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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02145/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirente)

La controversia

Nel 2011 una società, poi trasformata, acquistava da una venditrice il diritto di esercizio e l’azienda commerciale di una farmacia, comprensiva di tre dispensari, con clausola che garantiva la piena titolarità e l’assenza di pesi o diritti di terzi. L’efficacia del contratto era subordinata al rilascio delle autorizzazioni sanitarie. Poco dopo, uno dei dispensari, quello di Galgagnano, veniva assegnato dall’autorità sanitaria a un’altra farmacia, dopo che la venditrice non aveva informato gli acquirenti dell’iter amministrativo già avviato da terzi per ottenerne l’assegnazione. Le parti avevano inoltre previsto una clausola compromissoria per le controversie relative a interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, devolvendole ad arbitrato irrituale. In un primo arbitrato la venditrice otteneva l’accertamento dell’inadempimento degli acquirenti e una riduzione del prezzo; successivamente gli acquirenti agivano in giudizio chiedendo, in via principale, la nullità parziale del contratto nella parte relativa ai dispensari non disponibili e il risarcimento del danno, in subordine l’annullamento per dolo o errore essenziale, ulteriormente il mancato avveramento della condizione sospensiva, oltre al risarcimento per violazione della buona fede nelle trattative e per omessa informazione di cause di invalidità note alla venditrice. La Corte d’appello aveva confermato la declaratoria di improponibilità delle domande, ritenendole tutte devolute agli arbitri. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione dell’art. 808 bis c.p.c. e della disciplina dell’arbitrato, sostenendo che la domanda di responsabilità precontrattuale, avendo titolo nella condotta antecedente al contratto e non nel contratto stesso, non rientrasse nella clausola compromissoria; 2) violazione dei canoni ermeneutici contrattuali e dell’art. 808 quater c.p.c., per avere la Corte d’appello esteso la clausola arbitrale anche alle domande di nullità, annullabilità e inefficacia, nonostante la sua formulazione limitata alle controversie su interpretazione, esecuzione e risoluzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo. Ha affermato che, in tema di arbitrato irrituale, una clausola compromissoria riferita alle controversie sull’interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto devolve agli arbitri solo le controversie aventi causa petendi nel contratto stesso; restano escluse le azioni di responsabilità precontrattuale, poiché il contratto vi opera soltanto come presupposto di fatto e non come titolo della pretesa risarcitoria. Ha invece ritenuto inammissibile il secondo motivo perché i ricorrenti si limitavano a contrapporre una propria lettura della clausola a quella della Corte territoriale, senza indicare specificamente quali canoni ermeneutici fossero stati violati e in che modo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Milano anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 808 c.p.c.

    "Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di convenzione d’arbitrato."

    serve a fondare la possibilità di devolvere agli arbitri le controversie nascenti dal contratto, nei limiti della arbitrabilità della lite.

  • art. 808 bis c.p.c.

    "Le parti possono stabilire, con apposita convenzione, che siano decise da arbitri le controversie future relative a uno o più rapporti non contrattuali determinati."

    non consente di attrarre nella clausola del contratto le controversie extracontrattuali se non vi è una convenzione espressa riferita a rapporti non contrattuali determinati.

  • art. 808 quater c.p.c.

    "Nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce."

    è richiamato come criterio di interpretazione estensiva della convenzione arbitrale in caso di dubbio, ma non può superare il dato testuale e non giustifica l’inclusione di domande che hanno solo un presupposto di fatto nel contratto.

  • art. 808 ter c.p.c.

    "Le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che ... la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale."

    viene utilizzato per qualificare la clausola come arbitrato irrituale (contrattuale).

  • art. 1362 c.c.

    richiamato dal giudice di merito per interpretare la clausola compromissoria secondo la comune intenzione delle parti.

  • art. 1364 c.c.

    invocato dai ricorrenti per sostenere che la clausola non potesse estendersi oltre le controversie espressamente indicate.

  • art. 1337 c.c.

    fonte dell’obbligo di buona fede nelle trattative; la sua violazione integra una pretesa risarcitoria autonoma rispetto al contratto.

  • art. 1338 c.c.

    fonte dell’obbligo di informare l’altra parte delle cause di invalidità del contratto note alla parte; la violazione è trattata come responsabilità precontrattuale.

  • art. 360 c.p.c.

    è la norma processuale di riferimento per la deduzione dei motivi di ricorso in cassazione, con richiamo ai nn. 3, 4 e 5.

  • art. 83 c.p.c.

    richiamato in tema di procura speciale e autenticazione della firma, con esito favorevole alla validità della procura.

  • artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c.

    sono richiamati per affermare che la procura speciale non richiede contestualità assoluta con la redazione del ricorso, purché sia congiunta al ricorso e temporalmente collocata correttamente.

  • art. 1419 c.c.

    richiamato nella sentenza di merito per la domanda di nullità parziale del contratto.

  • artt. 1439 e 1440 c.c.

    richiamati nella sentenza di merito per la domanda di annullamento per dolo.

Massime di principio

  • In tema di arbitrato irrituale, una clausola compromissoria che devolva agli arbitri le controversie relative all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto copre solo le liti che abbiano la causa petendi nel contratto stesso; restano escluse le azioni che, pur collegate al contratto, fondano la pretesa su un titolo diverso, come la responsabilità precontrattuale.
  • La responsabilità precontrattuale ex artt. 1337 e 1338 c.c. ha un titolo costitutivo autonomo rispetto al contratto concluso: il contratto può costituire soltanto il presupposto di fatto della pretesa risarcitoria, non la sua fonte.
  • Ai fini dell’estensione della clausola arbitrale non è decisivo che la nuova domanda e una precedente controversia arbitrale ruotino attorno alla medesima vicenda fattuale: ciò che conta è la causa petendi della domanda proposta, non la semplice comunanza dei fatti storici.
  • La censura di violazione dei canoni ermeneutici contrattuali è inammissibile se si limita a proporre una lettura alternativa della clausola, senza indicare puntualmente quali regole interpretative siano state violate e in che modo.
  • Il criterio di interpretazione estensiva della convenzione arbitrale opera solo in presenza di un effettivo dubbio ermeneutico; non può essere utilizzato per sovvertire un accertamento interpretativo privo di ambiguità o per attrarre nell’arbitrato domande che non vi rientrano per il loro titolo.
  • In sede di legittimità, l’interpretazione del contratto è censurabile solo per violazione delle regole legali di ermeneutica o per omesso esame di fatti decisivi; non è consentito trasformare il ricorso in una mera contrapposizione di interpretazioni.
  • La procura speciale al ricorso per cassazione è valida anche se conferita prima della redazione dell’atto, purché successiva alla pubblicazione della decisione impugnata e congiunta al ricorso mediante le modalità previste dal processo telematico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniArbitratoTransazioneInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioniResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaResponsabilità precontrattuale

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