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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23574/2025 del 20/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia trae origine da una decisione della Corte d'appello che aveva confermato la sentenza di primo grado favorevole a più dipendenti di una società ferroviaria. La società ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza. Nel corso del giudizio di legittimità, dopo la proposta di definizione camerale e la richiesta della ricorrente di decisione in camera di consiglio, la società ha depositato rinuncia agli atti del ricorso ex art. 390 c.p.c.; i controricorrenti non hanno aderito alla rinuncia. Non emergono dal testo i motivi sostanziali originari della lite decisa nel merito dai giudici di merito, né i singoli motivi di ricorso, se non il riferimento alla loro ritenuta infondatezza nella proposta ex art. 380-bis c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. e art. 391 c.p.c. Poiché i controricorrenti non hanno aderito alla rinuncia, ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.800,00 oltre euro 200 per esborsi, accessori di legge e rimborso spese generali del 15%, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando il principio per cui tale previsione non opera in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato quale base della proposta di definizione camerale e della successiva richiesta della ricorrente di trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per lo svolgimento del procedimento in camera di consiglio

  • art. 390 c.p.c.

    norma che disciplina la rinuncia al ricorso, sulla base della quale la parte ricorrente ha depositato l'atto di rinuncia

  • art. 391 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso ha imposto la declaratoria di estinzione del processo; in mancanza di adesione dei controricorrenti, è stata disposta la condanna alle spese della parte che ha dato causa all'estinzione

  • art. 391, commi 2 e 4, c.p.c.

    in assenza di adesione alla rinuncia, il Collegio ha ritenuto dovuta la regolazione delle spese a carico della ricorrente

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    è stato ritenuto non applicabile in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, poiché previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale disposizione che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del processo quando sia validamente proposta ai sensi dell'art. 390 c.p.c., indipendentemente dall'adesione della controparte.
  • In caso di rinuncia al ricorso non aderita dai controricorrenti, la parte ricorrente che ha determinato l'estinzione deve essere condannata alle spese del giudizio di legittimità.
  • L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la disposizione ha natura eccezionale e si riferisce soltanto ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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