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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02143/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un atto di precetto notificato da una azienda sanitaria per il pagamento di una somma ingente in forza di una sentenza resa in altro giudizio. La società destinataria del precetto ha proposto opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., sostenendo, in sintesi, che: 1) essendo stata ammessa a una procedura di concordato preventivo in continuità già precedentemente avviata e poi omologata, il proprio patrimonio era vincolato alla soddisfazione collettiva dei creditori e il creditore non poteva procedere esecutivamente, potendo solo attivarsi secondo gli strumenti concorsuali; 2) in ogni caso, il credito azionato avrebbe dovuto subire la falcidia prevista dal piano concordatario, per cui l’importo intimato con il precetto sarebbe stato sovradimensionato e comunque non dovuto nella misura richiesta. Il Tribunale ha respinto l’eccezione di litispendenza sollevata dalla creditrice e ha dichiarato il diritto di questa di procedere a esecuzione forzata limitatamente alla somma indicata nel precetto, al netto di quanto già corrisposto in corso di causa. La società debitrice ha quindi proposto ricorso per regolamento facoltativo di competenza, articolando tre motivi: con il primo ha denunciato che il Tribunale avrebbe oltrepassato i limiti del giudizio di opposizione a precetto, decidendo sul merito dell’idoneità del titolo e del precetto come se si trattasse di un gravame sul titolo; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 295 c.p.c., lamentando che, a fronte di giudizi paralleli e asseritamente pregiudicanti su questioni sovrapponibili, il Tribunale avrebbe dovuto sospendere il processo invece di decidere; con il terzo ha chiesto la riunione del procedimento ad altro regolamento di competenza pendente, sostenendo l’opportunità di una trattazione unitaria delle questioni. La Corte ha ritenuto non opportuna la riunione e ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando anzitutto che la ricorrente non era soccombente sul capo relativo alla litispendenza, eccezione che era stata proposta dalla controparte, e quindi difettava di interesse ad impugnare. Inoltre, i singoli motivi sono stati reputati inammissibili perché non investivano realmente la statuizione sulla litispendenza o la competenza, ma criticavano accertamenti di merito sull’oggetto del giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. o formulavano doglianze generiche e comunque non riferite a provvedimenti impugnabili con regolamento di competenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento facoltativo di competenza. Ha escluso la riunione con altro procedimento analogo, ha rilevato la carenza di interesse della ricorrente a impugnare il capo sulla litispendenza e ha ritenuto che i motivi non colpissero una statuizione sulla competenza, ma questioni di merito o doglianze generiche. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    disciplina l’opposizione all’esecuzione/precetto; le censure della ricorrente sull’ampiezza dei poteri del giudice attengono al merito del giudizio e non alla statuizione sulla litispendenza o competenza.

  • art. 39 c.p.c.

    richiamato dalla resistente per eccepire la litispendenza tra procedimenti paralleli.

  • art. 295 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere la necessità di sospensione in presenza di una causa pregiudicante; la Corte rileva che la richiesta di sospensione non era stata formulata e che l’eventuale diniego non è impugnabile con regolamento di competenza.

  • art. 47 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria della resistente nel giudizio di regolamento di competenza.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    base per la condanna alle spese del giudizio di legittimità secondo soccombenza.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    presuppone il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.

  • art. 161, comma 6, l.fall.

    richiamato per la domanda di pre-concordato presentata dalla società debitrice.

Massime di principio

  • Nel regolamento facoltativo di competenza è necessario che il ricorrente abbia interesse concreto e attuale a censurare la statuizione che si impugna; in mancanza di soccombenza sul capo specificamente attaccato, il ricorso è inammissibile.
  • Non sono deducibili con regolamento di competenza censure che, sotto l’apparenza della violazione delle regole sulla competenza o della litispendenza, investano in realtà il merito della controversia o l’ampiezza del potere decisorio del giudice sull’opposizione all’esecuzione.
  • La sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. deve essere specificamente richiesta e, comunque, il diniego di sospensione non è di per sé impugnabile con regolamento di competenza.
  • L’eccezione di litispendenza richiede identità di petitum e causa petendi; la diversa natura del giudizio di opposizione a precetto rispetto ad altri giudizi di cognizione sul credito può escludere tale identità.
  • Nel giudizio di opposizione a precetto il giudice decide sul diritto a procedere all’esecuzione forzata, ma le contestazioni che riguardano la natura o l’ammontare del credito possono non coincidere con la verifica della competenza o con il presupposto della litispendenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenzaGiudicato
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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