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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23582/2025 del 20/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva agito in giudizio deducendo di essere stato adibito a mansioni inferiori rispetto al proprio inquadramento, con riferimento a più periodi lavorativi. La corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda del tribunale. In cassazione il ricorrente ha proposto sei motivi: (1) violazione dell'art. 2103 c.c. per non avere la corte comparato le mansioni effettivamente svolte con la qualifica, e non solo con le precedenti mansioni; (2) nullità della sentenza per assenza di motivazione ex art. 360, n. 4, c.p.c.; (3) violazione dell'art. 23 B del contratto collettivo applicabile al settimo livello, per errata sussunzione delle mansioni accertate; (4) nullità della sentenza ex art. 132, comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c. per omessa motivazione sulla attendibilità di un teste ritenuto decisivo per il periodo 2012-2014; (5) nullità della sentenza per omessa motivazione sulla domanda relativa al periodo 1.7-31.10.2014; (6) nullità della sentenza per non avere ricostruito e qualificato diversamente i fatti di causa, limitandosi ad escludere l'inattività senza comparare le mansioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi, ritenendoli diretti a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, anche in presenza di doppia conforme di merito. Ha ritenuto che la corte territoriale avesse correttamente valutato le mansioni svolte, esaminando e-mail tra il lavoratore e i colleghi, le prove testimoniali e il quadro contrattuale, e che avesse motivato in modo adeguato e completo. Ha inoltre dato rilievo al fatto che, per il regime dell'art. 2103 c.c. anteriore al d.lgs. n. 81/2015, l'onere della prova incombeva sul datore di lavoro, il quale avrebbe dovuto dimostrare l'assenza di demansionamento; la corte d'appello ha escluso l'inattività dedotta e ha ravvisato attività compatibili con il livello attribuito. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2103 c.c.

    Per il regime previgente al d.lgs. n. 81/2015, la comparazione va svolta rispetto alle mansioni effettivamente svolte nel rapporto e l'onere della prova del demansionamento grava sul datore di lavoro.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come norma denunciata per nullità della sentenza per asserita mancanza di motivazione.

  • art. 23 B contratto collettivo

    È richiamato come parametro di inquadramento delle mansioni del settimo livello, ma la censura è stata ritenuta inidonea a scalfire la decisione di merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come norma sulla nullità della sentenza per difetto di motivazione, censura ritenuta infondata perché la motivazione d'appello è stata giudicata adeguata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per sostenere la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002

    È applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1 bis, DPR n. 115/2002

    Costituisce il parametro del contributo unificato cui si riferisce il raddoppio previsto dal comma 1 quater.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito della controversia quando la censura mira soltanto a sostituire una diversa lettura delle prove e dei fatti a quella compiuta dai giudici di merito.
  • La motivazione della sentenza è sufficiente quando il giudice di merito dia conto, anche sinteticamente ma in modo coerente, degli elementi probatori esaminati e della ragione del loro apprezzamento, senza che la Cassazione possa sostituire la propria valutazione a quella di merito.
  • Nel regime dell'art. 2103 c.c. anteriore alla riforma del 2015, l'accertamento del demansionamento si fonda sulla comparazione tra mansioni concretamente svolte e declaratorie contrattuali, e l'onere di provare l'assenza di demansionamento incombe sul datore di lavoro.
  • La deduzione di nullità della sentenza per difetto di motivazione non è accoglibile se la decisione impugnata contiene un percorso argomentativo riconoscibile e adeguato, ancorché non condiviso dalla parte soccombente.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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