Cassazione Civile, Ordinanza n. 12262/2023 del 09/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda risarcitoria proposta da docenti di religione cattolica impiegati nella scuola pubblica, ai quali erano stati reiteratamente conferiti contratti a tempo determinato per più anni scolastici. Il Tribunale aveva accolto la domanda, riconoscendo un danno pari a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto; la Corte d'appello aveva confermato la decisione. Il Ministero ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. nonché dell'art. 1 L. 186/2003. Secondo il ricorrente, la disciplina speciale dei docenti di religione cattolica renderebbe fisiologica e legittima la reiterazione dei contratti a termine, in ragione del fabbisogno variabile del servizio e della previsione di una quota del 30% da coprire con contratti annuali; inoltre, la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato ai docenti di religione i principi elaborati per i docenti curriculari e avrebbe accolto la domanda senza adeguata allegazione e prova degli elementi costitutivi dell'illecito dedotto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la decisione della Corte d'appello fosse conforme ai principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di abuso della contrattazione a termine per i docenti di religione cattolica della scuola pubblica. In particolare, ha richiamato il principio per cui costituisce abuso sia la successione di rapporti annuali senza soluzione di continuità oltre tre annualità scolastiche in assenza di concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, quando la durata complessiva superi comunque le tre annualità. In tali ipotesi sorge il diritto al risarcimento del danno euro-unitario, da liquidarsi secondo i parametri dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010, oggi art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015, oltre al maggior danno se provato; non è invece riconoscibile la conversione del rapporto in tempo indeterminato. La Corte ha inoltre ribadito che, quando il Ministero contesti in giudizio la pretesa risarcitoria, grava su di esso l'onere di provare la legittimità della causale che giustifica il contratto a termine e che, se provata, esclude il computo di quei contratti ai fini dell'abuso. Le spese sono state poste a carico del Ministero; è stato escluso l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per le amministrazioni dello Stato.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
norma processuale invocata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 2697 c.c.
richiamato dal ricorrente per contestare la ripartizione dell'onere della prova; la Corte ribadisce che, in caso di contestazione risarcitoria per abuso del termine, l'onere di provare la legittimità della causale grava sul Ministero.
art. 115 c.p.c.
richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata in relazione alla valutazione delle allegazioni e prove.
art. 1 L. 186/2003
richiamato dal ricorrente per sostenere la specialità del regime di assunzione dei docenti di religione cattolica e la legittimità della reiterazione dei contratti.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per il rinvio ai precedenti conformi della Corte di cassazione.
art. 32, co. 5, L. 183/2010
indicato come parametro per la liquidazione del danno da abuso del termine, richiamato anche nella motivazione dei precedenti di legittimità.
art. 28, co. 2, d.lgs. 81/2015
richiamato come norma succeduta all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 per la quantificazione del risarcimento.
art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
esclusa la sua applicabilità alle amministrazioni dello Stato, esonerate dal versamento materiale del contributo tramite prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel regime speciale dei docenti di religione cattolica della scuola pubblica, la reiterazione della contrattazione a termine oltre tre annualità scolastiche integra abuso quando manchi l'indizione del concorso triennale oppure quando l'utilizzazione, seppur discontinua, comporti comunque una durata complessiva superiore a tre annualità.
- In presenza di abuso nell'utilizzazione del contratto a termine, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno di matrice euro-unitaria; la liquidazione può essere effettuata secondo i parametri legali previsti per l'abuso del termine, con eventuale ulteriore maggior danno se specificamente provato.
- La trasformazione automatica del rapporto a tempo indeterminato non è riconoscibile quale conseguenza dell'abuso nei rapporti dei docenti di religione cattolica.
- Quando il datore pubblico contesti la domanda risarcitoria fondata sull'abuso del termine, grava su di esso l'onere di provare la legittimità della causale che giustifica ciascun contratto escluso dal computo dell'abuso.
- La particolarità del fabbisogno del servizio non basta, da sola, a escludere l'applicazione dei principi sull'abuso della reiterazione dei contratti a termine, se non è dimostrata la specifica legittimità delle singole assunzioni.
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