Cassazione Civile, Ordinanza n. 18039/2025 del 03/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva notificato a una società di persone un avviso di accertamento per il maggior reddito d'impresa relativo a un determinato anno d'imposta. Successivamente aveva notificato a uno dei soci, titolare del 50% della partecipazione, un avviso personale di imputazione del reddito per trasparenza in proporzione alla quota sociale. Il socio aveva impugnato l'atto deducendo, in sintesi: la illegittimità della rettifica induttiva del reddito d'impresa e della determinazione dei ricavi fondata su presunti indici di antieconomicità; l'illegittimità dell'accertamento induttivo anche ai fini IVA, in assenza dei presupposti normativi; e l'inapplicabilità delle rettifiche presuntive per i contribuenti congrui ai fini degli studi di settore, sostenendo che la soglia del 40% non fosse superata. La CTR aveva rigettato l'appello del contribuente. In Cassazione il ricorrente ha proposto un unico motivo con più censure di violazione di legge, ma la Corte ha rilevato d'ufficio, in via preliminare, il difetto di litisconsorzio necessario tra società e soci.
La decisione
La Corte ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società e di tutti i soci della società di persone. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rimesso le parti davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, disponendo la previa integrazione del contraddittorio. Le spese sono state demandate al giudice del rinvio. Le censure del ricorso sul merito dell'accertamento non sono state esaminate, perché assorbite dal rilievo preliminare di nullità processuale.
Norme richiamate
Richiamato quale norma sul vizio deducibile in Cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dal ricorrente per contestare la legittimità dell'accertamento induttivo del reddito d'impresa.
art. 32 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla determinazione induttiva del reddito.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dal ricorrente per contestare l'accertamento induttivo ai fini IVA e la sussistenza dei relativi presupposti.
art. 10-bis L. 8 maggio 1998, n. 146
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'illegittimità delle rettifiche presuntive nei confronti di contribuenti congrui rispetto agli studi di settore.
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La Corte lo richiama come base dell'unitarietà dell'accertamento dei redditi delle società di persone e della conseguente imputazione automatica ai soci.
art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
La Corte lo richiama per affermare la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari nel processo tributario.
Massime di principio
- Nelle controversie relative all'accertamento dei redditi delle società di persone, la regola dell'unitarietà dell'accertamento impone la partecipazione al giudizio della società e di tutti i soci, poiché la rettifica del reddito sociale si riflette automaticamente sulle posizioni individuali.
- Se il giudizio sull'avviso emesso nei confronti di uno solo dei soci o della società si svolge senza la presenza di tutti i litisconsorti necessari, il processo è affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.
- La nullità per difetto di litisconsorzio necessario comporta la cassazione della decisione impugnata e la rimessione della causa al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio.
- Le questioni di merito sull'an e sul quantum dell'accertamento restano assorbite quando la Corte rilevi una preliminare nullità processuale che impedisce la decisione della controversia.
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