Cassazione Civile, Ordinanza n. 12243/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di risarcimento del danno proposta da un docente nei confronti dell'amministrazione scolastica per l'asserita illegittima apposizione del termine a una serie di contratti di lavoro a tempo determinato. La Corte d'appello aveva respinto la domanda, ritenendo da un lato legittimi i termini apposti ai contratti e, dall'altro, comunque escluso il diritto al risarcimento in ragione dell'intervenuta stabilizzazione del lavoratore. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione della direttiva 1999/70/CE, dell'accordo quadro CES-UNICE-CEEP sul lavoro a tempo determinato, del d.lgs. n. 368 del 2001, dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 4 della l. n. 124 del 1999. Con il primo motivo ha censurato la ritenuta legittimità del termine; con il secondo ha sostenuto che la stabilizzazione prevista dalla l. n. 107 del 2015 non elimina la possibilità di chiedere il risarcimento del danno, poiché la misura successiva non sana l'illiceità pregressa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il secondo motivo, assorbendo il primo. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, nel settore scolastico, la stabilizzazione ottenuta tramite il sistema di reclutamento previgente e i piani straordinari di assunzione costituisce misura proporzionata, effettiva e idonea a sanzionare l'abuso e a cancellarne le conseguenze, in conformità alla direttiva europea. Restano comunque proponibili domande di risarcimento per danni ulteriori, ma tali danni devono essere specificamente allegati e provati dal lavoratore, senza alcuna presunzione. Non essendo stati prospettati elementi idonei a mutare l'indirizzo già affermato, la Corte ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese di legittimità, dando atto anche dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale.
art. 2 della Direttiva 1999/70/CE
Richiamato quale parametro europeo sulla disciplina del lavoro a tempo determinato.
Accordo quadro CES-UNICE-CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999
La Corte lo considera, insieme alla direttiva, come base della tutela contro l'abuso dei contratti a termine.
clausola 1 dell'Accordo quadro CES-UNICE-CEEP sul lavoro a tempo determinato
Invocata dal ricorrente a sostegno della censura sull'illegittimità del termine e del regime di tutela.
clausola 2, punto 1, dell'Accordo quadro CES-UNICE-CEEP sul lavoro a tempo determinato
Invocata come disposizione rilevante per la disciplina del lavoro a tempo determinato.
clausola 4 dell'Accordo quadro CES-UNICE-CEEP sul lavoro a tempo determinato
Richiamata dal ricorrente tra le norme europee asseritamente violate.
clausola 5 dell'Accordo quadro CES-UNICE-CEEP sul lavoro a tempo determinato
La Corte la collega alla valutazione delle misure idonee a prevenire e sanzionare l'abuso.
artt. 1, 4, 5, 10 e 11 del d.lgs. n. 368 del 2001
Invocati per contestare la legittimità dell'apposizione del termine ai contratti di lavoro.
art. 4 della l. n. 124 del 1999
Richiamato nel primo motivo in relazione alla disciplina del reclutamento nel settore scolastico.
art. 36, commi 1, 2 e 5, del d.lgs. n. 165 del 2001
Invocato sia per la legittimità dei contratti a termine nella P.A. sia per il diritto al risarcimento del danno da abuso.
La stabilizzazione dei docenti precari introdotta da questa legge è ritenuta idonea a soddisfare la tutela contro l'abuso, senza escludere in astratto il risarcimento di danni ulteriori.
Richiamato per rinviare alla motivazione della precedente decisione di legittimità senza ripeterla integralmente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel settore scolastico, la stabilizzazione del lavoratore precario ottenuta attraverso il sistema di reclutamento previgente e i piani straordinari di assunzione può costituire misura sufficiente, proporzionata ed ეფექტiva per sanzionare l'abuso del ricorso ai contratti a termine e per rimuoverne le conseguenze, in coerenza con il diritto dell'Unione.
- L'intervenuta immissione in ruolo non elimina in assoluto la possibilità di chiedere il risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine, ma rende configurabili soltanto eventuali danni ulteriori, che devono essere specificamente allegati e provati dal lavoratore.
- Quando una ratio decidendi assorbente esclude il diritto al risarcimento per effetto della stabilizzazione, il motivo diretto a contestare la legittimità del termine può restare assorbito e non necessita di esame.
- La tutela risarcitoria contro l'abuso del contratto a termine non opera come danno presunto in presenza di stabilizzazione: il creditore deve rispettare il regime ordinario dell'onere della prova.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 9 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12240/2023 del 09/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 9 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12241/2023 del 09/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 9 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12244/2023 del 09/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 9 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12262/2023 del 09/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 9 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12267/2023 del 09/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 9 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12272/2023 del 09/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →