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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12244/2023 del 09/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La lavoratrice impugnava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatole a seguito della cessione del ramo d’azienda relativo a un supermercato. Sosteneva che il recesso fosse nullo o inefficace e, in subordine, illegittimo, deducendone la natura ritorsiva perché collegato al suo rifiuto di trasformare il rapporto da tempo pieno a part-time; lamentava inoltre la genericità della motivazione del licenziamento e chiedeva il risarcimento del danno biologico. In primo grado era stata accertata l’illegittimità del licenziamento con riconoscimento della tutela obbligatoria ex art. 8 l. n. 604/1966; la Corte d’appello aveva però escluso la ritorsività e l’inefficacia del recesso. In Cassazione la ricorrente articolava cinque motivi: violazione dell’art. 1345 c.c., dell’art. 8 d.lgs. n. 81/2015, dell’art. 3 l. n. 604/1966, del principio di buona fede, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 2909 c.c.; nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria; nullità della sentenza e violazione dell’art. 2 l. n. 604/1966 per difetto di specificità dei motivi del licenziamento; censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. per asserito travisamento delle allegazioni di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto a tempo pieno in part-time non costituisce di per sé giustificato motivo di licenziamento, ma impone una rimodulazione dell’onere probatorio a carico del datore di lavoro, che deve dimostrare effettive esigenze economiche e organizzative, la proposta di trasformazione rifiutata e il nesso causale tra tali esigenze e il licenziamento. Ha però condiviso l’accertamento di merito della Corte d’appello secondo cui, nella concreta vicenda, non era stata provata la sussistenza di un motivo ritorsivo unico e determinante. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo per difetto di interesse, osservando che anche un eventuale vizio di motivazione/difetto di specificità avrebbe comunque condotto alla sola tutela obbligatoria già riconosciuta in primo grado. Ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo perché mirava a contestare la valutazione del materiale istruttorio e l’interpretazione delle allegazioni, profili non riesaminabili in cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1345 c.c.

    richiamato per sostenere la nullità del licenziamento per motivo illecito determinante; la Corte ribadisce che l’intento ritorsivo deve essere esclusivo e determinante per incidere sulla validità del recesso.

  • art. 8, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2015

    il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento

    la norma esclude che il mero rifiuto del part-time integri da solo giustificato motivo, ma non preclude il licenziamento per ragioni oggettive se il datore prova esigenze economico-organizzative e il nesso con il recesso.

  • art. 3, legge n. 604 del 1966

    richiamato come parametro del giustificato motivo oggettivo; la Corte ne dà lettura coordinata con l’art. 8 d.lgs. n. 81/2015, imponendo una prova rafforzata del datore quando il recesso segue il rifiuto della trasformazione in part-time.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per la distribuzione dell’onere della prova: spetta al datore dimostrare le ragioni oggettive del licenziamento e al lavoratore provare il carattere ritorsivo, anche per presunzioni.

  • art. 2909 c.c.

    invocato per sostenere l’effetto di giudicato sulla insussistenza del giustificato motivo oggettivo; la Corte non accoglie la censura e rileva che il giudicato non esclude, di per sé, la diversa verifica sull’eventuale motivo ritorsivo.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato per dedurre motivazione apparente; la Corte esclude l’anomalia motivazionale perché la sentenza d’appello espone un percorso argomentativo comprensibile e non meramente apparente.

  • art. 2, legge n. 604 del 1966

    richiamato per il requisito della motivazione del licenziamento; la Corte osserva che l’eventuale violazione, nel regime di tutela obbligatoria applicabile, non avrebbe comportato un esito più favorevole di quello già riconosciuto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale che consente il motivo per violazione di legge; i relativi motivi sono esaminati e respinti.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma processuale per nullità della sentenza; i motivi fondati su motivazione apparente sono ritenuti infondati o inammissibili.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    norma processuale sul vizio di omesso esame; non può essere utilizzata per contestare la lettura delle prove o delle allegazioni.

  • art. 8, legge n. 604 del 1966

    richiamato quale tutela obbligatoria applicabile nel caso di licenziamento illegittimo/inefficace nelle imprese soggette al relativo regime, con conseguente limitazione della tutela alle misure ivi previste.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo conseguente al rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto da tempo pieno a part-time, il mero rifiuto non può essere considerato di per sé giustificativo del recesso; il datore deve provare effettive esigenze economiche e organizzative che rendano non sostenibile la prestazione a tempo pieno, la proposta di trasformazione rifiutata e il nesso causale tra tali esigenze e il licenziamento.
  • Il motivo ritorsivo rende nullo il licenziamento solo se l’intento vendicativo è unico e determinante, anche rispetto ad altri possibili motivi legittimi; la prova di tale connotazione grava sul lavoratore e può essere fornita anche per presunzioni.
  • La mancata prova del giustificato motivo oggettivo può costituire un indizio del carattere ritorsivo del licenziamento, ma non è sufficiente da sola a dimostrarlo in assenza di ulteriori elementi univoci.
  • In sede di legittimità, non è consentito prospettare come vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. una mera contestazione della valutazione delle prove o della lettura delle allegazioni: il controllo della Cassazione resta circoscritto all’omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • La censura di motivazione apparente è accoglibile solo in presenza di un’anomalia motivazionale radicale; non basta che la parte ritenga la motivazione sintetica o non persuasiva, se il percorso argomentativo della sentenza è comunque comprensibile.
  • Quando il regime applicabile al rapporto prevede soltanto la tutela obbligatoria per il licenziamento illegittimo o inefficace, l’eventuale accoglimento di ulteriori doglianze sul difetto di motivazione può risultare privo di interesse se non comporta una tutela maggiore rispetto a quella già riconosciuta.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiustificato motivo
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

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