Cassazione Civile, Ordinanza n. 18847/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Due dipendenti della Regione Campania, pur prestando servizio presso il Comune di Pietravairano, avevano ottenuto in primo e secondo grado il riconoscimento del diritto a percepire l’indennità di rischio prevista dall’art. 19 del CCDI 2001 e l’indennità di disagio ex art. 25 del medesimo contratto, per essere addette al computer e avere svolto tale attività per almeno quattro ore giornaliere. La Corte d’appello aveva ritenuto illegittima l’esclusione delle indennità per il personale distaccato e aveva valorizzato la condizione pregiudizievole per salute e integrità personale derivante dall’uso del computer. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omessa pronuncia sulla carenza di legittimazione passiva, assumendo che la posizione delle lavoratrici fosse di comando e non di distacco, con conseguente diversa individuazione del soggetto obbligato al pagamento; 2) violazione dell’art. 2697, comma 1, c.c. in relazione alla disciplina collettiva, sostenendo che gravasse sulle lavoratrici la prova di ogni giornata di effettivo svolgimento della prestazione in condizioni di rischio e disagio; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c., lamentando un erroneo uso del principio di non contestazione e contestando sia l’attestazione del Comune sull’adibizione al computer per quattro ore al giorno, sia il conteggio delle indennità calcolato su 26 giornate mensili e 12 mesi annui senza detrarre ferie, festività, malattie e altre assenze.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la ricorrente non ha dimostrato che la questione della qualificazione del rapporto come distacco e non comando fosse stata effettivamente devoluta nei precedenti gradi di merito, con conseguente rischio di novità della censura e mancato superamento del giudicato interno. Inoltre, la Corte ha richiamato il proprio orientamento secondo cui, in fattispecie analoghe, il lavoratore può agire nei confronti dell’ente titolare del rapporto di impiego per il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva, senza che la distinzione tra comando e distacco sia decisiva. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava sostanzialmente a rimettere in discussione la valutazione delle prove e l’interpretazione della contrattazione integrativa, attività riservate al giudice di merito e non sindacabili in cassazione come richiesto dalla ricorrente. Il terzo motivo è stato anch’esso ritenuto inammissibile perché, da un lato, riproponeva una critica al giudizio sul fatto costitutivo del diritto, dall’altro non si confrontava con la reale ratio della sentenza impugnata, che aveva valorizzato la consulenza tecnica di parte costruita su dati provenienti dalle buste paga formate dalla stessa Regione. La Regione è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 19 del CCDI 2001
norma collettiva posta a base della pretesa all’indennità di rischio
art. 25 del CCDI 2001
norma collettiva posta a base della pretesa all’indennità di disagio
invocato dalla ricorrente per sostenere che l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto alle indennità gravasse sulle lavoratrici
artt. 37 CCNL 2000
richiamati dalla ricorrente in relazione alla disciplina del trattamento economico
art. 41 CCNL 2004
richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina del trattamento economico
artt. 9 e ss. CCDI 2001
richiamati dalla ricorrente in relazione alla disciplina integrativa applicabile
invocato per censurare l’asserita erronea applicazione del principio di non contestazione
richiamato nel tentativo di sottoporre direttamente al sindacato di legittimità l’interpretazione della norma collettiva
art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165/2001
richiamato per affermare che la distinzione tra comando e distacco è attenuata nel pubblico impiego
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002
base per l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 9 e ss. CCDI 2001
disciplina contrattuale richiamata per l’attribuzione delle indennità
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che introduca una questione nuova, fondata su accertamenti di fatto, se il ricorrente non dimostra specificamente di averla dedotta nei precedenti gradi di merito e non indica l’atto processuale in cui ciò è avvenuto.
- La distinzione tra comando e distacco, nel pubblico impiego, può non essere decisiva ai fini della legittimazione passiva dell’ente titolare del rapporto di impiego per le pretese economiche fondate sulla contrattazione collettiva del comparto di provenienza.
- L’onere della prova dei fatti costitutivi del diritto va letto alla luce della concreta struttura della domanda, ma in cassazione non è consentito trasformare la censura in una rivalutazione del compendio istruttorio o dell’apprezzamento del merito.
- La doglianza sul principio di non contestazione è inammissibile se si traduce nella contestazione dell’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito e non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Il sindacato della Corte di cassazione non può essere invocato per ottenere una diretta reinterpretazione delle risultanze probatorie o della contrattazione collettiva quando la censura mira sostanzialmente a una nuova valutazione del merito.
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