenco delle attività stagionali è considerato tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica.
art. 21 CCNL operai agricoli e florovivaisti
Il contratto collettivo deve specificare in modo puntuale le attività connotate da stagionalità; alcune previsioni mostrano che non tutti i lavoratori a termine rientrano nella deroga.
La censura sulle spese è stata assorbita; la Corte non ha accolto la richiesta di compensazione formulata dal ricorrente.
Richiamata come legge istitutiva dell'ente pubblico e dei suoi compiti, utile a escludere la natura di imprenditore agricolo.
Richiamata quale successiva disciplina delle competenze dell'ente.
Non ritenuta idonea a derogare alla disciplina nazionale sui contratti a termine.
Massime di principio
- La notificazione dell'impugnazione al difensore è valida se eseguita all'indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, anche quando il domicilio digitale sia stato indicato solo per le comunicazioni di cancelleria.
- Quando una parte è assistita da più procuratori costituiti, la notifica della sentenza o dell'atto d'impugnazione a uno solo di essi è idonea a far decorrere i termini processuali, salvo diversi profili interni al rapporto professionale.
- Nel lavoro a termine agricolo, la deroga alla disciplina generale e al limite di durata massima opera soltanto per attività stagionali in senso stretto, non per qualunque attività connessa al settore agricolo o fondata su generiche esigenze oggettive.
- L'elenco delle attività stagionali previsto dalla normativa speciale è tassativo e non può essere esteso per analogia; anche la contrattazione collettiva deve individuare specificamente le attività ammesse alla deroga.
- Se il lavoratore contesta le mansioni concretamente svolte e la loro natura stagionale, il giudice deve accertarle in fatto; grava sul datore di lavoro l'onere di provare la riconducibilità delle prestazioni a mansioni stagionali o strettamente complementari.
- Un ente pubblico non economico, anche se operante in ambito agricolo, non è automaticamente imprenditore agricolo e non beneficia della disciplina speciale dettata per i datori di lavoro dell'agricoltura, se la sua natura giuridica lo esclude.
- La normativa regionale non può derogare, in mancanza di un'espressa e valida base di coordinamento, alla disciplina nazionale dei contratti a termine e ai rimedi contro la loro abusiva reiterazione.
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