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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25010/2026 del 06/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (azienda sanitaria)

La controversia

Una struttura privata accreditata e convenzionata con il Servizio sanitario nazionale aveva chiesto a un’azienda sanitaria locale il pagamento di somme corrispondenti allo sconto tariffario applicato alle prestazioni di diagnostica di laboratorio eseguite tra gennaio 2010 e agosto 2013. La struttura sosteneva che lo sconto previsto dall’art. 1, comma 796, lettera o), della legge n. 296/2006 fosse applicabile soltanto al triennio 2007-2009. Il Tribunale aveva accolto integralmente la domanda, condannando l’azienda sanitaria al pagamento di euro 306.629,88. In appello, la Corte territoriale aveva escluso il difetto di legittimazione passiva dell’azienda sanitaria, ritenuto non applicabile lo sconto oltre il triennio 2007-2009 e rideterminato il credito in euro 32.265,50, sulla base dei tetti di spesa e dei pagamenti già effettuati. L’azienda sanitaria ha proposto ricorso principale con cinque motivi: contestazione della propria legittimazione passiva e deduzione della legittimazione esclusiva della Regione; denuncia del difetto di integrità del contraddittorio per mancata partecipazione della Regione; censura sull’interpretazione temporale dello sconto tariffario; denuncia di omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado; censura sulla regolamentazione delle spese d’appello. La società resistente ha proposto ricorso incidentale con cinque motivi, contestando la valutazione delle prove circa i pagamenti e il superamento dei tetti di spesa, la determinazione delle tariffe, l’applicabilità dei tetti di spesa, la distribuzione dell’onere della prova e il principio di non contestazione, l’utilizzazione dei prospetti riepilogativi nel rito sommario d’appello e la valutazione degli stessi ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso principale. Ha ribadito che, nelle azioni promosse da strutture private accreditate per il pagamento di prestazioni rese in convenzione, la legittimazione passiva spetta all’azienda sanitaria locale, salvo che una legge regionale o un provvedimento dell’autorità regionale richiamato nel contratto individui un diverso ente pagatore; nel caso concreto l’azienda non aveva indicato in modo specifico e autosufficiente una simile previsione. Ha inoltre confermato che lo sconto tariffario previsto dall’art. 1, comma 796, lettera o), della legge n. 296/2006 è limitato al triennio 2007-2009 e che i tetti di spesa sono opponibili alla struttura accreditata. È stato invece accolto il quarto motivo del ricorso principale, relativo all’omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle somme eventualmente pagate in eccedenza rispetto all’importo riconosciuto in appello. Tale domanda, proposta in appello in connessione con la richiesta di riforma della sentenza di primo grado, non costituiva domanda nuova ed era ammissibile, essendo il pagamento intervenuto dopo la proposizione dell’impugnazione. La Corte d’appello aveva omesso ogni decisione sull’istanza restitutoria, incorrendo in ultrapetizione negativa o minuspetizione. Il quinto motivo principale sulle spese è stato dichiarato assorbito. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato integralmente inammissibile: le censure miravano, in prevalenza, a ottenere una rivalutazione del merito e della prova, non consentita in cassazione, e non coglievano adeguatamente la ratio della decisione d’appello, fondata anche sulla mancata contestazione dell’avvenuto pagamento delle fatture e sulla valutazione complessiva delle risultanze istruttorie. La sentenza d’appello è stata cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla stessa Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    Disciplina il procedimento sommario di cognizione introdotto dalla struttura privata per ottenere il pagamento delle somme pretese.

  • art. 702-quater c.p.c.

    Rileva per l’appello avverso l’ordinanza resa nel procedimento sommario; la Corte esclude che i prospetti riepilogativi dei conteggi costituiscano nuovi documenti, trattandosi di sintesi di allegazioni già svolte.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Individua i vizi denunciati con i ricorsi; la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove e sull’accertamento dei fatti.

  • art. 100 c.p.c.

    Invocato per contestare la legittimazione passiva dell’azienda sanitaria; la censura è dichiarata inammissibile perché la legittimazione dell’azienda è conforme all’orientamento delle Sezioni Unite.

  • art. 102 c.p.c.

    Invocato per dedurre il litisconsorzio necessario della Regione; la Corte esclude tale necessità poiché la legittimazione passiva compete all’azienda sanitaria.

  • art. 112 c.p.c.

    La sua violazione è ravvisata nell’omessa pronuncia della Corte d’appello sulla domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della decisione di primo grado.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte esclude la violazione: il giudice d’appello ha utilizzato le risultanze istruttorie complessivamente acquisite e l’invito a predisporre conteggi costituiva una sollecitazione riepilogativa, non un’integrazione probatoria illegittima.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione dei prospetti e dei conteggi dell’azienda sanitaria è ritenuta compatibile con il principio del libero convincimento, essendo stata inserita nel quadro complessivo delle risultanze processuali.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte esclude che la decisione d’appello abbia alterato l’onere della prova, avendo deciso sulla base delle complessive risultanze istruttorie.

  • art. 1, comma 796, lettera o), legge n. 296/2006

    Lo sconto tariffario per le prestazioni rese da strutture private accreditate è limitato al triennio 2007-2009; la previsione è imperativa e non derogabile negozialmente dalle amministrazioni regionali.

  • art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992

    Costituisce il riferimento per i rapporti contrattuali tra strutture private accreditate e aziende sanitarie; in tale ambito la legittimazione passiva spetta ordinariamente all’azienda sanitaria.

  • art. 1, comma 10, decreto-legge n. 324/1993, convertito dalla legge n. 423/1993

    Consente di individuare un ente diverso dall’azienda sanitaria quale soggetto incaricato del pagamento solo se ciò risulta da una legge regionale o da un provvedimento dell’autorità regionale richiamato nel contratto.

  • art. 8-sexies d.lgs. n. 502/1992

    Richiamato dalla struttura in relazione alla remunerazione delle prestazioni sanitarie; la censura sulla congruità delle tariffe è stata ritenuta generica e non idonea a fondare un sindacato di merito.

  • art. 15, comma 15, decreto-legge n. 95/2012

    Richiamato dalla struttura nell’ambito della contestazione della determinazione delle tariffe; la relativa doglianza è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 1, comma 1-bis, legge n. 241/1990

    Richiamato dalla struttura rispetto alla determinazione amministrativa delle tariffe; la Corte non procede al sindacato richiesto, qualificandolo come valutazione di merito dell’atto amministrativo.

  • art. 1218 c.c.

    Invocato per prospettare un inadempimento dell’azienda sanitaria nella determinazione delle tariffe; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • artt. 1337 e 1338 c.c.

    Richiamati dalla struttura in tema di responsabilità nella formazione e gestione del rapporto; la Corte non ravvisa una censura ammissibile.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per contestare la condanna alle spese del grado d’appello; il relativo motivo è stato assorbito dall’accoglimento della censura sull’omessa pronuncia restitutoria.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato congiuntamente all’art. 91 c.p.c. in materia di spese; il relativo motivo è stato assorbito.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato per la ricorrente principale, in ragione dell’accoglimento parziale, e ne dichiara i presupposti per la ricorrente incidentale, se dovuto.

Massime di principio

  • Nelle azioni promosse da una struttura privata che eroga prestazioni sanitarie in regime di convenzione o accreditamento, la legittimazione passiva spetta all’azienda sanitaria locale parte dell’accordo contrattuale, salvo che una legge regionale o un provvedimento dell’autorità regionale, specificamente richiamato nel contratto, individui un diverso ente incaricato del pagamento.
  • La mancata partecipazione della Regione al giudizio non determina litisconsorzio necessario quando la legittimazione passiva appartiene esclusivamente all’azienda sanitaria locale in base al rapporto contrattuale dedotto in giudizio.
  • Lo sconto tariffario previsto dall’art. 1, comma 796, lettera o), della legge n. 296/2006 è temporalmente limitato al triennio 2007-2009; la sua applicazione oltre tale periodo non è consentita e la disciplina ha natura imperativa, non derogabile mediante accordi negoziali.
  • I tetti di spesa stabiliti nell’ambito della programmazione sanitaria regionale sono opponibili alla struttura privata accreditata e impediscono il riconoscimento di prestazioni eccedenti il budget, salvo una specifica disciplina di remunerazione delle prestazioni extra budget; la struttura non è obbligata a erogare prestazioni oltre il limite concordato.
  • La domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, proposta in appello in connessione con la richiesta di riforma della decisione, non è domanda nuova ed è ammissibile quando il pagamento sia intervenuto dopo la proposizione dell’impugnazione.
  • L’omessa pronuncia del giudice d’appello sulla domanda restitutoria ritualmente proposta integra violazione dell’art. 112 c.p.c. e può essere denunciata con ricorso per cassazione; la parte può anche riproporre la domanda in un autonomo giudizio, poiché l’omessa pronuncia produce giudicato processuale e non sostanziale.
  • Il giudice di merito può utilizzare ogni risultanza istruttoria legittimamente acquisita agli atti, indipendentemente dalla parte dalla quale provenga, secondo il principio di acquisizione della prova.
  • La mera predisposizione o produzione di prospetti riepilogativi dei conteggi già allegati non costituisce nuova prova documentale, né viola le regole sulle nuove produzioni nel giudizio d’appello.
  • Non è ammissibile in cassazione la censura che, sotto la veste della violazione di legge, dell’omesso esame o della violazione delle regole probatorie, miri a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o una diversa ricostruzione dei fatti accertati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoProveImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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