Cassazione Civile, Ordinanza n. 25012/2026 del 06/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (struttura sanitaria)
La controversia
Una struttura sanitaria privata aveva eseguito, tra il 2010 e il 2013, prestazioni di diagnostica di laboratorio in favore di assistiti dal Servizio sanitario regionale. Contestava l'applicazione dello sconto tariffario previsto dall'art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006 oltre il triennio 2007-2009 e chiedeva all'azienda sanitaria locale e alla Regione il pagamento di euro 116.145,46, anche a titolo di arricchimento senza causa, oltre agli interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231/2002. Il Tribunale aveva escluso la legittimazione passiva della Regione e riconosciuto in astratto quella dell'azienda sanitaria, rigettando le domande. La Corte d'appello aveva successivamente condannato l'azienda sanitaria al pagamento dell'importo richiesto, oltre agli interessi, ritenendo formato il giudicato interno sulla sua legittimazione passiva, limitando lo sconto tariffario al triennio 2007-2009 e riconoscendo la natura commerciale del rapporto ai fini degli interessi moratori. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: con il primo ha sostenuto che la propria carenza di legittimazione passiva fosse rilevabile d'ufficio e deducibile in ogni stato e grado; con il secondo ha contestato l'esclusione della legittimazione passiva della Regione, sostenendo che essa fosse l'unico ente tenuto al pagamento; con il terzo ha sostenuto che lo sconto tariffario dovesse applicarsi anche oltre il triennio 2007-2009; con il quarto ha contestato il riconoscimento degli interessi moratori, negando la natura di transazione commerciale del rapporto, deducendo l'anteriorità del rapporto rispetto all'entrata in vigore del d.lgs. n. 231/2002 e affermando l'assenza di un ritardo imputabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Il primo motivo non si confrontava con la duplice ratio decidendi della sentenza d'appello: la precedente decisione del Tribunale aveva espressamente riconosciuto in astratto la legittimazione passiva dell'azienda sanitaria e quest'ultima non aveva impugnato tale statuizione, sicché si era formato il giudicato interno. Inoltre, trattandosi della titolarità passiva del rapporto sostanziale, la questione atteneva al merito e avrebbe richiesto appello incidentale, non una mera riproposizione in comparsa conclusionale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la decisione impugnata era conforme al principio secondo cui la legittimazione passiva spetta alle aziende sanitarie locali, salvo una specifica disposizione regionale o un provvedimento dell'autorità regionale richiamato nel contratto che individui un diverso ente pagatore; la ricorrente non aveva indicato né adeguatamente illustrato tali fonti e si era limitata a richiamare genericamente un'intera legge regionale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la decisione sull'applicazione dello sconto esclusivamente nel triennio 2007-2009 era conforme alla giurisprudenza di legittimità e alla natura transitoria riconosciuta dalla Corte costituzionale alla misura. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile: le prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate costituiscono transazioni commerciali quando ricorre il regime delle tre A, ossia autorizzazione, accreditamento e accordo contrattuale; la struttura aveva stipulato accordi scritti successivi all'8 agosto 2002. Quanto al ritardo non imputabile, la censura era generica e riguardava il merito; spettava inoltre all'azienda sanitaria dedurre e provare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile. L'azienda sanitaria è stata condannata a rimborsare le spese del giudizio di legittimità a ciascuno dei due controricorrenti ed è stato dichiarato sussistente l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 324 c.p.c.
Richiamato in relazione alla formazione del giudicato sulla statuizione non impugnata.
art. 329, comma 2, c.p.c.
La mancata impugnazione di una statuizione sfavorevole determina giudicato interno e preclude la successiva contestazione della relativa eccezione di merito.
art. 345, comma 2, c.p.c.
La mera riproposizione in appello non consente di superare il giudicato interno formatosi su un'eccezione espressamente o implicitamente respinta in primo grado.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Impone la specificità dei motivi di ricorso per cassazione, con puntuale confronto con la motivazione impugnata e con le norme asseritamente violate.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La denuncia di violazione di legge deve indicare la specifica norma violata, illustrarne il precetto e dimostrare il contrasto con la decisione impugnata.
art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992
Costituisce il riferimento normativo degli accordi tra strutture sanitarie private accreditate e servizio sanitario; tali rapporti fondano, di regola, la legittimazione passiva dell'azienda sanitaria locale.
art. 1, comma 10, d.l. n. 324/1993, convertito dalla legge n. 423/1993
Consente di derogare alla legittimazione passiva dell'azienda sanitaria locale solo quando una legge regionale o un provvedimento regionale richiamato nel contratto individui un diverso ente incaricato del pagamento.
legge regionale Lazio n. 18/1994
Richiamata dalla ricorrente senza specificare la disposizione asseritamente violata; il richiamo generico a un intero corpo normativo è stato ritenuto inidoneo.
art. 1, comma 796, lett. o), legge n. 296/2006
Lo sconto tariffario per le prestazioni delle strutture private accreditate è limitato al triennio 2007-2009 ed è misura imperativa non derogabile mediante accordo negoziale.
art. 12 preleggi
Richiamato dalla ricorrente per sostenere un'interpretazione estensiva della durata dello sconto tariffario, non accolta dalla Corte.
art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 231/2002
Le prestazioni sanitarie erogate da strutture private accreditate in favore degli utenti del Servizio sanitario nazionale rientrano nella nozione di transazione commerciale, quando ricorre il regime delle tre A.
art. 3 d.lgs. n. 231/2002
Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ... salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Il debitore deve dedurre e provare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile per escludere gli interessi moratori.
art. 5 d.lgs. n. 231/2002
Prevede la misura degli interessi moratori dovuti nell'ambito delle transazioni commerciali.
art. 11, comma 1, d.lgs. n. 231/2002
Richiamato nella contestazione degli interessi; la Corte ha ritenuto applicabile il regime degli interessi moratori ai contratti scritti stipulati dopo l'8 agosto 2002.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, impone, se dovuto, il versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Massime di principio
- La titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio costituisce questione di merito e non di legittimazione processuale; se il giudice di primo grado la decide espressamente o implicitamente e la parte vittoriosa nel dispositivo intende contestarla, deve proporre appello incidentale, non limitarsi a riproporla nella comparsa conclusionale.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta specificamente con tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della pronuncia impugnata.
- La denuncia di violazione di legge in cassazione richiede l'indicazione della specifica disposizione violata, l'illustrazione del suo contenuto precettivo e il puntuale raffronto con le affermazioni giuridiche della sentenza impugnata; il richiamo generico a un intero corpo normativo non è sufficiente.
- Nelle azioni promosse da strutture private che erogano prestazioni sanitarie in convenzione, la legittimazione passiva spetta alle aziende sanitarie locali, salvo che una legge regionale o un provvedimento dell'autorità regionale, richiamato nell'accordo contrattuale, individui espressamente un diverso ente incaricato del pagamento.
- Lo sconto tariffario previsto per le prestazioni sanitarie accreditate dall'art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006 si applica esclusivamente al triennio 2007-2009; la misura, espressione di un bilanciamento legislativo tra tutela della salute e contenimento della spesa pubblica, è imperativa e non derogabile in via negoziale.
- Le prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate in favore degli utenti del Servizio sanitario nazionale costituiscono transazioni commerciali ai fini del d.lgs. n. 231/2002 quando ricorre il regime delle tre A, composto da autorizzazione, accreditamento e accordo contrattuale scritto.
- Per le strutture private preaccreditate, il diritto agli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 sorge quando, dopo l'8 agosto 2002, sia stato stipulato con l'ente pubblico competente un contratto scritto, avente forma richiesta a pena di nullità, che disciplini l'obbligo di remunerare le prestazioni.
- Per escludere gli interessi moratori, il debitore deve allegare e provare che il ritardo nel pagamento è dipeso dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile; una contestazione generica o diretta al riesame del merito non è idonea in sede di legittimità.
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