Cassazione Civile, Ordinanza n. 18870/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un dipendente di azienda sanitaria che, pur inquadrato in categoria DS con profilo di collaboratore amministrativo esperto e assegnato dal 2004 a una posizione organizzativa di responsabile amministrativo per la formazione del personale, chiedeva le differenze retributive per il periodo marzo 2002-dicembre 2007. Egli sosteneva di avere svolto di fatto mansioni superiori, assimilabili a funzioni di direzione di struttura complessa, quale referente unico della struttura organizzativa di formazione e aggiornamento professionale inserita in staff al Direttore Generale e ricompresa tra le strutture complesse dell’atto aziendale. La Corte d’appello aveva però ritenuto decisivo che mancasse, nella pianta organica, un posto specificamente riferibile a tali funzioni dirigenziali. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) omessa pronuncia sulla tempestiva eccezione di nullità della procura in calce all’atto di appello dell’azienda sanitaria, con conseguente nullità dell’appello e passaggio in giudicato della decisione di primo grado; 2) violazione degli artt. 52, comma 5, d.lgs. 165/2001, 2126 c.c. e 36 Cost., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la natura dirigenziale delle funzioni svolte, trascurando l’atto aziendale e le risultanze istruttorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che il ricorrente non aveva assolto all’onere di specificazione di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c., non avendo allegato né localizzato l’atto di appello su cui fondava l’eccezione di nullità della procura; inoltre ha osservato che, anche a voler ravvisare un vizio della procura, in appello opera l’art. 182, comma 2, c.p.c., che impone al giudice di assegnare un termine per la regolarizzazione e non comporta l’immediata inammissibilità dell’impugnazione. Sul secondo motivo la Corte ha affermato che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a contestare la valutazione di merito della Corte d’appello circa la natura non dirigenziale delle funzioni svolte, sollecitando una nuova lettura delle prove e della documentazione, attività preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per denunciare un preteso omesso esame dell'eccezione di nullità della procura
richiamato dal ricorrente insieme ad altre norme processuali a sostegno della censura sulla validità dell'appello
richiamato dal ricorrente insieme ad altre norme processuali a sostegno della censura sulla validità dell'appello
richiamato dal ricorrente in relazione alla validità della procura e dell'atto di appello
richiamato dal ricorrente in relazione alla procura alle liti
richiamato dal ricorrente per sostenere l'onere probatorio sulla validità della procura e sui fatti posti a base dell'eccezione
impone al ricorrente di indicare specificamente e localizzare gli atti e i documenti su cui fonda il motivo; la sua violazione rende inammissibile il motivo
in appello, il giudice che rilevi un vizio della procura deve assegnare un termine per il rilascio o la rinnovazione, sicché la nullità non determina automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione
art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
richiamato dal ricorrente a fondamento della pretesa economica per mansioni superiori
richiamato dal ricorrente a sostegno della domanda retributiva per attività svolta di fatto
art. 36 Cost.
richiamato dal ricorrente come parametro della giusta retribuzione per le mansioni asseritamente superiori
art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che deduca la nullità della procura o di altri atti processuali deve essere sorretto da una puntuale indicazione e localizzazione dell'atto rilevante; in mancanza, il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c.
- La mera prospettazione della nullità della procura al difensore non comporta, in appello, l'inammissibilità immediata dell'impugnazione, poiché il giudice deve assegnare un termine per la regolarizzazione o rinnovazione ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c.
- È inammissibile in cassazione il motivo che, sotto l'apparente veste della violazione di legge, si risolva in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove, specie quando contesti la qualificazione giuridica operata dal giudice di merito senza evidenziare un effettivo errore di sussunzione.
- La questione del riconoscimento economico di mansioni superiori richiede la verifica dei presupposti normativi e fattuali dedotti, ma la loro ricostruzione e valutazione probatoria non può essere sostituita da una nuova valutazione del materiale istruttorio in sede di legittimità.
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