Cassazione Civile, Ordinanza n. 18029/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica fiscale, la Guardia di finanza redigeva un PVC nei confronti di una cooperativa, qualificata dall'Ufficio come mero soggetto interposto rispetto ai reali percettori dei proventi. Sulla base del PVC, l'Agenzia notificava alla società un avviso di accertamento per omessa dichiarazione e omessa tenuta delle scritture contabili per l'anno 2007, e al contribuente un ulteriore avviso di accertamento IRPEF per il medesimo anno, recuperando a tassazione un maggior reddito pari al 50% degli utili accertati in capo alla società, in applicazione degli artt. 41-bis e 37, comma 3, d.P.R. 600/1973 e dell'art. 14, comma 4, l. 537/1993. Il contribuente impugnava l'atto sostenendo di essere estraneo ai redditi accertati, poiché avrebbe cessato la carica di rappresentante legale già dal 24 novembre 2006. La CTP accoglieva il ricorso del contribuente, ritenendo non valutati gli elementi da lui offerti. In appello, però, la CTR riformava la decisione valorizzando l'estratto del Registro delle imprese prodotto dall'Ufficio, dal quale risultava che il contribuente aveva mantenuto il ruolo di rappresentante legale fino alla cancellazione della società nel gennaio 2012. In Cassazione il contribuente deduceva un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., denunciando motivazione insufficiente e contraddittoria, ovvero omesso esame di fatti decisivi, in particolare l'annotazione nel registro delle imprese del verbale assembleare di dimissioni dalla carica di rappresentante legale. Sosteneva che la sentenza di appello fosse gravemente lacunosa e viziata per non avere considerato tali circostanze decisive.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile e comunque infondato. Ha osservato che la censura era formulata in modo promiscuo, sovrapponendo il vizio di motivazione apparente/contraddittoria a quello di omesso esame di fatti decisivi, con una inammissibile mescolanza di profili incompatibili. Nel merito, ha escluso il vizio motivazionale rilevante in cassazione, rilevando che la CTR aveva reso una motivazione sintetica ma esistente, comprensibile e idonea a rendere percepibile la ratio decidendi, fondata sulla valorizzazione di elementi indiziari e documentali, senza cadere in mancanza assoluta, apparenza, contrasto irriducibile o incomprensibilità. Il ricorso è stato pertanto rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e, in ragione della definizione conforme alla proposta accelerata, anche al pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e dell'ulteriore importo per il contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al solo "minimo costituzionale"; non sono più denunciabili insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo i casi di totale mancanza, apparenza, contrasto irriducibile o incomprensibilità obiettiva.
Richiamato come base normativa del recupero a tassazione del maggior reddito accertato.
art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973
Richiamato come base per l'imputazione del reddito al soggetto ritenuto effettivo percettore, nonostante l'interposizione formale.
Richiamato quale ulteriore base normativa per la ripresa fiscale operata dall'Ufficio.
Cita la memoria depositata e il procedimento camerale accelerato; il giudizio è definito in conformità alla proposta.
La conformità della decisione definitiva alla proposta accelerata legittima la condanna della parte istante al pagamento di una somma equitativa per abuso del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti del "minimo costituzionale": è inammissibile censurare la sentenza di merito per mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo che la motivazione manchi del tutto, sia solo apparente, presenti un contrasto irriducibile o sia obiettivamente incomprensibile.
- È inammissibile il motivo di ricorso che cumuli e sovrapponga in modo indistinto doglianze diverse, come il vizio di motivazione apparente e l'omesso esame di fatti decisivi, senza separare chiaramente i relativi profili e senza consentire di distinguere le censure.
- Una motivazione sintetica è sufficiente a evitare la nullità della sentenza se rende comunque percepibile il fondamento della decisione e l'iter logico seguito dal giudice, anche quando valorizzi elementi indiziari o documentali in modo conciso.
- Nel procedimento accelerato definito con proposta ex art. 380-bis.1 c.p.c., la decisione conforme alla proposta può fondare la condanna della parte ricorrente ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., quale ipotesi tipica di abuso del processo.
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