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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25017/2026 del 06/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (emittente)

La controversia

La titolare di un buono fruttifero postale a termine del valore di euro 5.000, emesso il 6 settembre 2001, aveva chiesto il risarcimento del danno quantificato in euro 6.750, oltre interessi e rivalutazione. Il 6 novembre 2018 aveva presentato il titolo per l'incasso, ma le era stato comunicato che il diritto al rimborso si era prescritto il 7 settembre 2018. L'attrice sosteneva che dal documento cartaceo non fossero ricavabili le caratteristiche del titolo, la data di scadenza, il numero di serie e i rendimenti, e lamentava la mancata consegna del foglio informativo analitico previsto dal d.m. 19 dicembre 2000. Il Tribunale aveva respinto la domanda, mentre la Corte d'appello aveva condannato la società emittente al pagamento di euro 7.924,50, oltre interessi, ritenendo che la mancata consegna del foglio informativo avesse impedito alla sottoscrittrice di conoscere la scadenza del buono e il termine di prescrizione. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione degli artt. 2002, 1339 e 1374 c.c., sostenendo che la natura dei buoni quali titoli di legittimazione e la loro disciplina a termine imponevano al titolare di informarsi sulla scadenza e sulla prescrizione; con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 3, comma 1, e 6 del d.m. 19 dicembre 2000 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il foglio informativo aveva funzione meramente riepilogativa e che le condizioni del titolo erano comunque ricavabili dalla normativa pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, esaminati congiuntamente, ha cassato la sentenza d'appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito respingendo la domanda risarcitoria della titolare del buono. La Corte ha ritenuto che la consegna del foglio informativo analitico, pur prescritta dalla normativa applicabile, riguardasse la fase esecutiva del rapporto e non il suo perfezionamento, avendo una funzione riepilogativa e ricognitiva di un'operazione già conclusa. La durata e la scadenza del buono costituiscono elementi del rapporto negoziale, la cui conoscenza deve ritenersi acquisita dal sottoscrittore anche in ragione della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti ministeriali regolativi della specifica emissione. Pertanto, la mancata consegna del foglio informativo non è causalmente idonea a determinare la perdita del diritto al rimborso per prescrizione. Le spese dei giudizi di merito e di legittimità sono state integralmente compensate, considerato che l'orientamento della Corte si è formato dopo le decisioni dei giudici di merito e dopo la proposizione del ricorso. È stata inoltre respinta la domanda della resistente di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 2002 c.c.

    Richiamato in relazione alla natura dei buoni fruttiferi postali quali titoli di legittimazione e agli effetti della disciplina non integralmente riprodotta nel documento cartaceo.

  • art. 1339 c.c.

    Richiamato con riguardo all'integrazione del rapporto contrattuale mediante le condizioni previste dalla normativa regolatrice dell'emissione.

  • art. 1374 c.c.

    Richiamato con riguardo all'integrazione degli effetti del contratto mediante la legge e le disposizioni normative applicabili.

  • d.m. 19 dicembre 2000, art. 3, comma 1

    Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento.

    La disposizione prescrive la consegna del foglio informativo, ma tale obbligo non incide sul perfezionamento del contratto e la sua violazione non determina, di per sé, il nesso causale tra mancata consegna e perdita del diritto al rimborso.

  • d.m. 19 dicembre 2000, art. 3, comma 3

    I contratti relativi al servizio di collocamento dei buoni fruttiferi postali non rappresentati da documento cartaceo sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al sottoscrittore, unitamente al foglio informativo dell'emissione.

    La disposizione conferma la distinzione tra documentazione dell'impegno negoziale e foglio informativo.

  • d.m. 19 dicembre 2000, art. 6, comma 1

    Poste italiane s.p.a. espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali.

    La disposizione impone la messa a disposizione di informazioni sulle caratteristiche dei buoni, con funzione riepilogativa e ricognitiva dell'operazione.

  • d.m. 29 marzo 2001

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina regolatrice dei buoni fruttiferi postali.

  • d.lgs. 58/1998, art. 21, comma 1, lett. b

    La Corte lo richiama per distinguere gli obblighi informativi nei servizi di investimento, diretti a correggere l'asimmetria informativa e assistiti da una presunzione del nesso causale, dagli obblighi informativi relativi ai buoni postali.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova, nell'ambito della contestazione relativa alla mancata consegna del foglio informativo e alla prova del nesso causale.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata proposta dalla resistente è stata respinta.

Massime di principio

  • La mancata consegna del foglio informativo analitico relativo a un buono fruttifero postale, quando prescritta dalla normativa di settore, costituisce violazione di un obbligo informativo collocato nella fase esecutiva del rapporto, ma non incide sul perfezionamento del contratto di collocamento del titolo.
  • Il foglio informativo relativo ai buoni fruttiferi postali svolge una funzione riepilogativa e ricognitiva delle condizioni di un'operazione già conclusa; la mancata consegna non rende di per sé inefficace il rapporto né comporta automaticamente una responsabilità risarcitoria dell'emittente.
  • La durata e la scadenza del buono fruttifero postale costituiscono elementi essenziali del rapporto negoziale e devono ritenersi conosciuti dal sottoscrittore, anche quando non siano materialmente riportati sul titolo, in quanto ricavabili dalla disciplina normativa dell'emissione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
  • Non sussiste nesso causale tra la mancata consegna del foglio informativo e la perdita del diritto al rimborso del buono per prescrizione, poiché l'informazione sulla durata del titolo appartiene al contenuto dell'accordo ed è comunque reperibile aliunde.
  • Gli obblighi informativi relativi ai buoni fruttiferi postali non possono essere assimilati a quelli gravanti sull'intermediario nei servizi di investimento: i primi non sono diretti a consentire una scelta d'investimento consapevole correggendo un'asimmetria informativa, ma a riepilogare condizioni già proprie dell'operazione conclusa.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNesso di causalitàOnere della prova

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