Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18877/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal conferimento a una dirigente medica di un nuovo incarico con decorrenza giuridica dal 1 gennaio 2011 e dal successivo diniego dell'azienda sanitaria di corrisponderle, per il periodo 2011-2014, l'indennità di esclusività e la retribuzione di posizione minima unificata previste per la fascia con esperienza superiore a cinque anni. Il tribunale aveva riconosciuto le differenze retributive, ma la corte d'appello aveva riformato la decisione ritenendo che tali incrementi rientrassero nel blocco stipendiale previsto dall'art. 9, comma 21, d.l. 78/2010, applicabile anche alle progressioni verticali e ai nuovi incarichi. La ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione di norme sul pubblico impiego contrattualizzato e sul blocco stipendiale, sostenendo che il blocco non si applicherebbe ai nuovi incarichi e alle spettanze connesse a eventi straordinari come il passaggio di fascia; 2) violazione dell'art. 2909 c.c., per asserita formazione di giudicato interno sulla spettanza della progressione, in difetto di appello incidentale; 3) violazione dell'art. 9 d.l. 78/2010, deducendo che il ritardo della pubblica amministrazione nella valutazione avrebbe comunque prodotto un danno risarcibile e il diritto alle somme richieste.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo richiamando il proprio precedente del 2023, secondo cui il blocco stipendiale dell'art. 9, comma 21, d.l. 78/2010 si applica anche alle progressioni di carriera comunque denominate e ai passaggi di area disposti negli anni interessati, anche se derivanti da concorsi interni e non meramente automatici. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi effettiva della sentenza d'appello, fondata non sul giudicato interno ma sull'applicazione del blocco stipendiale. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, osservando che, escluso il diritto agli aumenti nel periodo in contestazione, il mero ritardo nella valutazione non fonda di per sé un danno risarcibile senza allegazioni specifiche di ulteriori pregiudizi. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è richiamato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso

  • art. 15 d.lgs. n. 502 del 1992

    norma evocata dalla ricorrente a sostegno del diritto agli emolumenti connessi al nuovo incarico nel pubblico impiego sanitario

  • art. 42 c.c.n.l. 8.6.2000

    norma contrattuale richiamata dalla ricorrente per sostenere la spettanza delle indennità pretese

  • art. 9 d.l. n. 78 del 2010

    norma sul blocco stipendiale delle progressioni di carriera e degli incrementi retributivi del personale contrattualizzato della P.A.; la Corte la applica anche alle progressioni verticali e ai nuovi incarichi

  • L. n. 122 del 2010

    legge di conversione del d.l. 78/2010 richiamata quale base del blocco stipendiale

  • art. 2909 c.c.

    evocato per sostenere l'asserito giudicato interno; la Corte ne esclude la decisività perché la ratio della decisione d'appello era diversa

  • art. 414 c.p.c.

    richiamato quale norma del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione al rinvio al precedente di legittimità seguito dalla Corte

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    norma applicata per porre a carico della ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro del contributo unificato dovuto

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, il blocco stipendiale previsto dall'art. 9, comma 21, d.l. 78/2010 si estende non solo alle progressioni automatiche, ma anche alle progressioni di carriera comunque denominate, inclusi i passaggi di area o le progressioni verticali disposti tramite concorsi interni, quando producano effetti economici nel periodo coperto dal blocco.
  • Quando la decisione impugnata poggia su una specifica ratio decidendi, il motivo di ricorso che si confronti solo con argomentazioni marginali o non decisive è inammissibile per difetto di specifica critica al decisum.
  • Esclusa la spettanza degli aumenti retributivi per effetto del blocco normativo, il solo ritardo della pubblica amministrazione nella valutazione funzionale o di professionalità non integra automaticamente un danno risarcibile, se non sono allegati e provati ulteriori pregiudizi distinti dalla mancata percezione delle somme non dovute.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termine
RamiLavoro
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.