Cassazione Civile, Ordinanza n. 12388/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un pignoramento immobiliare eseguito per il recupero di crediti portati da cartelle di pagamento e avvisi di addebito. La società debitrice ha chiesto di dichiarare la nullità del verbale di pignoramento, di accertare l’estinzione per prescrizione quinquennale dei crediti sottostanti, di accertare la mancata notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito e, quindi, di annullare il debito. I giudici di merito hanno ritenuto regolari le notifiche, provati atti interruttivi della prescrizione e infondata la censura sul pignoramento. In Cassazione la società ha proposto sette motivi: 1) motivazione apparente per aver la Corte d’appello sostanzialmente riprodotto la motivazione di altra sentenza; 2) e 3) omesso rilievo del disconoscimento delle sottoscrizioni e delle copie delle relate di notifica e degli avvisi di ricevimento; 4) e 5) nullità delle notifiche via PEC degli atti della riscossione perché provenienti da indirizzo non inserito in pubblici elenchi; 6) omessa pronuncia sul merito della pretesa contributiva e sul presunto difetto di interesse ad agire nell’impugnazione del ruolo/estratto di ruolo; 7) violazione dell’art. 2944 c.c. per avere ritenuto la richiesta di rateizzazione atto interruttivo della prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione può anche richiamare altra decisione, se le ragioni risultano chiare; ha dichiarato inammissibili i motivi secondo e terzo perché non colpivano la ratio decidendi, fondata sulla genericità della contestazione e sulla tardività delle doglianze sui vizi formali, trattabili come opposizione agli atti esecutivi; ha dichiarato inammissibili i motivi quarto e quinto perché miravano a una rivalutazione del fatto, a fronte dell’accertamento di regolare notifica via PEC e di effettiva ricezione degli avvisi; ha ritenuto infondato il sesto motivo, escludendo l’omessa pronuncia e richiamando anche il principio delle Sezioni Unite sulla carenza di interesse ad agire nell’impugnazione dell’estratto di ruolo salvo casi tipizzati; ha infine respinto il settimo motivo, affermando che la richiesta di rateizzazione, pur non costituendo acquiescenza in senso tecnico, integra riconoscimento del debito e interrompe la prescrizione, risultando incompatibile con la deduzione di mancata notifica. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore dell’INPS, mentre nulla è stato disposto verso l’agente della riscossione; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
La motivazione non è apparente se, pur sintetica o per relationem, consente di comprendere in modo chiaro e univoco le ragioni della decisione.
La motivazione può essere concisa e anche richiamare altra sentenza, purché espliciti la ratio decidendi.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario la sentenza deve esporre sinteticamente i motivi in fatto e in diritto della decisione.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
I motivi di ricorso sono stati scrutinati sotto i profili della violazione di legge e della nullità della sentenza, ma alcuni erano in realtà richieste di nuova valutazione del fatto.
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice, con la propria decisione, ha comunque assorbito o implicitamente escluso la pretesa dedotta.
Il disconoscimento della scrittura deve essere specifico e riferito ai singoli documenti, non potendo essere formulato in modo generico verso una pluralità di relate.
Il disconoscimento della scrittura privata segue regole processuali specifiche; la contestazione generica delle copie delle relate non è sufficiente a scalfire l’accertamento di merito.
Per le notifiche via PEC occorre il rispetto delle regole legali di provenienza e indirizzamento, ma la censura non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del fatto quando il giudice abbia accertato la ricezione dell’atto.
art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973
La notifica degli atti della riscossione può avvenire secondo le forme previste dalla disciplina speciale; nel caso concreto è stata ritenuta valida la notifica telematica.
La disciplina della notificazione telematica è stata richiamata come parametro della validità della PEC degli atti di riscossione.
La parte che contesta la notifica o la ricezione dell’atto deve fornire la prova del fatto impeditivo o della difformità allegata.
La richiesta di rateizzazione, quale riconoscimento del debito, è idonea a interrompere la prescrizione ed è incompatibile con l’allegazione di totale estraneità alla pretesa.
Le Sezioni Unite hanno enunciato principi nell’interesse della legge in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo e interesse ad agire.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
La norma, introdotta dal d.l. n. 146/2021 conv. in l. n. 215/2021, specifica e concretizza l’interesse ad agire immediato rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata, ed è applicabile ai processi pendenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamato dal giudice di merito per la condanna d’ufficio per abuso dello strumento processuale.
Massime di principio
- La motivazione per relationem non è nulla né apparente se consente di ricostruire con chiarezza e univocità il percorso decisorio del giudice, senza che sia richiesta originalità espositiva.
- La contestazione delle notifiche o delle relate deve essere specifica e riferita ai singoli atti; una censura generica, estesa indistintamente a tutta la documentazione prodotta, non supera la ratio decidendi.
- Le doglianze sui vizi formali degli atti della riscossione, se qualificate come opposizione agli atti esecutivi, devono essere proposte nei termini di legge, altrimenti sono tardive.
- La validità della notifica via PEC può risultare corroborata dalla prova della effettiva ricezione dell’atto da parte del destinatario, con conseguente raggiungimento dello scopo della notificazione.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del fatto quando il giudice di merito abbia già accertato la regolarità della notifica e la ricezione dell’atto.
- La richiesta di rateizzazione del debito, pur non integrando necessariamente acquiescenza in senso tecnico, costituisce riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione ed è incompatibile con la negazione assoluta della conoscenza della pretesa.
- Nell’impugnazione dell’estratto di ruolo l’interesse ad agire è condizione dinamica e va verificato fino alla decisione, secondo i casi tipizzati dalla normativa sopravvenuta e i principi delle Sezioni Unite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 9 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12240/2023 del 09/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 9 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12241/2023 del 09/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 9 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12243/2023 del 09/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 9 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12244/2023 del 09/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 9 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12262/2023 del 09/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 9 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12267/2023 del 09/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →