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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02239/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un gruppo di medici, già laureati in medicina e titolari di diverse specializzazioni, agiva per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire un'adeguata remunerazione per il periodo di specializzazione concluso, sostenendo che il sistema introdotto dal d.lgs. n. 368 del 1999, recependo le direttive europee in materia, avesse previsto un incremento del compenso solo attuato dal 2006-2007 e che tale disciplina più favorevole dovesse applicarsi retroattivamente anche ai loro rapporti. In via ulteriore chiedevano l'applicazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 per ottenere l'indicizzazione triennale della borsa di studio e l'adeguamento annuale al tasso di inflazione programmato. I motivi di ricorso in Cassazione denunciavano, con riferimento a molte disposizioni interne ed europee, la violazione e falsa applicazione delle norme sul recepimento delle direttive e sulla remunerazione degli specializzandi, deducendo che il pieno adeguamento all'ordinamento UE si sarebbe realizzato solo con l'attuazione integrale del d.lgs. n. 368 del 1999 e che, comunque, la borsa di studio avrebbe dovuto essere rivalutata secondo il meccanismo previsto dal d.lgs. n. 257 del 1991.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto consolidato l'orientamento secondo cui la direttiva 93/16/CEE non ha introdotto un criterio nuovo e vincolato sulla misura dell'adeguata remunerazione, che resta rimessa alla discrezionalità legislativa nazionale; lo Stato aveva già adempiuto con il d.lgs. n. 257 del 1991, mentre il d.lgs. n. 368 del 1999 e la sua operatività dal 2006-2007 costituiscono una successiva scelta discrezionale non retroattivamente invocabile. Quanto alla pretesa indicizzazione triennale della borsa di studio, la Corte ha ribadito che per i corsi frequentati negli anni accademici dal 1998 al 2005 l'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 era stato integralmente escluso da norme successive, con blocco non irragionevole perché inserito in una manovra di contenimento della spesa pubblica. La Corte ha quindi confermato la sentenza di merito, condannando i ricorrenti alle spese e disponendo l'ulteriore contributo unificato; ha invece escluso la condanna per responsabilità aggravata richiesta dai resistenti.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.

    utilizzato come parametro della censura per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.

    utilizzato come parametro della censura per nullità processuali

  • art. 360-bis n. 1, c.p.c.

    ha fondato la declaratoria di inammissibilità per contrasto con giurisprudenza consolidata

  • art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    ha previsto una borsa di studio per i medici specializzandi con meccanismo di incremento annuale; la Corte ha ribadito che tale disciplina è stata poi esclusa per alcune annualità successive

  • d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368

    ha riorganizzato le scuole di specializzazione e introdotto un contratto di formazione specialistica, ma non come primo atto di effettivo recepimento vincolato sulla misura della remunerazione

  • artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 d.lgs. n. 368 del 1999

    richiamati dai ricorrenti come norme sul nuovo assetto formativo-retributivo degli specializzandi

  • art. 1, comma 300, L. 23 dicembre 2005, n. 266

    ha reso operativa dal 2006-2007 la disciplina più favorevole del d.lgs. n. 368 del 1999

  • art. 32, comma 12, L. 24 dicembre 1997, n. 449

    ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale e escluso l'applicazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 per le annualità interessate

  • art. 36, comma 1, L. 27 dicembre 2002, n. 289

    ha confermato l'esclusione dell'adeguamento triennale della borsa di studio

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato per la richiesta di responsabilità aggravata, respinta perché la questione era stata rimessa alle Sezioni Unite

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    ha giustificato il raddoppio del contributo unificato, se dovuto

  • art. 10 Cost.

    invocato dai ricorrenti nel quadro delle censure sul recepimento delle direttive

  • art. 3 Cost.

    richiamato dalla Corte per escludere l'irragionevolezza del differimento dell'entrata in vigore della disciplina più favorevole

  • art. 36 Cost.

    ritenuto inapplicabile al rapporto degli specializzandi, non qualificabile come lavoro subordinato

  • direttiva 82/76/CEE

    ha introdotto il riferimento all'adeguata rimunerazione, recepito dal d.lgs. n. 257 del 1991

  • direttiva 93/16/CEE

    non ha innovato il contenuto sostanziale delle precedenti direttive, limitandosi a codificarle in un testo unico

  • direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE

    sono state ricomprese e codificate dalla direttiva 93/16/CEE senza alterare la nozione di adeguata remunerazione

  • artt. 5 e 189 del Trattato CEE

    invocati dai ricorrenti come fonti del parametro unionale

  • artt. 1, 10, 11 e 12 preleggi

    invocati dai ricorrenti nel quadro della censura di violazione di legge

  • art. 7 d.l. 19 settembre 1992, n. 384, conv. in L. 14 novembre 1992, n. 438

    richiamato dai ricorrenti nel secondo motivo

  • art. 3, comma 36, L. 24 dicembre 1993, n. 537

    richiamato dai ricorrenti nel secondo motivo

  • art. 1, comma 33, L. 28 dicembre 1995, n. 549

    richiamato dai ricorrenti nel secondo motivo

  • art. 22 L. 23 dicembre 1999, n. 488

    richiamato dai ricorrenti nel secondo motivo

  • art. 32 Cost.

    non espressamente citato nel testo fornito

Massime di principio

  • In tema di medici specializzandi, la direttiva europea sull'adeguata remunerazione non impone una misura predeterminata del compenso: la quantificazione resta affidata alla discrezionalità del legislatore nazionale, entro i limiti della ragionevolezza e della finanza pubblica.
  • Il d.lgs. n. 257 del 1991 è stato ritenuto idoneo a soddisfare l'obbligo di recepimento dell'adeguata remunerazione; il successivo d.lgs. n. 368 del 1999, divenuto operativo solo dal 2006-2007, costituisce una scelta normativa successiva e più favorevole, non automaticamente applicabile retroattivamente.
  • La mera successione di discipline più favorevoli non consente di desumere l'inidoneità della normativa precedente a recepire il diritto dell'Unione, né fonda di per sé un diritto al trattamento economico previsto dalla disciplina sopravvenuta per periodi anteriori.
  • Per i medici specializzandi iscritti negli anni accademici dal 1998 al 2005, l'adeguamento triennale previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 non opera, perché norme successive hanno consolidato la copertura finanziaria ed escluso tale meccanismo.
  • È legittimo il blocco o il differimento di incrementi economici inseriti in manovre di contenimento della spesa pubblica, quando la scelta non determini una violazione di obblighi specifici e vincolanti già imposti dall'ordinamento sovranazionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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