Cassazione Civile, Ordinanza n. 06248/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2012 emesso nei confronti di una società operante nel commercio all’ingrosso di minerali metalliferi e metalli ferrosi, poi cancellata dal registro delle imprese. L’Ufficio, a seguito di verifiche della Guardia di Finanza originati da indagini penali su un gruppo organizzato dedito alla circolazione di fatture per operazioni inesistenti nel settore dei rottami metallici, contestava: indebita deduzione di costi ai fini IRES e IRAP per fatture ritenute soggettivamente inesistenti; costi ritenuti privi di inerenza e competenza; omessa dichiarazione di ricavi da vendite in nero; indebita detrazione IVA; ulteriori sanzioni per irregolarità nei modelli INTRA e per cessioni non fatturate. La CTP riduceva parzialmente i recuperi; la CTR rigettava l’appello dell’Ufficio, valorizzando la regolarità contabile e la corrispondenza dei pagamenti alle fatture. In cassazione l’Agenzia deduceva, in sintesi: 1) violazione degli artt. 19 e 21 d.P.R. 633/1972 e 2697 c.c., per avere la CTR trasformato la regolarità formale delle fatture e dei pagamenti in una presunzione assoluta di effettività, senza considerare che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l’Ufficio deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza (o conoscibilità) della frode da parte del cessionario, ma il contribuente deve poi provare la propria buona fede e l’adozione della massima diligenza; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente/omesso esame degli elementi di prova; 3) violazione dell’art. 42 d.P.R. 600/1973 per asserita carenza motivazionale dell’avviso; 4) violazione dell’art. 109 TUIR e dell’art. 8 d.l. 16/2012, sostenendo che la CTR avesse ritenuto automaticamente deducibili i costi da fatture soggettivamente inesistenti, senza accertare i requisiti ordinari di deducibilità e senza valutare concretamente le circostanze di fatto.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il quarto motivo del ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito di rinvio dovrà riesaminare, da un lato, la prova relativa alla partecipazione consapevole del cessionario a operazioni soggettivamente inesistenti e, dall’altro, la deducibilità dei costi collegati a tali operazioni alla luce della disciplina sopravvenuta e dei requisiti ordinari di deducibilità, evitando di fondare la decisione sulla sola regolarità formale della contabilità o dei pagamenti.
Norme richiamate
Richiamato per il diritto alla detrazione IVA e per escludere che la sola regolarità formale basti a dimostrare la spettanza della detrazione in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti.
Richiamato unitamente all’art. 19 d.P.R. 633/1972 nel motivo relativo alla detrazione IVA e alla prova della reale operazione sottostante.
Richiamato per il riparto dell’onere della prova: all’Amministrazione spetta provare fittizietà del fornitore e consapevolezza/conoscibilità della frode; al contribuente spetta la prova contraria della propria buona fede e della diligenza adottata.
Invocato nel secondo motivo per denunciare un vizio di motivazione della sentenza di merito, motivo poi assorbito.
Invocato nel secondo motivo quale parametro del vizio di motivazione apparente/insufficiente, poi assorbito.
Richiamato nel terzo motivo per censurare l’affermazione della CTR circa l’asserita mancanza di una rielaborazione dell’avviso rispetto al PVC, motivo poi assorbito.
Richiamato per affermare che la deducibilità dei costi richiede comunque i requisiti ordinari di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità.
art. 8 d.l. 2 marzo 2012, n. 16
Interpretato come jus superveniens applicabile retroattivamente in bonam partem: i costi da operazioni soggettivamente inesistenti non sono più automaticamente indeducibili, ma restano deducibili solo se sussistono i requisiti ordinari e se non vi è impiego per delitti non colposi.
art. 14, comma 4-bis, l. 24 dicembre 1993, n. 537
Considerato, nella formulazione introdotta dal d.l. n. 16/2012, come norma che consente la deduzione dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, con i limiti indicati dalla Corte.
art. 6, comma 9-bis, d.lgs. 471/1997
Citato nel fatto come base sanzionatoria per le cessioni non fatturate.
art. 11, comma 4, d.lgs. 471/1997
Citato nel fatto come base sanzionatoria per l’irregolare compilazione dei modelli INTRA.
Citato per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.
Massime di principio
- Nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria deve provare sia l’oggettiva fittizietà del fornitore sia la consapevolezza, o quantomeno la conoscibilità con l’ordinaria diligenza, da parte del cessionario che l’operazione si inseriva in un’evasione d’imposta.
- La prova della frode e della consapevolezza del contribuente può essere anche presuntiva o indiziaria, ma non può risolversi nella sola dimostrazione della fittizietà del fornitore: occorrono riscontri obiettivi ulteriori, valutati nel contesto concreto.
- Nelle controversie su fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, la regolarità formale della contabilità, la corrispondenza dei pagamenti alle fatture e la loro congruità non sono di per sé prove idonee a dimostrare l’effettività dell’operazione o la buona fede del contribuente.
- Una volta allegati dall’Ufficio elementi gravi e specifici sulla natura fittizia del fornitore e sul contesto fraudolento, grava sul contribuente l’onere di provare la reale operatività del fornitore e la propria estraneità consapevole alla frode, avendo adottato la massima diligenza esigibile.
- Per le imposte dirette, i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti sono, in linea di principio, deducibili dopo la modifica normativa del 2012 anche se il destinatario conosceva la frode, ma solo se risultano effettivamente sostenuti e rispettano i requisiti ordinari di deducibilità e non rientrano nelle ipotesi escluse dalla legge.
- Il giudice di merito deve procedere a un effettivo apprezzamento delle circostanze concrete: non può limitarsi ad applicare la novella legislativa o a richiamare dati formali senza verificare la sussistenza in concreto dei presupposti probatori e sostanziali della pretesa o della deduzione.
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