Cassazione Civile, Ordinanza n. 23575/2025 del 20/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina da una sentenza della Corte d'appello che aveva confermato l'accoglimento, in primo grado, delle domande proposte da alcuni dipendenti nei confronti della società datrice di lavoro. La società ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione di appello. Nel corso del giudizio di legittimità, dopo la proposta di definizione accelerata e la richiesta della parte ricorrente di trattazione in camera di consiglio, la società ha depositato rinuncia agli atti del ricorso ex art. 390 c.p.c.; i controricorrenti non vi hanno aderito. La lite si è quindi concentrata non sul merito originario delle domande dei lavoratori, ma sugli effetti processuali della rinuncia al ricorso e sulla conseguente estinzione del giudizio, nonché sulle spese e sul contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., rilevando che, in mancanza di adesione dei controricorrenti, occorreva comunque provvedere sulle spese del giudizio di legittimità ponendole a carico della parte ricorrente che aveva dato causa all'estinzione, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando il principio secondo cui tale misura non opera in caso di rinuncia al ricorso per cassazione. Il merito della controversia non è stato deciso.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
richiamato nel procedimento accelerato di definizione del ricorso e nella richiesta della parte ricorrente di decisione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
ha costituito il rito camerale instaurato per la trattazione del ricorso.
art. 390 c.p.c.
consente la rinuncia agli atti del ricorso; nel caso concreto la rinuncia è stata depositata dalla parte ricorrente.
art. 391 c.p.c.
la rinuncia al ricorso ha imposto la dichiarazione di estinzione del processo; in assenza di adesione dei controricorrenti, la Corte ha anche regolato le spese a carico del ricorrente.
art. 391, commi 2 e 4, c.p.c.
in mancanza di adesione alla rinuncia da parte dei controricorrenti, è stata affermata la necessità di condannare la parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato richiamato dalla Corte.
Cass. n. 23175 del 2015
richiamata come precedente che esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti del ricorso per cassazione determina l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c., anche se la rinuncia non sia accettata dalla controparte.
- In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia, la parte ricorrente che ha dato causa all'estinzione può essere condannata alle spese, salvo diversa disciplina applicabile.
- L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 non è dovuto quando il ricorso per cassazione sia definito per rinuncia, poiché la norma ha natura eccezionale e si applica solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- Le disposizioni che prevedono oneri o sanzioni processuali di carattere eccezionale devono essere interpretate in senso stretto e non possono essere estese per analogia a fattispecie non espressamente contemplate.
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