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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18872/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La vicenda nasce dal trasferimento di una dipendente, inizialmente addetta al centro di assistenza fiscale di una determinata sede periferica, prima con provvedimento temporaneo e poi in via definitiva presso altra sede della stessa società. La lavoratrice ha contestato il trasferimento sostenendo che non fosse motivato e che mancassero le ragioni giustificatrici richieste dall'art. 2103 c.c., chiedendo che fosse dichiarato illegittimo e che fosse ordinato il ripristino dell'assegnazione originaria. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo che la sede di provenienza non integrasse un'unità produttiva autonoma ma solo un'articolazione periferica della sede principale. In appello, invece, la lavoratrice ha ottenuto l'accoglimento: la corte territoriale ha ritenuto che quella sede fosse una unità produttiva rilevante, ha escluso la necessità di una motivazione formale del trasferimento ma ha ritenuto che le ragioni addotte dalla società non fossero oggettive, essendo in realtà riferite a scarsa produttività, morbilità e inadeguatezza professionale, e ha comunque reputato non provata la giustificazione del provvedimento. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha censurato la lettura dell'art. 2103 c.c., sostenendo che il trasferimento potrebbe essere giustificato anche da incompatibilità ambientale e non solo da ragioni oggettive analoghe a quelle del licenziamento economico; con il secondo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il contratto collettivo aziendale considerava la provincia come "sede unica" e quindi escludeva la configurabilità di un trasferimento in senso tecnico. La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili: il primo perché investiva solo una delle autonome rationes decidendi della sentenza impugnata, che era anche fondata sull'accertamento in fatto dell'insufficienza della prova delle ragioni del trasferimento; il secondo perché la questione non risultava trattata nella sentenza di merito, il fatto non era stato adeguatamente localizzato e prodotto, e comunque non era decisivo, essendo la nozione di unità produttiva una nozione legale non vincolata dalla sola fonte collettiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società, confermando quindi la decisione di merito favorevole alla lavoratrice. Ha rilevato, quanto al primo motivo, che esso non attaccava tutte le rationes decidendi della sentenza d'appello, la quale aveva anche autonomamente fondato la decisione sull'insufficienza della prova delle ragioni addotte a giustificazione del trasferimento. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto non decisiva la dedotta clausola del contratto collettivo aziendale sulla "sede unica", osservando che la nozione di unità produttiva ai fini dell'art. 2103 c.c. è nozione legale ricostruita dalla giurisprudenza e non dipende soltanto dalla disciplina collettiva; inoltre la società non aveva assolto l'onere di produrre il contratto aziendale e di localizzare adeguatamente il fatto processualmente rilevante. Sono state poste a carico della ricorrente le spese del giudizio di legittimità e l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2103 c.c.

    La norma disciplina il trasferimento del lavoratore e richiede che, quando si configuri un trasferimento in senso tecnico, esso sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive; la nozione di unità produttiva è nozione legale, non determinata esclusivamente dalle fonti collettive.

  • art. 360, co. 1, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere ricondotto a uno dei motivi tipici di legittimità; censure formulate in modo generico o non correttamente sussunte nei vizi tipizzati possono essere dichiarate inammissibili.

  • art. 437 c.p.c.

    In appello può essere ammessa la produzione di documenti indispensabili ai fini della decisione, quando ne ricorrano i presupposti processuali.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 115/2002

    Ricorrendo i presupposti, la parte soccombente è tenuta al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a reggerne il dispositivo, il ricorso per cassazione che ne censuri solo una è inammissibile o comunque privo di interesse, perché l'altra ratio non impugnata resta idonea a sorreggere la decisione.
  • Nel giudizio di legittimità, la deduzione di omesso esame di un fatto decisivo richiede che il fatto sia stato effettivamente discusso nel giudizio di merito, sia specificamente localizzato negli atti e sia davvero decisivo; in mancanza di tali requisiti il motivo è inammissibile.
  • La nozione di unità produttiva ai fini del trasferimento del lavoratore è nozione legale e va ricostruita secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza, non potendo essere definita in via esclusiva dalla contrattazione collettiva aziendale.
  • Se il datore di lavoro giustifica il trasferimento con elementi che appaiono riconducibili non a esigenze organizzative oggettive ma a contestazioni sulla prestazione del lavoratore, è necessario comunque un rigoroso accertamento probatorio delle ragioni addotte.
  • La mancata produzione del documento collettivo o contrattuale invocato a fondamento del motivo di ricorso impedisce alla Corte di cassazione di valutarne la decisività e comporta l'inammissibilità della censura.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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