Cassazione Civile, Ordinanza n. 12267/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (collaboratrice)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di collaborazione tra una società e una professionista. Quest'ultima aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento dei compensi relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2018, indicati in sentenza come gennaio e febbraio 2019, oltre all'indennità di preavviso. La società aveva proposto opposizione al decreto, sostenendo che il rapporto si fosse cessato al 31.12.2018 e che, quindi, non fossero dovute le somme richieste; in appello e poi in cassazione ha contestato, in particolare: la mancata ammissione di prove testimoniali ritenute necessarie per dimostrare la cessazione del rapporto; la mancata ammissione del giuramento decisorio; la violazione delle regole sull'onere della prova, assumendo che fosse irrilevante la prosecuzione del rapporto dopo l'1.1.2019; e la mancata affermazione di responsabilità contrattuale della collaboratrice per asserite omissioni ed errori nella gestione di pratiche che avrebbero imposto alla società di difendersi in giudizi amministrativi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure mirassero, in sostanza, a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività precluse in sede di legittimità. In particolare, ha ritenuto non censurabile la valutazione di sufficienza della prova documentale compiuta dai giudici di merito; ha ribadito i limiti di ammissibilità del giuramento decisorio, inidoneo quando le circostanze dedotte non abbiano portata realmente decisoria o richiedano valutazioni del giudice; ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse correttamente posto a carico della società l'onere di provare il recesso al 31.12.2018, onere non assolto; e ha escluso che fosse configurabile una violazione dell'art. 1218 c.c., poiché il motivo tendeva solo a una rivalutazione del merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
comma 1, n. 3; comma 1, n. 4; comma 1, n. 5
I motivi che si risolvono in una diversa lettura delle prove o che non colgono la ratio decidendi non sono scrutinabili come violazioni di legge; il vizio motivazionale non consente di riesaminare il merito.
art. 437 c.p.c.
La censura relativa alla mancata declaratoria di nullità della sentenza di primo grado e al conseguente provvedimento istruttorio è stata ritenuta inammissibile nel contesto del controllo di legittimità.
art. 233 c.p.c.
Il giuramento decisorio è ammesso solo entro i suoi rigorosi limiti e non può essere usato per ottenere valutazioni giuridiche o giudizi di merito.
art. 2736 c.c.
Il giuramento decisorio deve vertere su fatti storici determinati, percepiti dal giurante, e non su rapporti giuridici o apprezzamenti.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare il recesso o la cessazione del rapporto è stato correttamente posto a carico della parte che lo allegava.
art. 1353 c.c.
La censura sul termine/condizione del rapporto non ha scalfito la ratio della decisione, fondata sulla mancata prova della cessazione del rapporto e sulla sua prosecuzione documentale.
art. 1218 c.c.
Non è configurabile violazione della norma se la censura mira solo a contestare l'accertamento di fatto sulla responsabilità contrattuale e non individua un errore di diritto.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: la selezione delle prove, il loro apprezzamento e la ricostruzione dei fatti appartengono al giudice di merito.
- La doglianza sulla mancata ammissione di prove è inammissibile se non indica specificamente la decisività della prova non ammessa e se il giudice di merito ha ritenuto sufficienti gli elementi documentali già acquisiti.
- Il giuramento decisorio è inammissibile quando la formula non verte su fatti storici determinati, ma richiede valutazioni del giudice, opinioni o accertamenti sulla sussistenza di rapporti o situazioni giuridiche.
- Chi allega la cessazione o il recesso da un rapporto contrattuale deve provare il fatto estintivo; in difetto di prova, e in presenza di elementi documentali di prosecuzione del rapporto, la pretesa creditoria può essere accolta.
- La deduzione di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. non può limitarsi a contestare l'esito dell'apprezzamento probatorio: occorre indicare un effettivo errore di diritto nella ricostruzione della responsabilità.
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