Cassazione Civile, Ordinanza n. 12241/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per giustificato motivo soggettivo intimato a un dipendente con lettera del 5 febbraio 2016, all’esito di contestazioni disciplinari del 21 gennaio 2016. La corte territoriale aveva ritenuto provati due addebiti: il rifiuto di approfondire lo studio di sistemi operativi richiesti dal superiore gerarchico, pur in assenza di altre commesse e senza costi o sacrifici di tempo per il dipendente; e un atteggiamento passivo e poco collaborativo presso un cliente, con rifiuto di svolgere attività di aggiornamento di sistemi rientranti nelle competenze generali del lavoratore. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che era stato formalmente inquadrato come "riparatore" e non come "sistemista", con conseguente inesigibilità della pretesa datoriale, oltre a violazione degli artt. 2104, 2106 e 2119 c.c. e difetto di motivazione per mancanza di un esplicito rifiuto; 2) omesso esame della volontà del legale rappresentante di licenziare il lavoratore, deducendo che le contestazioni disciplinari sarebbero state pretestuose e che la corte non avrebbe considerato la documentazione sui costi della formazione, l’anzianità, l’assenza di precedenti e il ruolo marginale presso il cliente; 3) violazione degli artt. 2104, 2106 e 2119 c.c., degli artt. 9 e 10 del c.c.n.l. industria metalmeccanica privata e dell’art. 18, comma 4, St. lav., sostenendo che la condotta doveva essere sussunta nelle ipotesi contrattuali di lieve insubordinazione o negligenza/lentezza, punite con sanzione conservativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché, sotto l’apparente veste del vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c., miravano in realtà a contestare l’accertamento di fatto e la valutazione del materiale probatorio compiuti dai giudici di merito; inoltre il primo motivo non specificava adeguatamente dove la questione dell’estraneità della formazione rispetto all’inquadramento fosse stata dedotta nei gradi di merito. Sul terzo motivo la Corte ha escluso la violazione di legge: la corte d’appello aveva correttamente applicato i criteri giurisprudenziali sulla giusta causa, sul giustificato motivo soggettivo e sulla proporzionalità della sanzione, valorizzando la gravità, la persistenza e la volontarietà dell’insubordinazione, nonché l’assenza di giustificazione e il contrasto con gli obblighi di diligenza e obbedienza; ha inoltre ritenuto coerente con il c.c.n.l. la sanzione espulsiva per una insubordinazione non lieve. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non consente di censurare la mera valutazione delle prove o la ricostruzione del merito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La dedotta violazione di legge non sussiste quando la corte di merito abbia applicato correttamente i criteri legali di giusta causa, giustificato motivo soggettivo e proporzionalità della sanzione.
art. 2104 c.c.
Richiama l’obbligo di diligenza e di osservanza delle disposizioni impartite dal datore di lavoro o dai superiori gerarchici.
art. 2106 c.c.
La sanzione disciplinare deve essere proporzionata alla gravità dell’infrazione.
art. 2119 c.c.
La giusta causa/giustificato motivo soggettivo può fondare il recesso in presenza di una condotta disciplinarmente grave.
art. 18, comma 4, St. Lav.
È stato evocato dal ricorrente, ma la Corte ha escluso l’errore del giudice di merito nel non applicare la tutela reintegratoria, ritenendo corretta la qualificazione della condotta come suscettibile di licenziamento.
artt. 9 e 10 c.c.n.l. industria metalmeccanica privata
Le previsioni collettive sono state lette nel senso che la condotta di insubordinazione non lieve consente la sanzione espulsiva, mentre le ipotesi di lieve insubordinazione o di negligenza/lentezza restano confinate alle sanzioni conservative.
art. 348 ter c.p.c.
In ipotesi di doppia conforme, il sindacato ex art. 360 n. 5 c.p.c. è ulteriormente ristretto rispetto alla rivalutazione delle prove.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se, sotto l’etichetta dell’omesso esame di un fatto decisivo, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove o a contestare il giudizio di merito.
- In presenza di doppia conforme, la censura di vizio motivazionale non può trasformarsi in una critica all’apprezzamento del materiale probatorio, specialmente quando il ricorrente indichi elementi istruttori plurimi e non un fatto storico decisivo trascurato.
- Nel giudizio di legittimità, la nozione di insubordinazione disciplinare va apprezzata alla luce dell’obbligo del lavoratore di osservare le direttive legittime impartite dai superiori e di collaborare nell’esecuzione della prestazione.
- La proporzionalità della sanzione espulsiva va verificata tenendo conto della gravità concreta della condotta, della sua persistenza e volontarietà, nonché della scala valoriale desumibile dal contratto collettivo applicabile.
- Quando il contratto collettivo distingue tra insubordinazione lieve e non lieve, solo la prima è attratta nelle sanzioni conservative; la seconda può legittimare il licenziamento ove il giudice di merito ne accerti la gravità effettiva.
- La formazione professionale richiesta dal datore può rientrare nelle legittime direttive aziendali se è funzionale al proficuo impiego del lavoratore e non risulta provato che comporti un sacrificio o un onere ingiustificato per il dipendente.
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