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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18019/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, da parte del Giudice Delegato e poi del Tribunale di La Spezia in sede di reclamo, dell'istanza proposta da una società per ottenere il trasferimento della liquidità residua nell'ambito di un procedimento concorsuale. La società soccombente in merito ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale, articolando un solo motivo, che tuttavia non viene esaminato nel merito perché, nel corso del giudizio di legittimità, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato alla controparte. Il fallimento, previa autorizzazione del Giudice Delegato, ha accettato la rinuncia.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte della ricorrente e della relativa accettazione da parte del fallimento controricorrente, dichiarando estinto il processo di cassazione ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c. La Corte non ha adottato provvedimenti sulle spese, richiamando l'accordo delle parti sulla compensazione. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, relativo all'ulteriore contributo unificato in caso di impugnazione non vittoriosa.

Norme richiamate

  • art. 391, comma 1, c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, una volta accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'obbligo di versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, se validamente effettuata e accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del processo senza esame dei motivi di impugnazione.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, la Corte non provvede sulle spese di lite quando l'adesione alla rinuncia preclude la statuizione e le parti abbiano comunque regolato consensualmente le spese.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso esclude l'applicazione del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione respinta o dichiarata inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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