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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02140/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, resa quale giudice del rinvio, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione di primo grado favorevole alla contribuente. La lite riguardava avvisi di accertamento sintetico per gli anni d’imposta 2006 e 2007, fondati sul disallineamento tra i redditi dichiarati e la capacità contributiva desunta dalla disponibilità di alcuni beni-indice. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione dell’art. 38 d.P.R. 600/1973, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che l’Ufficio non avrebbe dimostrato gli elementi costitutivi della pretesa e che non sarebbe stata correttamente valutata la natura non reddituale delle risorse di cui aveva disposto. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 91 c.p.c., lamentando che la sentenza impugnata avesse regolato le spese del giudizio ponendo a carico della contribuente vittoriosa anche quelle del precedente giudizio di legittimità, benché la causa fosse stata rinviata anche per la liquidazione di tali spese.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto, in sostanza, a contestare la valutazione di merito delle prove compiuta dal giudice tributario, che aveva correttamente applicato la disciplina del redditometro come presunzione legale relativa: una volta accertata la disponibilità dei beni-indice, il giudice non può eliminare il valore presuntivo fissato dalla legge, potendo solo valutare la prova contraria del contribuente sulla provenienza non reddituale delle somme. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che il giudice del rinvio deve regolare le spese in base alla soccombenza valutata sull’esito globale del processo e può anche porre le spese del giudizio di cassazione a carico della parte che, pur risultata vittoriosa in cassazione, sia complessivamente soccombente. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 600/1973

    La disciplina dell’accertamento sintetico è letta come fondante una presunzione legale relativa: la disponibilità di beni-indice consente la ricostruzione della capacità contributiva, salva prova contraria del contribuente sulla provenienza non reddituale delle somme.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere della prova della provenienza non imponibile delle risorse necessarie a mantenere i beni-indice grava sul contribuente per superare la presunzione dell’accertamento sintetico.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione di questa norma non coincide con una critica alla valutazione di maggior o minor forza persuasiva delle prove, ma richiede la deduzione che il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dai poteri riconosciutigli.

  • art. 116 c.p.c.

    La selezione e la valutazione comparativa delle prove rientrano nel potere del giudice di merito.

  • art. 91 c.p.c.

    Nel giudizio di rinvio, la regolazione delle spese deve avvenire secondo la soccombenza valutata sull’esito finale e globale della lite, non per singoli gradi processuali.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La parte soccombente è stata condannata al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    La parte soccombente è stata altresì condannata a favore della cassa delle ammende.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è intervenuta nell’ambito del procedimento camerale con proposta del relatore, poi richiesta di decisione da parte della ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nell’accertamento sintetico del reddito, la disponibilità di beni-indice integra una presunzione legale relativa che l’Amministrazione può fondare sulla prova del fatto indice, mentre al contribuente incombe la prova contraria della provenienza non reddituale, non imponibile o già tassata, delle somme impiegate.
  • La prova contraria del contribuente non può risolversi nella mera allegazione di ulteriori disponibilità economiche: occorrono elementi oggettivi e sintomatici idonei a collegare tali risorse alle spese o al mantenimento dei beni contestati, con riguardo alla loro entità e durata del possesso.
  • La censura di violazione dell’art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se si allega che il giudice abbia deciso sulla base di prove non ritualmente introdotte o acquisite d’ufficio oltre i poteri officiosi, non quando si contesti il semplice apprezzamento comparativo delle prove.
  • Nel giudizio di rinvio, la liquidazione delle spese deve seguire la soccombenza valutata sull’esito complessivo della lite: il giudice può compensare le spese o porre a carico della parte complessivamente soccombente anche quelle del giudizio di cassazione, pur se essa sia risultata vittoriosa in quel singolo grado.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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