Cassazione Civile, Ordinanza n. 18868/2024 del 10/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una dirigente medica di ottenere il pagamento di indennità collegate ai turni di guardia notturna, alle ore notturne e ai turni festivi svolti tra settembre 2007 e maggio 2012 presso un ospedale pubblico. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato la condanna dell'azienda sanitaria al pagamento di euro 28.994,16, ritenendo dovute le indennità sulla base della disciplina contrattuale collettiva e della documentazione acquisita in giudizio, in particolare una nota del primario di reparto che attestava l'effettivo svolgimento dell'attività in regime di convenzione interna solo nelle ore diurne e feriali. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle norme sul rito del lavoro, sul contraddittorio, sull'onere della prova e sulla disciplina collettiva applicabile, lamentando che la corte territoriale avesse acquisito d'ufficio la nota del 27 aprile 2011 ex art. 421 c.p.c. senza motivare sull'indispensabilità e senza assegnare termine per il contraddittorio, oltre a contestarne tardività, provenienza e riferibilità al periodo controverso; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza e ulteriori violazioni di legge, insistendo sul fatto che le indennità sarebbero già state pagate in busta paga come prestazioni rese in autoconvenzionamento, che la documentazione di pagamento era stata ignorata e che la motivazione sarebbe stata apparente o contraddittoria anche rispetto a una precedente decisione della stessa corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non cogliessero il decisum della sentenza impugnata, perché la corte d'appello non aveva fondato la decisione sulla sola nota del 27 aprile 2011, ma l'aveva considerata solo come elemento confermativo di un più generale difetto di prova, da parte dell'azienda, dell'avvenuto pagamento delle indennità e della riconducibilità dei turni contestati a prestazioni già retribuite. Le censure miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti di causa, operazione non consentita in sede di legittimità. La Corte ha inoltre richiamato il principio di inammissibilità del ricorso che, pur formalmente denunciando violazioni di legge o vizi motivazionali, tenda in realtà a trasformare il giudizio di cassazione in un terzo grado di merito; ha infine rilevato l'applicazione dell'art. 348-ter c.p.c., non essendovi stato distacco tra le rationes decidendi del primo e del secondo grado e non essendo state indicate dalla ricorrente ragioni di fatto diverse tra le due decisioni. Le spese sono state poste a carico dell'azienda sanitaria e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 8 CCNL dirigenza medica del 5.6.2006
invocato come base per ritenere dovute le indennità di guardia notturna, ore notturne e turno festivo
art. 51 CCNL 3.11.2005
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate
art. 55 CCNL 8.6.2000
richiamato dalla ricorrente per sostenere che i turni erano già stati retribuiti in regime di convenzione interna
art. 18 CCNL dirigenza medica del 3.11.2005
richiamato dalla ricorrente tra le norme collettive asseritamente violate
richiamato dalla ricorrente in tema di contraddittorio
richiamato dalla ricorrente in tema di disponibilità della prova
richiamato dalla ricorrente in tema di valutazione delle prove
art. 414, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente quanto al contenuto del ricorso introduttivo
richiamato dalla ricorrente in tema di difese del convenuto e decadenze
art. 420, commi 5, 6 e 7 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione al rito del lavoro
richiamato quale potere del giudice del lavoro di acquisire d'ufficio documenti ritenuti indispensabili
richiamato dalla ricorrente in tema di acquisizione di prove in appello
richiamato sulla ripartizione dell'onere probatorio
art. 3 Cost.
richiamato dalla ricorrente
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente
art. 111 Cost.
primo, secondo e terzo comma
richiamato dalla ricorrente in relazione al giusto processo
art. 3, comma 6, d.lgs. 502/1992
richiamato dalla ricorrente
richiamato dalla ricorrente
richiamato dalla ricorrente come normativa attuativa della delega in materia di dirigenza sanitaria
applicato dalla Corte per rilevare l'inammissibilità della censura in mancanza di specifica indicazione delle diverse rationes di primo e secondo grado
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma evocata per il motivo di violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma evocata per il motivo di nullità della sentenza
d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-bis
richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che, pur prospettate come violazioni di legge, vizi motivazionali o nullità della sentenza, si risolvano nella richiesta di una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione deve cogliere la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione di merito si fonda su una pluralità di argomentazioni autonome, la critica deve investire specificamente la ragione decisiva, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Nel giudizio di lavoro il potere officioso del giudice di acquisire documenti ex art. 421 c.p.c. non esonera il ricorrente dall'onere di censurare la concreta ratio della decisione; la contestazione della sola modalità di acquisizione è insufficiente se la sentenza si regge anche su altre autonome valutazioni probatorie.
- Quando il giudice di merito ha ritenuto non provato un fatto impeditivo o estintivo dedotto dalla parte onerata, la doglianza in cassazione non può limitarsi a riproporre la lettura alternativa delle prove documentali, ma deve denunciare un reale errore di diritto o un vizio che incida sulla decisività della motivazione.
- Ai fini dell'art. 348-ter c.p.c., in caso di doppia conforme la parte ricorrente deve indicare specificamente le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito e dimostrare la loro diversità; in difetto, il ricorso è inammissibile.
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