Cassazione Civile, Ordinanza n. 18857/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto instaurato nel 2006 e rinnovato nel 2013 tra un'avvocata e una fondazione forense, qualificato originariamente come collaborazione professionale per attività scientifica. La lavoratrice sosteneva di aver svolto prestazioni per anni e di essere stata poi estromessa a seguito di vicende interne dell'ente, rivendicando il pagamento di compensi, retribuzioni e indennità asseritamente maturati, nonché il risarcimento del danno da inadempimento. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda di pagamento e rigettato il resto; la corte d'appello aveva confermato la decisione, rilevando carenze espositive e di allegazione nell'atto introduttivo, l'assenza di prova e persino di allegazione degli elementi della subordinazione, oltre a ritenere invalidi i contratti di collaborazione perché sottoscritti da consiglieri privi di formale delega. In cassazione la ricorrente ha proposto otto motivi: contestava la validità del contratto, l'esclusione del recesso ad nutum, la ritenuta illiceità del licenziamento in tronco, l'asserito oscuramento della fase di cognizione, il mancato riconoscimento del rapporto subordinato, il profilo previdenziale, la novità di una domanda e un preteso deficit di chiarezza che avrebbe inciso sulla decisione di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, in via dirimente, che il ricorso non rispettasse l'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché la narrazione dei fatti di causa era prolissa, disorganica e non funzionale all'illustrazione dei motivi, richiedendo alla Corte un'opera di estrapolazione non consentita. Inoltre, ha rilevato che le censure mescolavano in modo promiscuo violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi senza rispettare i rigorosi requisiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c., anche in presenza di doppia conforme, e che le doglianze ex art. 360, n. 3, c.p.c. erano formulate in modo generico e non specifico, senza indicare chiaramente quali affermazioni in diritto della sentenza impugnata fossero in contrasto con le norme invocate. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
"la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso"
il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione chiara, sintetica ed essenziale dei fatti rilevanti, funzionale alla comprensione dei motivi; una narrazione oscura, prolissa o promiscua con atti e prove determina inammissibilità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la violazione di legge deve essere dedotta in modo specifico, indicando le norme violate e le affermazioni in diritto della sentenza impugnata in contrasto con esse.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio è confinato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non alla rivalutazione delle prove; occorre specificare fatto, dato da cui risulta, discussione tra le parti e decisività.
art. 348 ter c.p.c.
in caso di doppia conforme il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso se non si indicano le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
art. 375 c.p.c.
"questioni di diritto di particolare rilevanza"
la declaratoria di inammissibilità rende infondata la richiesta di trattazione in pubblica udienza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve offrire una rappresentazione chiara, sintetica ed essenziale della vicenda processuale, limitata ai fatti strettamente necessari per illustrare i motivi; non può demandare alla Corte un'attività di selezione e ricostruzione del materiale di causa.
- La deduzione del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo, effettivamente omesso, già discusso tra le parti; non basta censurare la valutazione delle prove o prospettare una diversa lettura del merito.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le differenti ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La denuncia di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. deve essere specifica: occorre indicare la norma asseritamente violata e spiegare in che modo la sentenza impugnata se ne sia discostata; la mera elencazione di norme non è sufficiente.
- La mancanza di specificità e la commistione indistinta tra violazioni di legge, omesso esame di fatti e contestazioni sul merito rendono il ricorso inammissibile.
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