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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12240/2023 del 09/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il trattamento di fine servizio corrisposto a un dipendente che, dopo aver prestato servizio presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, era transitato per legge alle dipendenze di un ente pubblico di ricerca, con riconoscimento della continuità del rapporto e dell'anzianità maturata. L'ente aveva poi emesso ingiunzione fiscale chiedendo la restituzione di somme ritenute indebitamente erogate a titolo di TFS, sostenendo di aver applicato erroneamente i parametri di calcolo previsti per gli enti pubblici non economici ex art. 13 l. n. 70/1975, senza distinguere il periodo svolto presso il Ministero, per il quale sarebbero dovuti applicarsi i criteri del regime dei Ministeri. Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello con tre motivi: 1) violazione dell'art. 9 d.lgs. n. 454/1999 e omesso esame del fatto decisivo della continuità del rapporto di lavoro; 2) violazione dell'art. 13 l. n. 70/1975 e omesso esame del fatto decisivo, sostenendo che, in presenza di continuità del rapporto, il TFS va calcolato secondo il regime vigente al momento della cessazione; 3) violazione di ulteriori disposizioni richiamate in ricorso e vizio motivazionale, censurando il ragionamento della Corte territoriale e l'uso dell'interpretazione analogica.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, affinché decida nuovamente attenendosi al principio secondo cui, in presenza di continuità del rapporto di lavoro e mantenimento dell'anzianità di servizio, non è consentito frazionare il periodo lavorativo ai fini del trattamento di fine servizio. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità è stata rimessa al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 9 d.lgs. n. 454/1999

    La disposizione è richiamata dal ricorrente come norma che sancisce la continuità del rapporto di lavoro del personale transitato al nuovo ente e il mantenimento dell'anzianità di servizio.

  • art. 13 l. n. 70/1975

    La Corte lo considera il parametro di calcolo del trattamento di fine servizio per i rapporti presso gli enti pubblici non economici, ma afferma che, in assenza di una diversa disposizione, esso si applica anche al periodo di servizio pregresso quando il rapporto sia continuativo e l'anzianità sia mantenuta.

  • art. 6, comma 4, l. n. 554/1988

    Norma invocata nel terzo motivo di ricorso, ma il relativo esame resta assorbito dall'accoglimento dei primi due motivi.

  • art. 12, comma 1, regolamento di attuazione della l. n. 554/1988

    Norma invocata nel terzo motivo, assorbito.

  • art. 13, comma 1, regolamento di attuazione della l. n. 554/1988

    Norma invocata nel terzo motivo, assorbito.

  • art. 16 del regolamento di attuazione della l. n. 554/1988

    Norma invocata nel terzo motivo, assorbito.

  • D.P.R. n. 1032/1973

    Richiamato dal ricorrente quale parametro normativo per il periodo di servizio prestato presso il Ministero, ai fini del calcolo pro quota dell'indennità di fine servizio.

  • art. 2012 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo di ricorso; l'esame è assorbito.

Massime di principio

  • Quando una legge prevede la continuità del rapporto di lavoro in caso di transito del dipendente da una amministrazione a un'altra e il mantenimento dell'anzianità maturata, il trattamento di fine servizio non può essere frazionato tra i diversi periodi di servizio come se si trattasse di rapporti autonomi.
  • In assenza di una espressa diversa disciplina, il calcolo dell'indennità di fine servizio deve tener conto dell'unicità sostanziale del rapporto e dell'anzianità complessivamente riconosciuta presso l'amministrazione di destinazione.
  • La mera diversa appartenenza delle amministrazioni coinvolte non giustifica, da sola, l'applicazione di regimi di computo differenti al medesimo rapporto di lavoro continuativo.
  • Il motivo di ricorso fondato sulla continuità del rapporto e sul mantenimento dell'anzianità può assorbire le ulteriori censure che mirino solo a contestare il criterio di calcolo applicato dalla corte di merito.

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