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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18868/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una dirigente medica di ottenere il pagamento di indennità collegate ai turni di guardia notturna, alle ore notturne e ai turni festivi svolti tra settembre 2007 e maggio 2012 presso un ospedale pubblico. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato la condanna dell'azienda sanitaria al pagamento di euro 28.994,16, ritenendo dovute le indennità sulla base della disciplina contrattuale collettiva e della documentazione acquisita in giudizio, in particolare una nota del primario di reparto che attestava l'effettivo svolgimento dell'attività in regime di convenzione interna solo nelle ore diurne e feriali. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle norme sul rito del lavoro, sul contraddittorio, sull'onere della prova e sulla disciplina collettiva applicabile, lamentando che la corte territoriale avesse acquisito d'ufficio la nota del 27 aprile 2011 ex art. 421 c.p.c. senza motivare sull'indispensabilità e senza assegnare termine per il contraddittorio, oltre a contestarne tardività, provenienza e riferibilità al periodo controverso; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza e ulteriori violazioni di legge, insistendo sul fatto che le indennità sarebbero già state pagate in busta paga come prestazioni rese in autoconvenzionamento, che la documentazione di pagamento era stata ignorata e che la motivazione sarebbe stata apparente o contraddittoria anche rispetto a una precedente decisione della stessa corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non cogliessero il decisum della sentenza impugnata, perché la corte d'appello non aveva fondato la decisione sulla sola nota del 27 aprile 2011, ma l'aveva considerata solo come elemento confermativo di un più generale difetto di prova, da parte dell'azienda, dell'avvenuto pagamento delle indennità e della riconducibilità dei turni contestati a prestazioni già retribuite. Le censure miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti di causa, operazione non consentita in sede di legittimità. La Corte ha inoltre richiamato il principio di inammissibilità del ricorso che, pur formalmente denunciando violazioni di legge o vizi motivazionali, tenda in realtà a trasformare il giudizio di cassazione in un terzo grado di merito; ha infine rilevato l'applicazione dell'art. 348-ter c.p.c., non essendovi stato distacco tra le rationes decidendi del primo e del secondo grado e non essendo state indicate dalla ricorrente ragioni di fatto diverse tra le due decisioni. Le spese sono state poste a carico dell'azienda sanitaria e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 8 CCNL dirigenza medica del 5.6.2006

    invocato come base per ritenere dovute le indennità di guardia notturna, ore notturne e turno festivo

  • art. 51 CCNL 3.11.2005

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate

  • art. 55 CCNL 8.6.2000

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che i turni erano già stati retribuiti in regime di convenzione interna

  • art. 18 CCNL dirigenza medica del 3.11.2005

    richiamato dalla ricorrente tra le norme collettive asseritamente violate

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di contraddittorio

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di disponibilità della prova

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di valutazione delle prove

  • art. 414, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente quanto al contenuto del ricorso introduttivo

  • art. 416 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di difese del convenuto e decadenze

  • art. 420, commi 5, 6 e 7 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al rito del lavoro

  • art. 421, comma 2 c.p.c.

    richiamato quale potere del giudice del lavoro di acquisire d'ufficio documenti ritenuti indispensabili

  • art. 437 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di acquisizione di prove in appello

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sulla ripartizione dell'onere probatorio

  • art. 3 Cost.

    richiamato dalla ricorrente

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla ricorrente

  • art. 111 Cost.

    primo, secondo e terzo comma

    richiamato dalla ricorrente in relazione al giusto processo

  • art. 3, comma 6, d.lgs. 502/1992

    richiamato dalla ricorrente

  • art. 3-bis d.lgs. 502/1992

    richiamato dalla ricorrente

  • d.lgs. 171/2016

    richiamato dalla ricorrente come normativa attuativa della delega in materia di dirigenza sanitaria

  • art. 348-ter c.p.c.

    applicato dalla Corte per rilevare l'inammissibilità della censura in mancanza di specifica indicazione delle diverse rationes di primo e secondo grado

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma evocata per il motivo di violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    norma evocata per il motivo di nullità della sentenza

  • d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-bis

    richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili le censure che, pur prospettate come violazioni di legge, vizi motivazionali o nullità della sentenza, si risolvano nella richiesta di una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione deve cogliere la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione di merito si fonda su una pluralità di argomentazioni autonome, la critica deve investire specificamente la ragione decisiva, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Nel giudizio di lavoro il potere officioso del giudice di acquisire documenti ex art. 421 c.p.c. non esonera il ricorrente dall'onere di censurare la concreta ratio della decisione; la contestazione della sola modalità di acquisizione è insufficiente se la sentenza si regge anche su altre autonome valutazioni probatorie.
  • Quando il giudice di merito ha ritenuto non provato un fatto impeditivo o estintivo dedotto dalla parte onerata, la doglianza in cassazione non può limitarsi a riproporre la lettura alternativa delle prove documentali, ma deve denunciare un reale errore di diritto o un vizio che incida sulla decisività della motivazione.
  • Ai fini dell'art. 348-ter c.p.c., in caso di doppia conforme la parte ricorrente deve indicare specificamente le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito e dimostrare la loro diversità; in difetto, il ricorso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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