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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23607/2025 del 20/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'INPS aveva richiesto contributi previdenziali alla cessata società, ritenendo dovuto il minimale contributivo parametrato al CCNL del settore legno e arredamento industria, nonostante i ricorrenti sostenessero che l'attività fosse artigianale e che, quindi, dovesse applicarsi il CCNL artigianato liberamente scelto dalle parti. I ricorrenti contestavano inoltre il mancato rilievo di assenze giustificate e aspettative non retribuite dei lavoratori, l'assoggettamento a contribuzione delle somme indicate come trasferta Italia, e il recupero dei benefici contributivi per incremento occupazionale, ritenuti invece spettanti. Il ricorso per cassazione era articolato in tre motivi: (1) violazione dell'art. 1 del D.L. n. 338 del 1989, dell'art. 2, comma 24, della L. n. 549 del 1995 e della L. n. 443 del 1985, per l'erronea individuazione del CCNL di riferimento e per l'erronea esclusione della natura artigianale dell'impresa; (2) violazione dell'art. 3 della L. n. 314 del 1997, per l'assoggettamento a contributi di somme asseritamente corrisposte a titolo di mero rimborso spese di viaggio; (3) violazione dell'art. 8 della L. n. 407 del 1990 e dell'art. 2359 c.c., in relazione al recupero dei benefici contributivi, che i ricorrenti ritenevano ingiustificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che, ai fini del minimale contributivo, la retribuzione da prendere a base è quella dovuta in relazione al settore di attività effettivamente svolta dall'impresa, secondo il contratto collettivo applicabile in modo oggettivo ex art. 2070 c.c.; nel caso concreto, essendo stata esclusa in fatto la natura artigianale dell'impresa, correttamente era stato applicato il CCNL industria e non quello artigiano. Ha inoltre ribadito che l'obbligazione contributiva non può essere ridotta in funzione di accordi tra datore di lavoro e lavoratori su sospensioni o assenze, salvo i casi previsti dalla legge o dal contratto collettivo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato in modo generico e diretto, in sostanza, a contestare la ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per ragioni analoghe, poiché mirava a ottenere una rivalutazione del merito sulla spettanza dei benefici contributivi, già assorbiti dall'accertata non corretta applicazione del CCNL invocato. Nulla è stato disposto sulle spese per difetto di sostanziale attività difensiva dell'INPS; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1 D.L. n. 338 del 1989

    Il minimale contributivo va parametrato alla retribuzione dovuta in base al contratto collettivo applicabile nel settore di attività effettivamente svolta dall'impresa.

  • L. n. 389 del 1989

    È richiamata come norma di conversione dell'art. 1 del D.L. n. 338 del 1989, che disciplina la base di calcolo dei contributi.

  • art. 2, comma 24, L. n. 549 del 1995

    È evocata in relazione all'interpretazione autentica del criterio di individuazione del minimale contributivo e del CCNL di riferimento.

  • art. 2070 c.c.

    L'inquadramento ai fini contributivi deve essere correlato all'attività effettivamente svolta dall'impresa secondo un criterio oggettivo e predeterminato.

  • art. 36 Cost.

    Le parti possono scegliere liberamente il CCNL per il trattamento economico e normativo, ma entro il limite del rispetto dei diritti fondamentali del lavoratore.

  • art. 2 L. n. 443 del 1985

    Serve a verificare la qualifica artigiana dell'impresa; nel caso concreto la Corte ha escluso tale qualifica per mancato svolgimento prevalente dell'attività da parte dei soci, anche manuale, nel processo produttivo.

  • art. 3 L. n. 314 del 1997

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'esonero contributivo sui rimborsi spese di viaggio; la censura è stata però dichiarata inammissibile.

  • art. 8 L. n. 407 del 1990

    Richiamato in relazione ai benefici contributivi per incremento occupazionale; la censura è stata ritenuta inammissibile perché di fatto volta a contestare gli accertamenti di merito.

  • art. 2359 c.c.

    Evocato per contestare il recupero dei benefici contributivi in presenza di rapporti di collegamento o controllo tra imprese.

  • d.lgs. n. 276 del 2003

    Richiamato insieme all'art. 2359 c.c. e alla L. n. 311 del 2004 per contestare il recupero dei benefici contributivi.

  • art. 1, comma 155, L. n. 311 del 2004

    Richiamato a sostegno della disciplina dei benefici contributivi; la relativa censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso è stato articolato come denuncia di violazione di legge, ma le censure sono state ritenute, in parte, infondate e, in parte, inammissibili perché dirette a rivalutare i fatti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini del minimale contributivo, la retribuzione imponibile va determinata in base al contratto collettivo riferibile al settore di attività effettivamente svolta dall'impresa, secondo un criterio oggettivo e non liberamente modulabile dalle parti.
  • La scelta del contratto collettivo da assumere come parametro contributivo non dipende dalla mera volontà negoziale di datore di lavoro e lavoratori, ma dall'inquadramento oggettivo dell'impresa ai sensi dell'art. 2070 c.c., rilevante per la materia previdenziale.
  • La qualificazione artigiana dell'impresa richiede che i soci svolgano in misura prevalente, anche manuale, il proprio lavoro nel processo produttivo; in mancanza, non può essere applicato il CCNL riservato alle aziende artigiane.
  • L'obbligazione contributiva non si riduce per effetto di accordi tra le parti su assenze o sospensioni della prestazione, salvo che tali ipotesi siano previste dalla legge o dal contratto collettivo.
  • In cassazione, la deduzione di violazione di legge deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata; censure generiche o dirette a una nuova valutazione del materiale istruttorio sono inammissibili.
  • Le doglianze sui benefici contributivi sono inammissibili quando, sotto la veste della violazione di legge, mirano in realtà a contestare l'apprezzamento dei fatti compiuto dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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