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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18018/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

Il professionista aveva proposto opposizione allo stato passivo del fallimento chiedendo l’ammissione del proprio credito per il compenso maturato per un’attività professionale svolta su incarico della società fallita dopo la dichiarazione di fallimento. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione ritenendo, in sintesi, che l’attività processuale del fallito, pur in presenza della residua legittimazione processuale di cui all’art. 43 l.fall., non rendesse automaticamente opponibili alla massa i costi del relativo incarico professionale né consentisse di imputare alla procedura gli effetti del giudizio svolto dal fallito. Con il ricorso per cassazione il professionista deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 43, commi 1 e 2, 44, 111 e 111-bis l.fall., sostenendo che: (1) l’attività processuale del fallito, ove consentita dall’art. 43, comma 2, l.fall., sarebbe sempre opponibile alla procedura, con conseguente prededucibilità del compenso del difensore; (2) in ogni caso, le spese per tale attività sarebbero costi di conservazione del patrimonio fallimentare, poiché avrebbero evitato passività fiscali non dovute, e quindi dovrebbero essere pagate in prededuzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché contrastante con il consolidato orientamento secondo cui il credito è prededucibile solo se sorto in occasione della procedura e, soprattutto, se riferibile all’attività degli organi della procedura; il mero criterio cronologico non basta, dovendo sussistere un collegamento soggettivo con l’attività della procedura, mentre non sono prededucibili i crediti derivanti da iniziative del debitore non funzionali alle esigenze concorsuali. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché introduceva una questione di fatto e di diritto non trattata nel decreto impugnato, senza che il ricorrente avesse assolto l’onere di indicare dove la questione fosse stata dedotta nei gradi di merito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 4.000 in favore della cassa delle ammende; è stata inoltre data atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 43 l.fall.

    La residua legittimazione processuale del fallito non comporta, di per sé, che gli effetti economici dell’attività processuale possano essere automaticamente imputati alla procedura concorsuale.

  • art. 44 l.fall.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di opponibilità degli atti compiuti dal fallito.

  • art. 111 l.fall.

    La prededuzione richiede che il credito sia sorto in occasione della procedura e che sia riferibile all’attività degli organi della procedura, non essendo sufficiente il solo criterio cronologico.

  • art. 111-bis l.fall.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della prededucibilità delle spese, ma non ritenuto decisivo dalla Corte per mancanza del necessario collegamento con l’attività della procedura.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Norma evocata per denunciare violazione di legge nei due motivi di ricorso.

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché contrario a un orientamento consolidato della Corte.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La definizione del ricorso è avvenuta secondo la procedura camerale semplificata prevista dalla disposizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per la misura dell’ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto.

  • L. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    Norma introduttiva del meccanismo dell’ulteriore contributo unificato richiamato in dispositivo.

Massime di principio

  • In materia fallimentare, la prededuzione dei crediti sorti durante la procedura non discende automaticamente dal solo dato temporale della loro insorgenza: occorre anche un collegamento funzionale e soggettivo con l’attività degli organi della procedura.
  • Le obbligazioni sorte per iniziativa del debitore o del fallito non sono, di regola, imputabili alla massa solo perché connesse a un’attività processuale consentita dalla legge; la prededucibilità richiede che il costo sia geneticamente riferibile all’azione degli organi concorsuali o comunque intrinsecamente funzionale alle finalità della procedura.
  • In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove che implichino accertamenti di fatto non trattati nella decisione impugnata, se il ricorrente non indica specificamente dove e come la questione sia stata dedotta nei giudizi di merito.
  • Quando il ricorso per cassazione si pone in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato, il motivo può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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