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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25011/2026 del 06/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

La controversia

Il Comune aveva chiesto all'azienda sanitaria il rimborso di una quota delle spese sostenute, su sollecitazione dell'azienda stessa, per l'inserimento urgente di quattro persone affette da disabilità psichica in due comunità-alloggio. Il Tribunale aveva qualificato le prestazioni come interventi di lungo-assistenza residenziale con commistione di componenti terapeutiche e assistenziali, e aveva condannato l'azienda sanitaria al pagamento di euro 103.745,74, pari al 30% dei costi riconosciuti, dichiarando inammissibile la domanda riconvenzionale dell'azienda. L'azienda sanitaria aveva proposto appello, deducendo, tra l'altro, l'assenza di prestazioni sanitarie di particolare rilievo e il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile il gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c., ritenendo che l'atto riproponesse le argomentazioni già svolte in primo grado senza individuare specifiche ragioni di dissenso né confrontarsi adeguatamente con la motivazione del Tribunale e con la consulenza tecnica d'ufficio. Con il primo motivo di ricorso per cassazione l'azienda sanitaria ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo di avere criticato la decisione di primo grado e di essersi confrontata con la consulenza tecnica. Con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 1 e 5, c.p.c., la violazione della disciplina sulle prestazioni sociosanitarie e l'omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di giurisdizione, reiterata in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità dell'appello: ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'impugnazione deve individuare chiaramente i punti contestati e formulare doglianze argomentate idonee a confutare le ragioni della sentenza impugnata, senza necessità di forme sacramentali o di un progetto alternativo di decisione. Nel caso concreto, le deduzioni dell'azienda sanitaria non contrastavano effettivamente la motivazione del Tribunale, che aveva valorizzato la consulenza tecnica e la natura sociosanitaria delle prestazioni. Quanto al secondo motivo, la Corte ha precisato che l'omesso esame di una questione processuale non integra vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; può eventualmente configurare una violazione di altre norme processuali, ove la soluzione implicita sia erronea e adeguatamente censurata. In ogni caso, l'eccezione di difetto di giurisdizione era infondata: le controversie patrimoniali tra comuni ed enti erogatori di prestazioni assistenziali relative al ricovero di soggetti deboli appartengono alla giurisdizione ordinaria, poiché le obbligazioni degli enti sono direttamente previste dalla legge e non derivano da provvedimenti amministrativi costitutivi o modificativi del rapporto. L'azienda sanitaria è stata condannata a rimborsare al Comune le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.700,00, oltre rimborso forfetario, accessori di legge e ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze.

    L'atto di appello deve contenere, anche senza forme sacramentali, una parte argomentativa che confuti le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della decisione; la mera riproposizione delle difese già svolte in primo grado non è sufficiente.

  • art. 360, primo comma, nn. 1 e 3 c.p.c.

    È richiamato quale fondamento delle censure relative alla giurisdizione e alla violazione o falsa applicazione delle norme applicabili.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È richiamato quale fondamento della denuncia di violazione processuale con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'appello.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    È richiamato nel secondo motivo, in relazione alla dedotta omessa pronuncia sulla questione di giurisdizione.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia riguarda domande ed eccezioni di merito; il mancato esame di una questione puramente processuale non integra, di per sé, tale vizio.

  • art. 374, primo comma, c.p.c.

    Consente alla sezione di decidere in conformità all'orientamento delle Sezioni Unite quando la questione di giurisdizione è stata da queste univocamente risolta.

  • art. 3-septies, commi 2 e 4, d.lgs. n. 502/1992

    È richiamato dalla ricorrente nella censura relativa alla disciplina delle prestazioni sociosanitarie e della ripartizione dei relativi costi.

  • D.P.C.M. 14 febbraio 2001

    La disciplina richiamata dal giudice di merito prevede la compartecipazione delle aziende sanitarie ai costi delle prestazioni sociosanitarie caratterizzate dalla commistione di componenti terapeutiche e assistenziali, entro le percentuali previste.

  • D.P.R.S. 4 novembre 2002

    È richiamato quale normativa regionale applicativa della disciplina delle prestazioni sociosanitarie.

  • art. 33 d.lgs. n. 80/1998

    La Corte richiama la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui attribuiva al giudice amministrativo l'intera materia dei pubblici servizi a prescindere dalla natura delle situazioni soggettive coinvolte.

  • art. 7, lett. a), L. n. 205/2000

    È richiamato quale disposizione che aveva sostituito l'art. 33 del d.lgs. n. 80/1998 e la cui disciplina è stata incisa dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204/2004.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Costituisce il parametro per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di declaratoria di inammissibilità, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Impone di dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'appello è inammissibile quando, pur individuando formalmente i passaggi della sentenza impugnata, non espone argomentazioni idonee a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della decisione; la mera riproposizione delle difese svolte in primo grado non soddisfa l'onere di specificità dei motivi.
  • L'art. 342 c.p.c. non richiede formule sacramentali né la redazione di un progetto alternativo di decisione, ma impone che alla richiesta di riforma si accompagni una critica argomentata e specifica della motivazione della sentenza impugnata.
  • Il mancato esame di una questione meramente processuale non configura il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; l'eventuale errore deve essere dedotto sotto il diverso profilo della violazione della norma processuale applicabile, con una censura specifica e utile.
  • Le controversie patrimoniali tra comuni ed enti erogatori di prestazioni assistenziali relative al ricovero di soggetti deboli appartengono alla giurisdizione ordinaria quando le obbligazioni degli enti derivano direttamente dalla legge e le prestazioni assistenziali sono configurate come diritti, senza che il rapporto sia costituito o modificato da provvedimenti amministrativi.
  • Le prestazioni residenziali rivolte a persone con patologie psichiatriche o cronico-degenerative, quando integrano componenti terapeutiche e assistenziali di lungo-assistenza, sono prestazioni sociosanitarie e possono comportare la compartecipazione dell'azienda sanitaria ai relativi costi secondo la disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

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