Cassazione Civile, Ordinanza n. 02144/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ha cassato l'ordinanza del Tribunale di Rovigo e ha escluso la litispendenza tra i due procedimenti. Ha qualificato la relazione tra le cause come continenza, perché le domande sono interdipendenti e parzialmente sovrapponibili ma non identiche; pertanto non era applicabile il meccanismo dell'art. 39, comma 1, c.p.c. Le spese sono state rimesse al merito.
Esito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto tra una società appaltatrice e una azienda sanitaria. In un primo giudizio, definito dal Tribunale di Venezia e poi impugnato davanti alla Corte d'appello di Venezia, si discuteva dell'an e del quantum del credito/restituzione conseguente alla risoluzione del contratto per asserito inadempimento dell'appaltatrice; la società, in via subordinata, aveva anche chiesto di accertare che gli importi riconosciuti al committente fossero indicati senza privilegio o prededuzione in relazione alla procedura di concordato preventivo dell'appaltatrice. In un secondo giudizio davanti al Tribunale di Rovigo, la stessa società chiedeva invece di accertare che il credito di euro 3.586.411,48, risultante dalla sentenza del Tribunale di Venezia, avesse natura chirografaria e dovesse quindi essere falcidiato secondo il concordato omologato, con indicazione della somma dovuta (20% dell'importo) e dei tempi di pagamento. Il Tribunale di Rovigo aveva dichiarato la litispendenza ex art. 39, comma 1, c.p.c. e cancellato la causa dal ruolo. La ricorrente ha censurato tale decisione con tre motivi: 1) insussistenza di identità di petitum tra i due giudizi; 2) erronea qualificazione come litispendenza, sostenendo che al più vi fosse continenza; 3) illegittimità della litispendenza perché la domanda nel giudizio d'appello era subordinata/gradata e quindi non sovrapponibile a quella proposta a Rovigo. La Corte ha ricostruito i due processi e ha ritenuto che nel giudizio d'appello la domanda principale mirasse ad attribuire la risoluzione all'amministrazione e a riconoscere un credito in capo all'appaltatrice, mentre nel giudizio davanti al Tribunale di Rovigo la domanda riguardava, in più, la natura chirografaria del credito, la falcidia e i termini di pagamento; poiché l'esistenza e l'entità del credito dipendevano dall'esito dell'appello, i rapporti tra le due cause erano di continenza e non di litispendenza.
Norme richiamate
La litispendenza richiede identità di soggetti, petitum e causa petendi; se invece le cause sono solo in rapporto di continenza, non si applica la cancellazione dal ruolo ex comma 1, ma occorre il diverso coordinamento processuale previsto per la continenza.
Richiamato per il deposito di memoria nel procedimento di regolamento di competenza.
In presenza di continenza tra giudizi pendenti in gradi diversi, il processo che avrebbe dovuto subire l'attrazione dell'altro va sospeso in attesa del giudicato, anziché dichiarato litispendente.
Indicato come rito introduttivo del giudizio instaurato davanti al Tribunale di Rovigo.
art. 9 D.Lgs. 8 aprile 2020 n. 23
Richiamato dalla parte per chiedere la proroga di sei mesi dei termini di pagamento nel piano di concordato.
art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014
Citato dalla parte nelle conclusioni per la richiesta di maggiorazione del compenso professionale.
Massime di principio
- La litispendenza presuppone la piena identità tra le cause quanto a soggetti, petitum e causa petendi; se il secondo giudizio richiede accertamenti ulteriori o diversi, non ricorre litispendenza anche quando vi sia coincidenza parziale del diritto controverso.
- Quando due domande derivano dal medesimo rapporto negoziale e la decisione di una incide sull'altra, il rapporto processuale è di continenza e non di litispendenza, soprattutto se l'esistenza o l'entità del credito da accertare in un giudizio dipende dall'esito dell'altro.
- In caso di continenza tra cause pendenti davanti a giudici diversi o in gradi diversi, non opera la cancellazione della causa successivamente proposta ex art. 39, comma 1, c.p.c.; il coordinamento va assicurato con gli strumenti processuali propri della continenza, inclusa la sospensione ex art. 295 c.p.c. quando il rapporto tra i giudizi lo richieda.
- La presenza, in uno dei giudizi, di domande subordinate o gradata non consente di per sé di ravvisare litispendenza con un altro giudizio che contenga una domanda principale apparentemente affine, dovendosi verificare in concreto l'identità del bene della vita richiesto e del fatto costitutivo allegato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02140/2025 del 30/01/2025
- ordinanza_civile · 30 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02141/2025 del 30/01/2025
- ordinanza_civile · 30 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02142/2025 del 30/01/2025
- ordinanza_civile · 30 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02143/2025 del 30/01/2025
- ordinanza_civile · 30 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02145/2025 del 30/01/2025
- ordinanza_civile · 30 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02150/2025 del 30/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →