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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18026/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

A seguito di verifica fiscale, l'Amministrazione finanziaria contestava a due società, una in qualità di consolidante e l'altra di consolidata, la deduzione ai fini IRES degli accantonamenti per trattamento di fine mandato (TFM) degli amministratori relativi agli anni d'imposta 2011-2013, ritenendoli indebitamente dedotti perché eccedenti i limiti previsti dagli artt. 50, comma 1, lett. c-bis), 105 e 2120 c.c. Le società impugnavano gli avvisi di accertamento; i primi giudici e poi la CTR respingevano i ricorsi, applicando al TFM le limitazioni previste per il TFR dei lavoratori subordinati. In cassazione le società denunciavano violazione degli artt. 105 e 109 d.P.R. n. 917/1986, dell'art. 2389 c.c. e falsa applicazione dell'art. 2120 c.c., sostenendo che il TFM degli amministratori non è disciplinato dal codice civile come il TFR, che il limite di deducibilità va individuato nella volontà delle parti risultante da atto scritto con data certa anteriore o contestuale all'inizio del rapporto, e che, avendo la società deliberato contestualmente alla nomina l'importo del TFM del presidente del consiglio di amministrazione, l'accantonamento era deducibile per competenza.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso: ha escluso che, in mancanza di una specifica norma che assimili il trattamento di fine mandato degli amministratori al trattamento di fine rapporto dei lavoratori subordinati, possa applicarsi l'art. 2120 c.c. al TFM. Ha richiamato il proprio orientamento secondo cui le quote accantonate per il TFM sono deducibili per competenza solo se la previsione del trattamento risulti da atto scritto con data certa anteriore all'inizio del rapporto e che specifichi anche l'importo; in difetto, opera il principio di cassa. Poiché la CTR aveva applicato indebitamente il limite del TFR, la sentenza è stata cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso delle contribuenti e annullando gli avvisi di accertamento. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; quelle di legittimità poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 105 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Per il TFM degli amministratori consente la deduzione per competenza delle quote accantonate solo se il trattamento sia previsto da atto scritto con data certa anteriore all'inizio del rapporto e con indicazione dell'importo; non rende applicabile in via automatica l'art. 2120 c.c.

  • art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato dalle ricorrenti nel motivo di ricorso come norma violata in tema di deducibilità per competenza.

  • art. 50, comma 1, lett. c-bis), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato negli avvisi di accertamento e nella ricostruzione della lite come disposizione fiscale rilevante per il regime del trattamento degli amministratori.

  • art. 2120 c.c.

    È norma dettata per il TFR dei lavoratori subordinati e non è applicabile, in assenza di specifica previsione normativa, agli accantonamenti per TFM degli amministratori.

  • art. 2389 c.c.

    Richiamato dalle ricorrenti per sostenere che la determinazione del TFM degli amministratori può dipendere dalla volontà delle parti e dalla delibera societaria relativa al compenso.

  • art. 95, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    In mancanza dei presupposti per la deduzione per competenza del TFM, trova applicazione il principio di cassa per la deducibilità dei compensi degli amministratori nell'esercizio di effettiva corresponsione.

  • art. 17, comma 1, lett. c), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    In combinato disposto con l'art. 105 t.u.i.r., è richiamato come base del principio secondo cui le quote accantonate per il TFM possono essere dedotte per competenza se il trattamento risulta da atto scritto con data certa e importo determinato.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte, una volta cassata la sentenza e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito ex art. 384 c.p.c.

Massime di principio

  • Il trattamento di fine mandato degli amministratori non è automaticamente soggetto alle limitazioni previste dall'art. 2120 c.c. per il trattamento di fine rapporto dei lavoratori subordinati.
  • Le quote accantonate per il trattamento di fine mandato sono deducibili per competenza solo se la previsione del trattamento risulta da un atto scritto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto e che indichi anche l'importo.
  • In mancanza dei requisiti formali e sostanziali che consentono la deduzione per competenza del TFM, la deducibilità dei compensi degli amministratori segue il principio di cassa.
  • Quando la questione è di puro diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, annullando l'atto impositivo originariamente impugnato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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