Cassazione Civile, Ordinanza n. 12240/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento di fine servizio corrisposto a un dipendente che, dopo aver prestato servizio presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, era transitato per legge alle dipendenze di un ente pubblico di ricerca, con riconoscimento della continuità del rapporto e dell'anzianità maturata. L'ente aveva poi emesso ingiunzione fiscale chiedendo la restituzione di somme ritenute indebitamente erogate a titolo di TFS, sostenendo di aver applicato erroneamente i parametri di calcolo previsti per gli enti pubblici non economici ex art. 13 l. n. 70/1975, senza distinguere il periodo svolto presso il Ministero, per il quale sarebbero dovuti applicarsi i criteri del regime dei Ministeri. Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello con tre motivi: 1) violazione dell'art. 9 d.lgs. n. 454/1999 e omesso esame del fatto decisivo della continuità del rapporto di lavoro; 2) violazione dell'art. 13 l. n. 70/1975 e omesso esame del fatto decisivo, sostenendo che, in presenza di continuità del rapporto, il TFS va calcolato secondo il regime vigente al momento della cessazione; 3) violazione di ulteriori disposizioni richiamate in ricorso e vizio motivazionale, censurando il ragionamento della Corte territoriale e l'uso dell'interpretazione analogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, affinché decida nuovamente attenendosi al principio secondo cui, in presenza di continuità del rapporto di lavoro e mantenimento dell'anzianità di servizio, non è consentito frazionare il periodo lavorativo ai fini del trattamento di fine servizio. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità è stata rimessa al giudice di rinvio.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata dal ricorrente come norma che sancisce la continuità del rapporto di lavoro del personale transitato al nuovo ente e il mantenimento dell'anzianità di servizio.
La Corte lo considera il parametro di calcolo del trattamento di fine servizio per i rapporti presso gli enti pubblici non economici, ma afferma che, in assenza di una diversa disposizione, esso si applica anche al periodo di servizio pregresso quando il rapporto sia continuativo e l'anzianità sia mantenuta.
art. 6, comma 4, l. n. 554/1988
Norma invocata nel terzo motivo di ricorso, ma il relativo esame resta assorbito dall'accoglimento dei primi due motivi.
art. 12, comma 1, regolamento di attuazione della l. n. 554/1988
Norma invocata nel terzo motivo, assorbito.
art. 13, comma 1, regolamento di attuazione della l. n. 554/1988
Norma invocata nel terzo motivo, assorbito.
art. 16 del regolamento di attuazione della l. n. 554/1988
Norma invocata nel terzo motivo, assorbito.
Richiamato dal ricorrente quale parametro normativo per il periodo di servizio prestato presso il Ministero, ai fini del calcolo pro quota dell'indennità di fine servizio.
Richiamato nel terzo motivo di ricorso; l'esame è assorbito.
Massime di principio
- Quando una legge prevede la continuità del rapporto di lavoro in caso di transito del dipendente da una amministrazione a un'altra e il mantenimento dell'anzianità maturata, il trattamento di fine servizio non può essere frazionato tra i diversi periodi di servizio come se si trattasse di rapporti autonomi.
- In assenza di una espressa diversa disciplina, il calcolo dell'indennità di fine servizio deve tener conto dell'unicità sostanziale del rapporto e dell'anzianità complessivamente riconosciuta presso l'amministrazione di destinazione.
- La mera diversa appartenenza delle amministrazioni coinvolte non giustifica, da sola, l'applicazione di regimi di computo differenti al medesimo rapporto di lavoro continuativo.
- Il motivo di ricorso fondato sulla continuità del rapporto e sul mantenimento dell'anzianità può assorbire le ulteriori censure che mirino solo a contestare il criterio di calcolo applicato dalla corte di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 9 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12241/2023 del 09/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 9 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12243/2023 del 09/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 9 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12244/2023 del 09/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 9 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12262/2023 del 09/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 9 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12267/2023 del 09/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 9 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12272/2023 del 09/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →