Cassazione Civile, Ordinanza n. 25015/2026 del 06/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (emittente)
La controversia
Il titolare di due buoni postali fruttiferi, emessi il 30 dicembre 2000 e l'11 aprile 2001, ha agito per ottenerne il rimborso. Il Giudice di pace ha accolto la domanda e condannato la società emittente al pagamento di euro 1.350,00; il Tribunale ha confermato la decisione, ritenendo che il termine di prescrizione del diritto al rimborso non potesse decorrere senza la prova della consegna del foglio informativo previsto dagli artt. 3 e 6 del d.m. 19 dicembre 2000. La società emittente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato la violazione e falsa applicazione del d.m. 19 dicembre 2000 e dell'art. 1339 c.c., sostenendo che le condizioni dei buoni erano stabilite dalla normativa di settore pubblicata in Gazzetta Ufficiale e che l'omessa consegna del foglio informativo non impediva l'esercizio del diritto al rimborso né incideva sulla decorrenza della prescrizione. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che spettasse al titolare provare la mancata consegna del foglio informativo. Il titolare ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo che la violazione degli obblighi informativi avrebbe comunque fondato la responsabilità risarcitoria della società emittente.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbito il secondo. Ha ritenuto erronea la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva collegato la decorrenza della prescrizione all'adempimento dell'obbligo di consegna del foglio informativo. Secondo la Corte, ai sensi dell'art. 2935 c.c., l'impossibilità di far valere il diritto idonea a impedire la decorrenza della prescrizione è soltanto quella derivante da cause giuridiche, non quella riconducibile a impedimenti soggettivi o ostacoli di mero fatto. L'omessa consegna del foglio informativo può rendere più difficile conoscere la scadenza del buono, ma non rende impossibile l'esercizio del diritto, poiché il titolare può attivarsi per acquisire le informazioni, anche consultando la Gazzetta Ufficiale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Lecce, in persona di altro magistrato, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché riguardava una pretesa risarcitoria estranea alla decisione impugnata e non individuava alcun capo della sentenza relativo al risarcimento, risultando quindi privo di specifica critica alla pronuncia.
Norme richiamate
art. 1339 c.c.
Richiamato dalla ricorrente principale in relazione all'inserzione automatica delle condizioni normative nel rapporto; la Corte accoglie il motivo principale sulla diversa questione della decorrenza della prescrizione.
art. 2935 c.c.
L'impossibilità di far valere il diritto che impedisce l'inizio della prescrizione è soltanto quella derivante da cause giuridiche che ostacolano l'esercizio del diritto, non quella derivante da impedimenti soggettivi o ostacoli di mero fatto.
art. 2946 c.c.
Richiamato quanto alla durata decennale della prescrizione del diritto al rimborso.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel motivo relativo alla ripartizione dell'onere della prova sulla consegna del foglio informativo; il motivo è stato dichiarato assorbito.
artt. 1175 e 1375 c.c.
Richiamati nel ricorso incidentale in relazione agli obblighi di correttezza e buona fede; il motivo è stato dichiarato inammissibile perché estraneo alla decisione impugnata.
art. 1337 c.c.
Richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla responsabilità per violazione degli obblighi informativi; il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di riferibilità alla sentenza impugnata.
artt. 3 e 6 d.m. 19 dicembre 2000
Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento.
Prevedono l'obbligo informativo relativo alla consegna del foglio contenente le caratteristiche dell'investimento; la violazione di tale obbligo non impedisce, quale ostacolo di mero fatto, la decorrenza della prescrizione del diritto al rimborso.
art. 366, n. 4, c.p.c.
Impone che il motivo di ricorso per cassazione contenga una critica specifica, completa e riferibile alla decisione impugnata; la mancanza di tali requisiti determina l'inammissibilità del motivo come 'non motivo'.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale disposizione che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 2935 c.c., l'impossibilità di far valere il diritto che impedisce la decorrenza della prescrizione deve derivare da una causa giuridica ostativa all'esercizio del diritto; non rilevano, di regola, impedimenti soggettivi o ostacoli di mero fatto.
- L'omessa consegna di un documento informativo relativo alle caratteristiche e alla scadenza di un investimento può integrare una violazione dell'obbligo informativo, ma non rende giuridicamente impossibile l'esercizio del diritto né, di per sé, differisce il dies a quo della prescrizione.
- Il creditore non può rimanere inerte invocando la mancata informazione del debitore quando le informazioni necessarie per esercitare il diritto siano acquisibili mediante ordinaria attivazione, anche attraverso fonti pubbliche.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve individuare il capo della decisione impugnata e formulare una critica specifica, completa e intelligibile alle ragioni poste a fondamento della pronuncia; la censura riferita a una questione estranea alla decisione impugnata è inammissibile.
- La proposizione di una domanda o questione risarcitoria in sede di legittimità non è scrutinabile quando la sentenza impugnata non abbia deciso, neppure implicitamente, sul relativo diritto e il motivo non individui alcun capo della pronuncia concernente tale pretesa.
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