Cassazione Civile, Ordinanza n. 19495/2023 del 10/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
La controversia
La struttura sanitaria privata, operante in regime di accreditamento, aveva chiesto la condanna solidale della Regione e della ASL/ASP al pagamento di somme rilevanti a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. per prestazioni di ricovero e assistenza sanitaria rese tra il 1995 e il 2000 e rimaste non remunerate. In via principale domandava l'indennizzo per ricoveri eseguiti in esubero rispetto ai tetti di spesa; in via subordinata chiedeva un importo minore per prestazioni rese a utenti provenienti da fuori dell'ambito territoriale della ASL o della Regione, sostenendo che tali prestazioni non dovessero rientrare nel budget annuale della struttura e dovessero essere pagate separatamente secondo la disciplina della mobilità sanitaria e delle tariffe ministeriali allora vigenti. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione censurava la sentenza d'appello per violazione dell'art. 2041 c.c. e di varie norme sulla programmazione e remunerazione delle prestazioni sanitarie, lamentando che fosse stata erroneamente ritenuta l'inclusione di quelle prestazioni nei tetti di spesa e, quindi, l'insussistenza dei presupposti dell'azione di arricchimento senza causa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'intervento del Fallimento della società di fatto, qualificato come mera costituzione in prosecuzione/riassunzione in un giudizio di cassazione nel quale il fallimento della parte ricorrente sopravvenuto non determina interruzione. Quanto al ricorso principale, lo ha respinto perché infondato. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva escluso l'azione ex art. 2041 c.c., osservando che nelle prestazioni sanitarie rese oltre il budget l'arricchimento della pubblica amministrazione è "imposto" quando l'azienda sanitaria abbia fissato e comunicato il limite di spesa, manifestando così il proprio diniego a prestazioni ulteriori; inoltre ha ribadito che anche le prestazioni rese a non residenti possono essere ricomprese nei tetti di spesa regionali, alla luce del sistema di programmazione e controllo della spesa sanitaria. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente nei confronti dell'azienda sanitaria resistente, mentre sono state compensate nel rapporto tra ricorrente e fallimento intervenuto.
Norme richiamate
L'azione di arricchimento senza causa non è esperibile quando l'arricchimento della pubblica amministrazione sia imposto dalla stessa struttura che ha eseguito le prestazioni oltre il tetto di spesa comunicato; manca in tal caso il presupposto dell'utilitas riconoscibile e non si può usare l'indennizzo per superare i limiti della programmazione pubblica.
Il motivo era formulato come censura per violazione o falsa applicazione di legge.
Il fallimento di una parte nel giudizio di cassazione non determina interruzione del processo.
Nel giudizio di cassazione non sono ipotizzabili gli adempimenti di prosecuzione del processo previsti per i giudizi soggetti a interruzione.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla disciplina della remunerazione delle prestazioni sanitarie.
art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992
Richiamato dalla ricorrente in tema di accordi e remunerazione delle prestazioni sanitarie accreditate.
art. 8-sexies d.lgs. n. 502/1992
Richiamato dalla ricorrente in tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie e tetti di spesa.
Richiamato dalla ricorrente insieme alle altre norme sulla programmazione sanitaria.
art. 2, comma 8, L. 28 dicembre 1995, n. 549
Richiamato per il meccanismo dei tetti di spesa in materia sanitaria, considerato rilevante già dal 1995.
art. 1, commi 32 e 34, L. 23 dicembre 1996, n. 662
Richiamati dalla ricorrente come norme sulla disciplina economico-finanziaria sanitaria.
art. 32 L. 27 dicembre 1997, n. 449
Richiamato dalla ricorrente nel quadro della normativa sui tetti di spesa.
D.M. 15 aprile 1994
Richiamato dalla ricorrente per le tariffe e i criteri di remunerazione delle prestazioni.
D.M. 14 dicembre 1994
Richiamato dalla ricorrente per la disciplina tariffaria applicabile alle prestazioni rese.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per il contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Nelle prestazioni sanitarie erogate da strutture accreditate oltre il tetto di spesa comunicato dall'azienda sanitaria, l'arricchimento della pubblica amministrazione è da considerarsi "imposto"; ciò esclude l'azione ex art. 2041 c.c., perché la struttura ha eseguito prestazioni sapendo che il pagamento eccedeva i limiti programmati.
- Il presupposto dell'azione di arricchimento non può essere desunto dal solo risparmio di spesa o dal fatto che le prestazioni siano state effettivamente ricevute: occorre che l'arricchimento sia non imposto e che sussista una utilitas giuridicamente rilevante per l'arricchito.
- La comunicazione del tetto di spesa alla struttura accreditata vale come manifestazione implicita di contrarietà dell'amministrazione a ulteriori prestazioni remunerabili oltre il limite fissato.
- Nel sistema della programmazione sanitaria regionale, anche le prestazioni rese a pazienti non residenti possono essere incluse nei tetti di spesa della struttura, poiché il contenimento della spesa e la razionalizzazione del servizio riguardano l'intero equilibrio del sistema sanitario.
- Nel giudizio di cassazione il sopravvenuto fallimento di una parte non interrompe il processo; la costituzione del curatore o del fallimento come intervento/riassunzione è inammissibile perché il giudizio è dominato dall'impulso d'ufficio.
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