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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25014/2026 del 06/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (emittente)

La controversia

Due risparmiatori avevano sottoscritto buoni fruttiferi postali di diverse serie, emessi tra il 1999 e il 2001. Essi deducevano che la società emittente non avesse consegnato i fogli informativi analitici relativi ai titoli e che, dopo la richiesta di rimborso, la società avesse opposto l'intervenuta prescrizione. Domandavano quindi l'accertamento della mancata prescrizione e il rimborso del capitale e degli interessi; in subordine, chiedevano il risarcimento dei danni per violazione degli obblighi informativi e di trasparenza, la risoluzione del contratto per inadempimento o, ulteriormente, la restituzione del capitale per arricchimento senza causa. Il Tribunale aveva respinto le domande, mentre la Corte d'appello aveva condannato la società al pagamento di euro 9.037,99 in favore di una sottoscrittrice e di euro 11.437,50 in favore di entrambi i sottoscrittori, oltre interessi. La società ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo ha censurato l'interpretazione della disciplina emergenziale sulla proroga dei termini di prescrizione dei buoni fruttiferi postali, sostenendo che le proroghe successive al 31 luglio 2021 non fossero applicabili ai buoni in questione e che il primo atto interruttivo fosse tardivo. Con il secondo ha denunciato la violazione della disciplina sull'obbligo di consegna del foglio informativo e dell'art. 2697 c.c., contestando sia la mancata prova della non consegna sia l'esistenza di un nesso causale tra tale omissione e la perdita del diritto al rimborso. Ha inoltre sostenuto che i buoni fossero documenti di legittimazione e che la disciplina del rapporto fosse integrata dai decreti ministeriali istitutivi delle serie.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha stabilito, quanto alla prescrizione, che il termine decennale decorre dalla data di scadenza del titolo e che, per i buoni la cui prescrizione cadeva nel periodo dell'emergenza pandemica, occorreva considerare anche le successive norme di proroga che avevano incluso la disciplina dell'art. 34, comma 3, del d.l. n. 34/2020. Poiché l'ultima proroga applicabile aveva fissato il termine al 31 luglio 2021, il diritto al rimborso poteva essere esercitato entro i due mesi successivi a tale data. La Corte ha inoltre escluso che la mancata consegna del foglio informativo analitico, pur prescritta dalla normativa applicabile, comportasse di per sé un diritto al risarcimento pari al capitale non rimborsato. Tale documento interviene nella fase esecutiva e ricognitiva del rapporto, non nella formazione del consenso; la scadenza e gli altri elementi essenziali del buono fanno parte dell'accordo e sono ricavabili anche dai decreti ministeriali pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Non è quindi configurabile, in termini generali, un nesso causale tra la mancata consegna del foglio e la perdita del diritto al rimborso per prescrizione. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, cui è stata rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000

    termine decennale di prescrizione dei buoni postali fruttiferi

    Il termine decennale decorre dalla data di scadenza del titolo, anche per le serie già emesse alle quali la nuova disciplina sia applicabile.

  • art. 34, comma 3, d.l. n. 34/2020, convertito in l. n. 77/2020

    I buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza

    La norma conserva valore precettivo quanto al termine di due mesi per l'esigibilità dei buoni, ma la sua estensione temporale deve essere coordinata con le successive disposizioni legislative di proroga.

  • art. 72, comma 1, d.l. n. 104/2020, convertito in l. n. 126/2020

    continuano ad applicarsi sino al 15 ottobre 2020

    Ha prorogato l'applicazione delle disposizioni emergenziali, compresa quella relativa ai buoni fruttiferi postali.

  • art. 1, comma 3, d.l. n. 125/2020, convertito in l. n. 159/2020

    i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 sono prorogati fino al 31 dicembre 2020

    Ha incluso la disciplina dell'art. 34 del d.l. n. 34/2020 tra quelle prorogate.

  • art. 19 d.l. n. 183/2020, convertito in l. n. 21/2021

    I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021

    Ha ulteriormente prorogato i termini delle disposizioni indicate nell'allegato, comprendente l'art. 34 del d.l. n. 34/2020.

  • art. 11 d.l. n. 52/2021, convertito in l. n. 87/2021

    I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 2 sono prorogati fino al 31 luglio 2021

    Ha fissato al 31 luglio 2021 il termine finale dell'ultima proroga applicabile alla disciplina emergenziale sui buoni fruttiferi postali; il rimborso era quindi esercitabile nei due mesi successivi.

  • art. 6 d.l. n. 105/2021, convertito in l. n. 126/2021

    I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2021

    Non ha prorogato la disciplina dell'art. 34 del d.l. n. 34/2020, che non era inclusa nell'allegato.

  • art. 16, comma 1, d.l. n. 221/2021, convertito in l. n. 11/2022

    proroga fino alla data del 31 marzo 2022

    Non ha esteso la proroga alla disciplina sulla prescrizione dei buoni fruttiferi postali, poiché tale disciplina non era inclusa tra quelle richiamate.

  • art. 14 preleggi

    Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati

    Le norme eccezionali o derogatorie sulla proroga dei termini non possono essere applicate analogicamente né interpretate estensivamente in modo da introdurre nuove eccezioni alla regola della prescrizione ordinaria.

  • art. 3, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000

    Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento

    Prevede l'obbligo di consegna del foglio informativo, che ha funzione riepilogativa e ricognitiva dell'operazione già conclusa.

  • art. 6, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000

    Poste italiane s.p.a. espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali

    Impone la consegna del foglio informativo ai sottoscrittori; l'esposizione dell'avviso nei locali aperti al pubblico non sostituisce necessariamente tale consegna.

  • art. 2697 c.c.

    ripartizione dell'onere della prova

    La Corte richiama la disposizione nell'ambito della contestazione relativa alla prova della mancata consegna del foglio informativo, senza fondare su di essa il principio decisorio principale.

  • art. 2002 c.c.

    documenti di legittimazione

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere che i buoni fruttiferi postali identificano il titolare della prestazione, mentre il contenuto del rapporto è disciplinato dai decreti ministeriali istitutivi delle serie.

  • art. 2946 c.c.

    prescrizione ordinaria decennale

    La Corte considera applicabile ai diritti di rimborso dei buoni fruttiferi postali il termine ordinario decennale, salvo la disciplina emergenziale temporaneamente applicabile.

Massime di principio

  • Per verificare la tempestività dell'esercizio del diritto al rimborso di buoni fruttiferi postali la cui prescrizione cadeva durante l'emergenza Covid-19, occorre coordinare la disciplina originaria che consentiva l'esigibilità entro due mesi dalla cessazione dell'emergenza con tutte le successive disposizioni legislative che ne hanno delimitato temporalmente l'applicazione. Nel caso deciso, l'ultima proroga applicabile è scaduta il 31 luglio 2021 e il diritto poteva essere esercitato nei due mesi successivi.
  • La prescrizione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali decorre, quando trova applicazione il termine decennale previsto dalla disciplina vigente, dalla data di scadenza del titolo e non dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il buono era riscuotibile.
  • Le disposizioni emergenziali che derogano alla disciplina ordinaria della prescrizione sono eccezionali e non possono essere applicate analogicamente o interpretate estensivamente in modo da ampliare l'ambito temporale o oggettivo risultante dal testo e dai rinvii legislativi.
  • La mancata consegna del foglio informativo analitico relativo a un buono fruttifero postale, pur costituendo violazione di un obbligo previsto dalla disciplina regolamentare applicabile, non determina di per sé un diritto al risarcimento pari al valore del rimborso non ottenuto.
  • Nel rapporto relativo ai buoni fruttiferi postali, il foglio informativo analitico ha funzione riepilogativa e ricognitiva e interviene nella fase esecutiva del rapporto, non nella formazione del consenso contrattuale. Gli elementi essenziali dell'operazione, compresa la durata del titolo, sono regolati dai decreti ministeriali istitutivi della serie e possono essere conosciuti anche tramite la loro pubblicazione ufficiale.
  • Non è configurabile in via generale un nesso causale tra la mancata consegna del foglio informativo e la perdita del diritto al rimborso per prescrizione, poiché la scadenza del titolo costituisce elemento dell'accordo e le relative informazioni sono reperibili anche aliunde. La mera omissione documentale non dimostra quindi che il risparmiatore avrebbe esercitato il diritto tempestivamente se il foglio fosse stato consegnato.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaNesso di causalità

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