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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02142/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del suo appello e, quindi, dell’originario ricorso avverso un avviso di accertamento Irpef relativo all’anno d’imposta 2008. L’accertamento traeva origine da un processo verbale di constatazione redatto a seguito di verifica della Guardia di Finanza presso una società di cui la ricorrente deteneva il 95% delle quote. Nel corso della verifica era stata rinvenuta documentazione extracontabile dalla quale l’Ufficio aveva desunto la realizzazione di una plusvalenza da cessione d’azienda a titolo oneroso. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2729 c.c., sostenendo che la decisione di merito avesse errato nell’accertamento sintetico e nell’uso della prova presuntiva. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 57 d.lgs. n. 46/1992 per omessa pronuncia su alcuni motivi di appello: difetto di prova dell’accertamento, erronea qualificazione della plusvalenza come reddito d’impresa ed errore nel metodo di determinazione della plusvalenza.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio e del ragionamento presuntivo, attività riservate al giudice di merito e non sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione adeguata. Ha inoltre osservato che la documentazione extracontabile reperita presso la sede dell’impresa è elemento indiziario valutabile e che, nel caso concreto, le risultanze richiamate escludevano l’estraneità della ricorrente alla scrittura. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la CTR aveva rigettato integralmente l’appello nel merito: ciò comportava anche un rigetto implicito dei motivi di gravame non espressamente trattati, oltre al fatto che la questione del difetto di prova era stata comunque affrontata. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite e al pagamento delle somme ex art. 96 c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato quale norma sull’accertamento sintetico, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo è ritenuto inammissibile in quanto diretto a contestare la valutazione di fatto.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici possono fondare la decisione se il giudice di merito valuta correttamente gravità, precisione e concordanza degli indizi; in cassazione è censurabile solo il vizio di sussunzione, non la rivalutazione del merito.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in correlazione all’art. 2729 c.c. come norma sui fatti da cui desumere la prova presuntiva.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La deduzione della violazione di legge non può mascherare una richiesta di riesame del merito delle prove.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Invocato per il secondo motivo, che la Corte ha respinto rilevando l’insussistenza di un’omessa pronuncia in presenza di rigetto implicito.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione di merito rigetta integralmente la domanda o l’impugnazione, implicando il rigetto delle censure non espressamente esaminate.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato quale norma di rinvio al codice di procedura civile nel processo tributario.

  • art. 57 d.lgs. n. 46/1992

    Citato dalla ricorrente nel motivo processuale, senza specifica autonoma disamina da parte della Corte.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata trattata in sede di proposta ex rito camerale; la ricorrente ha chiesto la decisione.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    Applicato per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    Applicato per la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • In cassazione la censura per violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è ammissibile solo quando si denunci un errore di sussunzione, ossia l’erronea qualificazione giuridica degli indizi come gravi, precisi e concordanti o, viceversa, la loro erronea ritenuta idoneità probatoria; non è consentita una nuova valutazione del merito delle prove.
  • L’apprezzamento della gravità, precisione e concordanza degli indizi e la scelta del loro valore probatorio rientrano nei poteri del giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità se la motivazione è logicamente e giuridicamente corretta.
  • La documentazione extracontabile ritualmente acquisita presso la sede dell’impresa può costituire un valido elemento indiziario, anche se proveniente da rapporti intercorsi con soggetti diversi, e deve essere valutata insieme agli ulteriori dati acquisiti e alla contabilità ufficiale.
  • Nel processo tributario, il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la sentenza d’appello rigetta integralmente l’impugnazione nel merito, poiché ciò comporta il rigetto implicito di tutte le censure logicamente incompatibili con la decisione adottata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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