Cassazione Civile, Ordinanza n. 02141/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva presentato istanza di rimborso ai sensi della legge n. 289 del 2002 per ottenere il 90% delle somme versate a titolo di Irpef e Ilor nel triennio 1990-1992. A fronte del silenzio-rigetto dell'Amministrazione aveva ottenuto accoglimento integrale in primo grado; l'Ufficio aveva proposto appello e la sentenza d'appello aveva accolto parzialmente il gravame, riducendo il rimborso a euro 9.054,88 perché dalle risultanze dell'anagrafe tributaria non risultavano ritenute per l'anno 1990. Il ricorrente ha censurato tale decisione con due motivi: (1) violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., per avere il giudice d'appello ritenuto provato un fatto sulla base delle sole allegazioni dell'appellante e senza prova; (2) violazione dell'art. 116 c.p.c., dell'art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. e dell'art. 111 Cost., per carenza assoluta di motivazione, avendo il giudice attribuito apodittica prevalenza alle risultanze dell'anagrafe tributaria senza confrontarle con la prova contraria offerta dal contribuente. La Corte ha escluso preliminarmente sia il difetto di interesse sia la cessazione della materia del contendere, osservando che i pagamenti al contribuente erano avvenuti in parte dopo la sentenza di primo grado e in parte in sede di ottemperanza, circostanze non integranti acquiescenza dell'Amministrazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi di ricorso. Ha affermato che la sentenza impugnata presentava un vizio assoluto di motivazione nella parte in cui, in presenza di risultanze istruttorie contrastanti, non aveva esaminato e posto in relazione i diversi elementi probatori, anche in relazione alla ripartizione dell'onere della prova, ma aveva apoditticamente attribuito prevalenza alle risultanze dell'anagrafe tributaria. La motivazione della sentenza di appello è stata giudicata insufficiente perché non consentiva di comprendere la logica giuridica e fattuale della decisione. Per effetto dell'accoglimento, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La proposta resa ai sensi della norma non ha impedito la trattazione del ricorso, sul quale il ricorrente ha insistito con memoria.
È la base normativa dell'istanza di rimborso proposta dal contribuente per ottenere il 90% delle imposte versate nel triennio 1990-1992.
È il parametro formale invocato per denunciare violazione di norme processuali e vizi motivazionali della sentenza impugnata.
Richiamato per censurare l'utilizzo, da parte del giudice d'appello, di fatti ritenuti provati sulla base delle sole allegazioni di parte senza adeguato riscontro probatorio.
È richiamato per denunciare la violazione dell'art. 2697 c.c. sul riparto dell'onere della prova.
La Corte richiama il tema della ripartizione dell'onere probatorio nella valutazione delle risultanze istruttorie contrastanti.
Invocato per censurare il preteso mancato corretto esercizio del prudente apprezzamento delle prove.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato per la dedotta carenza assoluta di motivazione della sentenza d'appello.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al dovere di motivazione della decisione giudiziaria.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito si trova di fronte a risultanze probatorie tra loro contrastanti, deve esaminarle e metterle in relazione, spiegando perché attribuisce prevalenza ad alcune piuttosto che ad altre; non è sufficiente un'affermazione apodittica di superiorità di una fonte di prova.
- La motivazione è viziata quando non rende percepibile la logica giuridica e fattuale seguita dal giudice, soprattutto se la decisione incide sul riparto dell'onere della prova e sulla valutazione comparativa degli elementi istruttori.
- L'esecuzione o il pagamento di quanto riconosciuto da una sentenza, se avvenuti in pendenza di impugnazione o in ottemperanza, non integra di per sé acquiescenza idonea a far venir meno l'interesse all'impugnazione o a determinare cessazione della materia del contendere.
- In sede di legittimità, la censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. può essere fondata quando il giudice di merito attribuisca valore decisivo a elementi probatori senza un effettivo esame comparativo del materiale istruttorio disponibile.
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