Cassazione Civile, Ordinanza n. 25016/2026 del 06/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (emittente)
La controversia
La sottoscrittrice aveva agito contro la società emittente chiedendo il rimborso di due buoni fruttiferi postali emessi nel 2007. Il Giudice di pace aveva accolto la domanda ritenendo inadempiuti gli obblighi informativi relativi alle caratteristiche dell'investimento, alla scadenza e alla prescrizione, e aveva escluso che fosse maturata la prescrizione del diritto al rimborso. Il Tribunale di Taranto aveva confermato la decisione, affermando che, in assenza di indicazioni sulla durata dei buoni e di prova della consegna dei fogli informativi, il termine prescrizionale decennale avrebbe potuto decorrere soltanto dal momento in cui la società avesse informato l'investitrice della necessità di esercitare il diritto al rimborso. La società ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dei decreti ministeriali del 6 ottobre 2004 e del 19 dicembre 2000 e degli artt. 1337, 1339 e 1227 c.c., sostenendo che il mancato rimborso dipendeva dalla prescrizione imputabile all'inerzia della sottoscrittrice, anche perché sul titolo comparivano la dicitura "a termine" e la serie di appartenenza. Ha inoltre contestato il rilievo attribuito dal Tribunale a un provvedimento dell'AGCM relativo a una pratica commerciale scorretta, osservando che tale provvedimento era stato impugnato. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 2697 c.c., deducendo che la risparmiatrice non aveva provato la mancata consegna dei fogli informativi. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 2935 e 2946 c.c., sostenendo che l'ignoranza soggettiva circa l'esistenza o l'esigibilità del diritto costituisce un mero impedimento di fatto e non impedisce il decorso della prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo, dichiarando assorbito il secondo, ha cassato la sentenza del Tribunale di Taranto e ha rinviato la causa allo stesso Tribunale, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto errata la statuizione secondo cui il termine di prescrizione del diritto al rimborso avrebbe potuto iniziare a decorrere solo dopo l'adempimento degli obblighi informativi da parte dell'emittente. Ai sensi dell'art. 2935 c.c., l'impossibilità di far valere il diritto idonea a impedire il decorso della prescrizione è soltanto quella derivante da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto, non gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto. La mancata consegna del foglio informativo può rendere più difficoltosa la conoscenza della scadenza, ma non rende giuridicamente impossibile l'esercizio del diritto, poiché l'interessato deve attivarsi per acquisire le informazioni necessarie. Il termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c. non può quindi essere subordinato all'adempimento degli obblighi informativi. Il provvedimento dell'AGCM, inoltre, riguardava la qualificazione delle condotte come pratica commerciale scorretta e non vincolava il giudice civile quanto agli effetti di tali condotte sul decorso della prescrizione.
Norme richiamate
art. 2935 c.c.
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
L'impossibilità rilevante ai fini dell'impedimento del decorso della prescrizione è solo quella derivante da cause giuridiche che ostacolano l'esercizio del diritto; non rilevano l'ignoranza soggettiva né gli impedimenti di mero fatto.
art. 2946 c.c.
Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.
Il termine decennale applicabile al diritto al rimborso decorre secondo le regole ordinarie e non è subordinato alla previa consegna del foglio informativo o a una specifica comunicazione dell'emittente.
art. 2697 c.c.
Il motivo relativo all'onere della prova sulla consegna del foglio informativo è stato dichiarato assorbito e non è stato deciso.
art. 1337 c.c.
Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo; la Corte non ha fondato su tale disposizione la ratio decidendi.
art. 1339 c.c.
Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo; la Corte non ha fondato su tale disposizione la ratio decidendi.
art. 1227 c.c.
Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo; la Corte non ha fondato su tale disposizione la ratio decidendi.
art. 3 del d.m. 19 dicembre 2000
Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento.
La disposizione prevede la consegna del titolo e del foglio informativo, ma la violazione dell'obbligo informativo non impedisce giuridicamente il decorso della prescrizione del diritto al rimborso.
art. 6 del d.m. 19 dicembre 2000
Poste italiane s.p.a. espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali.
La disposizione disciplina gli obblighi informativi dell'emittente; la loro eventuale violazione non determina, secondo la Corte, lo spostamento del dies a quo della prescrizione.
d.m. 6 ottobre 2004
Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo; il testo della sentenza non enuncia una specifica interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 2935 c.c., l'impossibilità di far valere un diritto idonea a impedire il decorso della prescrizione è soltanto quella derivante da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio; l'ignoranza del titolare e gli ostacoli di mero fatto non sono sufficienti.
- La mancata consegna di informazioni sulla scadenza e sulle caratteristiche di un titolo può rendere più difficoltosa la conoscenza del diritto, ma non rende giuridicamente impossibile l'esercizio dello stesso e non sposta, di per sé, il dies a quo della prescrizione.
- L'eventuale violazione degli obblighi informativi gravanti sull'emittente di buoni fruttiferi postali non subordina la decorrenza della prescrizione del diritto al rimborso all'adempimento successivo di tali obblighi.
- Il giudice civile deve valutare autonomamente gli effetti di una condotta sul decorso della prescrizione; l'accertamento amministrativo di una pratica commerciale scorretta non decide, di per sé, la rilevanza giuridica della condotta ai fini prescrizionali.
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