Cassazione Civile, Ordinanza n. 23584/2025 del 20/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal riconoscimento giudiziale, da parte dei giudici di merito, di mansioni superiori (quinto livello) svolte per un lungo periodo e dal conseguente diritto all’inquadramento superiore e alle differenze retributive, limitate però dal giudice d’appello per effetto della prescrizione. La Corte territoriale aveva inoltre ritenuto illegittimo il trasferimento ad altra unità e l’assegnazione a mansioni inferiori successiva al 2017, liquidando per tale periodo un danno alla professionalità commisurato al 40% della retribuzione, ma calcolato sulla retribuzione effettivamente percepita nel livello inferiore. Il lavoratore ricorre in Cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 2103 c.c. per avere la sentenza d’appello escluso il mantenimento della retribuzione superiore durante il periodo di demansionamento; sostiene che, una volta accertato giudizialmente il diritto alla qualifica superiore, il danno da demansionamento deve essere parametrato alla retribuzione corrispondente a quella qualifica e non a quella inferiore relativa alle mansioni illegittimamente assegnate.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, poiché il lavoratore ha acquisito la qualifica superiore in forza della stessa pronuncia di merito, il danno da demansionamento va liquidato prendendo come riferimento la retribuzione propria della qualifica superiore, non quella inferiore corrispondente alle mansioni illegittimamente assegnate. La Corte ha richiamato il principio per cui la garanzia di irriducibilità della retribuzione non viene meno quando l’assegnazione a mansioni inferiori derivi da un illegittimo esercizio dello jus variandi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2103 c.c.
La norma, che disciplina le mansioni del lavoratore e il divieto di demansionamento illegittimo, è stata interpretata nel senso che, una volta riconosciuta la qualifica superiore, la retribuzione di riferimento per il danno non può essere quella inferiore corrispondente alle mansioni illegittimamente assegnate; la retribuzione resta irriducibile anche quando l’assegnazione a mansioni inferiori sia frutto di illegittimo esercizio dello jus variandi.
Massime di principio
- Quando il giudice accerta che il lavoratore ha diritto a una qualifica superiore, la liquidazione del danno da demansionamento deve essere parametrata alla retribuzione propria di quella qualifica e non alla retribuzione inferiore percepita in conseguenza dell’assegnazione illegittima a mansioni inferiori.
- L’irriducibilità della retribuzione non viene meno se il demansionamento deriva da un illegittimo esercizio del potere datoriale di variazione delle mansioni.
- In caso di erronea quantificazione del danno da demansionamento sulla base della retribuzione inferiore, la sentenza di merito va cassata con rinvio per nuovo esame e per il regolamento delle spese.
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