Cassazione Civile, Ordinanza n. 26333/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2005 notificato al contribuente. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso del contribuente; l'Ufficio aveva appellato e la CTR aveva accolto l'appello. La decisione della CTR era stata poi cassata, con rinvio al giudice regionale. In sede di rinvio la CTR ha nuovamente accolto l'appello dell'Amministrazione, ritenendo che le fatture prodotte dal contribuente non fossero idonee a dimostrare né la certezza né l'inerenza dei costi dedotti, perché generiche, prive dei requisiti formali e contenutistici richiesti dall'art. 21 d.P.R. n. 633/1972, tutte di identico importo, emesse in data successiva alla cessazione della ditta individuale e alla sua trasformazione in società. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 384 c.p.c. in relazione all'art. 109 TUIR, sostenendo che la CTR avrebbe violato il vincolo del giudizio di rinvio ritenendo inidonee le fatture a provare l'inerenza dei costi; (2) violazione dell'art. 63, comma 4, d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 7 l. n. 212/2000, lamentando che la CTR avesse esaminato questioni dedotte dall'Ufficio per la prima volta in sede di rinvio, in particolare la genericità delle fatture.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR non ha violato il vincolo del giudizio di rinvio: ha infatti compiuto una valutazione di merito della documentazione contabile, accertando che le fatture erano generiche e comunque inidonee a provare la certezza e l'inerenza dei costi. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva trascritto gli atti di merito necessari a dimostrare la dedotta violazione processuale. In ogni caso, la Corte ha precisato che il giudice di rinvio poteva valutare le fatture ai fini sia dell'esistenza/certezza sia dell'inerenza dei costi, trattandosi di profili entrambi contestati dall'Ufficio e entrambi soggetti a prova da parte del contribuente. Le spese sono state poste a carico del soccombente, con liquidazione in euro 5.600, oltre accessori e spese prenotate a debito; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il giudice di rinvio è vincolato ai principi di diritto enunciati dalla Corte, ma può e deve valutare in fatto la documentazione rilevante nei limiti di tale vincolo; nella specie non vi è stata violazione del vincolo perché la CTR ha esaminato la prova dei costi.
i costi sono deducibili solo se assistiti dai requisiti di prova richiesti, inclusa la dimostrazione della loro inerenza rispetto all'attività d'impresa o professionale.
art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972
le fatture devono contenere i requisiti formali e sostanziali previsti dalla norma; fatture generiche, identiche per importo e temporalmente incoerenti possono essere ritenute probatoriamente inidonee.
art. 63, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992
la deduzione di violazioni relative al giudizio di rinvio deve essere sorretta da un adeguato supporto autosufficiente nel ricorso per cassazione.
la censura processuale relativa alla motivazione o al contenuto degli atti deve essere specificamente e autosufficientemente dedotta in cassazione.
art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973
nel precedente giudizio le fatture non erano state esaminate per un erroneo preclusivo; in sede di rinvio dovevano invece essere valutate ai fini della prova della deducibilità dei costi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, il giudice di merito deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma conserva il potere-dovere di valutare in fatto la prova documentale quando tale valutazione sia compatibile con il vincolo restitutorio.
- La deduzione di costi in materia tributaria richiede prova non solo dell'esistenza o certezza del costo, ma anche della sua inerenza; se l'Ufficio contesta entrambi i profili, il contribuente deve fornirne prova su entrambi.
- Fatture prive di contenuto specifico, tutte di importo identico e temporalmente incoerenti rispetto alla vicenda aziendale possono essere considerate documentazione probatoriamente inidonea a dimostrare la deduzione fiscale del costo.
- In cassazione, la censura di violazione processuale è inammissibile se non è autosufficiente, cioè se non riproduce gli atti e i passaggi necessari a verificare immediatamente la dedotta violazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26298/2022 del 07/09/2022
- ordinanza_civile · 7 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26299/2022 del 07/09/2022
- ordinanza_civile · 7 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26300/2022 del 07/09/2022
- ordinanza_civile · 7 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26301/2022 del 07/09/2022
- ordinanza_civile · 7 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26302/2022 del 07/09/2022
- ordinanza_civile · 7 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26303/2022 del 07/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →