Cassazione Civile, Ordinanza n. 18028/2025 del 03/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto l'ammissione al passivo della procedura di amministrazione straordinaria della debitrice per il corrispettivo di prestazioni di assistenza sperimentale e prove tecniche rese durante il periodo in cui la debitrice era sottoposta ad amministrazione giudiziaria ex art. 34 d.lgs. n. 159/2011. Il giudice delegato aveva ammesso il credito solo in chirografo. La creditrice aveva quindi proposto opposizione allo stato passivo chiedendo il riconoscimento della prededuzione, sostenendo che i crediti sorti in una procedura di prevenzione controllata da organi pubblici dovessero conservare la prededuzione anche nella successiva amministrazione straordinaria, in base agli artt. 61, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, 111 l.fall., 52 d.lgs. n. 270/1999 e ai principi di buona fede e correttezza. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione ha denunciato violazione e falsa applicazione di tali norme, censurando il decreto che aveva escluso la prededuzione per mancanza di consecuzione tra amministrazione giudiziaria e amministrazione straordinaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha affermato che non è configurabile un fenomeno di consecuzione tra il procedimento di amministrazione giudiziaria ex d.lgs. n. 159/2011, misura di prevenzione con finalità diverse e presupposti differenti rispetto alle procedure concorsuali, e la successiva amministrazione straordinaria. La prededuzione prevista per i crediti sorti nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria opera solo all'interno di quella procedura e non può essere "traslata" in altra procedura successiva. Inoltre, il d.lgs. n. 270/1999 richiama solo il primo comma dell'art. 111 l.fall. e non la disciplina della prededuzione dei crediti sorti in occasione o in funzione di procedure concorsuali. Il decreto impugnato è stato quindi confermato e il ricorso rigettato; nessuna spesa è stata liquidata per la mancata attività difensiva della resistente, con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 34 d.lgs. n. 159/2011
disciplina l'amministrazione giudiziaria come misura di prevenzione finalizzata a sottrarre l'impresa alle influenze criminali e a preservarne la continuità aziendale; non è procedura concorsuale.
art. 61, comma 3, d.lgs. n. 159/2011
prevede la prededuzione per i crediti sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione, ma tale effetto resta circoscritto alla procedura in cui il credito è sorto.
art. 111 l.fall.
la prededuzione dei crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali opera solo in presenza di consecuzione tra procedure concorsuali; non si applica automaticamente ai crediti maturati in amministrazione giudiziaria.
art. 52 d.lgs. n. 270/1999
richiama la disciplina dell'art. 111 l.fall. solo nei limiti compatibili con l'amministrazione straordinaria e non estende integralmente la prededuzione ai crediti sorti in altra precedente procedura.
art. 20 d.lgs. n. 270/1999
rinvia al primo comma dell'art. 111 l.fall. per premiare crediti funzionali alla gestione dell'impresa insolvente e alla prosecuzione virtuosa della procedura.
art. 1175 c.c.
richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo ai fini del riconoscimento della prededuzione.
art. 1375 c.c.
richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo ai fini del riconoscimento della prededuzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato in relazione alla misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
norma che ha introdotto la disciplina dell'ulteriore contributo unificato.
d.l. n. 347/2003
richiamato come base della procedura di amministrazione straordinaria nel caso concreto.
Massime di principio
- La prededuzione non costituisce una causa di prelazione in senso sostanziale, ma una precedenza processuale collegata alla strumentalità del credito rispetto agli scopi della procedura in cui esso è sorto.
- La prededuzione maturata in una procedura può operare in una procedura successiva solo se tra le due esiste un effettivo fenomeno di consecuzione, ossia un collegamento unitario per identità di soggetti e di situazione di dissesto regolata.
- Non è configurabile consecuzione tra amministrazione giudiziaria ex d.lgs. n. 159/2011 e amministrazione straordinaria, perché le due procedure hanno presupposti, destinatari e finalità differenti.
- Gli elementi di tipo concorsuale presenti nella disciplina dell'amministrazione giudiziaria non sono sufficienti, da soli, a qualificare tale misura come procedura concorsuale ai fini dell'applicazione dell'art. 111, comma 2, l.fall.
- Il rinvio contenuto nella disciplina dell'amministrazione straordinaria all'art. 111 l.fall. è selettivo e non comporta l'applicazione integrale della regola della prededuzione ai crediti sorti in una diversa procedura precedente.
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