Cassazione Civile, Ordinanza n. 12244/2023 del 09/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La lavoratrice impugnava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatole a seguito della cessione del ramo d’azienda relativo a un supermercato. Sosteneva che il recesso fosse nullo o inefficace e, in subordine, illegittimo, deducendone la natura ritorsiva perché collegato al suo rifiuto di trasformare il rapporto da tempo pieno a part-time; lamentava inoltre la genericità della motivazione del licenziamento e chiedeva il risarcimento del danno biologico. In primo grado era stata accertata l’illegittimità del licenziamento con riconoscimento della tutela obbligatoria ex art. 8 l. n. 604/1966; la Corte d’appello aveva però escluso la ritorsività e l’inefficacia del recesso. In Cassazione la ricorrente articolava cinque motivi: violazione dell’art. 1345 c.c., dell’art. 8 d.lgs. n. 81/2015, dell’art. 3 l. n. 604/1966, del principio di buona fede, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 2909 c.c.; nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria; nullità della sentenza e violazione dell’art. 2 l. n. 604/1966 per difetto di specificità dei motivi del licenziamento; censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. per asserito travisamento delle allegazioni di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto a tempo pieno in part-time non costituisce di per sé giustificato motivo di licenziamento, ma impone una rimodulazione dell’onere probatorio a carico del datore di lavoro, che deve dimostrare effettive esigenze economiche e organizzative, la proposta di trasformazione rifiutata e il nesso causale tra tali esigenze e il licenziamento. Ha però condiviso l’accertamento di merito della Corte d’appello secondo cui, nella concreta vicenda, non era stata provata la sussistenza di un motivo ritorsivo unico e determinante. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo per difetto di interesse, osservando che anche un eventuale vizio di motivazione/difetto di specificità avrebbe comunque condotto alla sola tutela obbligatoria già riconosciuta in primo grado. Ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo perché mirava a contestare la valutazione del materiale istruttorio e l’interpretazione delle allegazioni, profili non riesaminabili in cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato per sostenere la nullità del licenziamento per motivo illecito determinante; la Corte ribadisce che l’intento ritorsivo deve essere esclusivo e determinante per incidere sulla validità del recesso.
art. 8, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2015
il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento
la norma esclude che il mero rifiuto del part-time integri da solo giustificato motivo, ma non preclude il licenziamento per ragioni oggettive se il datore prova esigenze economico-organizzative e il nesso con il recesso.
richiamato come parametro del giustificato motivo oggettivo; la Corte ne dà lettura coordinata con l’art. 8 d.lgs. n. 81/2015, imponendo una prova rafforzata del datore quando il recesso segue il rifiuto della trasformazione in part-time.
richiamato per la distribuzione dell’onere della prova: spetta al datore dimostrare le ragioni oggettive del licenziamento e al lavoratore provare il carattere ritorsivo, anche per presunzioni.
invocato per sostenere l’effetto di giudicato sulla insussistenza del giustificato motivo oggettivo; la Corte non accoglie la censura e rileva che il giudicato non esclude, di per sé, la diversa verifica sull’eventuale motivo ritorsivo.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato per dedurre motivazione apparente; la Corte esclude l’anomalia motivazionale perché la sentenza d’appello espone un percorso argomentativo comprensibile e non meramente apparente.
richiamato per il requisito della motivazione del licenziamento; la Corte osserva che l’eventuale violazione, nel regime di tutela obbligatoria applicabile, non avrebbe comportato un esito più favorevole di quello già riconosciuto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale che consente il motivo per violazione di legge; i relativi motivi sono esaminati e respinti.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma processuale per nullità della sentenza; i motivi fondati su motivazione apparente sono ritenuti infondati o inammissibili.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma processuale sul vizio di omesso esame; non può essere utilizzata per contestare la lettura delle prove o delle allegazioni.
richiamato quale tutela obbligatoria applicabile nel caso di licenziamento illegittimo/inefficace nelle imprese soggette al relativo regime, con conseguente limitazione della tutela alle misure ivi previste.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo conseguente al rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto da tempo pieno a part-time, il mero rifiuto non può essere considerato di per sé giustificativo del recesso; il datore deve provare effettive esigenze economiche e organizzative che rendano non sostenibile la prestazione a tempo pieno, la proposta di trasformazione rifiutata e il nesso causale tra tali esigenze e il licenziamento.
- Il motivo ritorsivo rende nullo il licenziamento solo se l’intento vendicativo è unico e determinante, anche rispetto ad altri possibili motivi legittimi; la prova di tale connotazione grava sul lavoratore e può essere fornita anche per presunzioni.
- La mancata prova del giustificato motivo oggettivo può costituire un indizio del carattere ritorsivo del licenziamento, ma non è sufficiente da sola a dimostrarlo in assenza di ulteriori elementi univoci.
- In sede di legittimità, non è consentito prospettare come vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. una mera contestazione della valutazione delle prove o della lettura delle allegazioni: il controllo della Cassazione resta circoscritto all’omesso esame di un fatto storico decisivo.
- La censura di motivazione apparente è accoglibile solo in presenza di un’anomalia motivazionale radicale; non basta che la parte ritenga la motivazione sintetica o non persuasiva, se il percorso argomentativo della sentenza è comunque comprensibile.
- Quando il regime applicabile al rapporto prevede soltanto la tutela obbligatoria per il licenziamento illegittimo o inefficace, l’eventuale accoglimento di ulteriori doglianze sul difetto di motivazione può risultare privo di interesse se non comporta una tutela maggiore rispetto a quella già riconosciuta.
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