Cassazione Civile, Ordinanza n. 36954/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES, IVA e IRAP relativo all’anno d’imposta 2011, fondato sulla rettifica dei ricavi tramite studi di settore. La società contribuente aveva impugnato l’atto e la CTR aveva respinto l’appello dell’Ufficio, ritenendo che l’accertamento fosse carente di motivazione perché non aveva dato specificamente conto delle giustificazioni offerte nel contraddittorio endoprocedimentale, quali la chiusura della sede operativa, il licenziamento di tutti i dipendenti, l’obsolescenza dei beni ammortizzabili e la prosecuzione dell’attività ai soli fini del pagamento dei debiti. L’Agenzia delle entrate ricorre in cassazione deducendo, da un lato, violazione dell’art. 32 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 112 c.p.c. per omessa motivazione della sentenza d’appello sulle censure contenute nell’atto di gravame; dall’altro, violazione dell’art. 62-sexies d.l. 331/1993 e dell’art. 7 l. 212/2000, sostenendo che non è necessaria una specifica confutazione di ogni allegazione del contribuente ai fini della validità della motivazione dell’accertamento. Nel testo compare anche un ulteriore riferimento a violazioni degli artt. 54 d.P.R. 633/1972, 39 d.P.R. 600/1973 e art. 2697 c.c., sempre in chiave di censura alla motivazione e al riparto dell’onere probatorio.
La decisione
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, reputando che la sentenza della CTR sia viziata per motivazione solo apparente/inesistente, poiché non ha esaminato specificamente i motivi di appello dell’Ufficio contro la decisione di primo grado, limitandosi a riproporne acriticamente le ragioni. Ritenuto assorbito il secondo motivo, la Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come parametro processuale nella censura di omessa motivazione sui motivi di appello; la Corte valorizza l’esigenza che il giudice del gravame si confronti con le specifiche censure dedotte.
Invocato per dedurre la mancata risposta alle domande/censure di appello; nel ragionamento della Corte il vizio rileva come omesso esame dei motivi di gravame.
Richiamato per contestare l’assunto secondo cui l’accertamento da studi di settore dovrebbe confutare puntualmente ogni allegazione difensiva del contribuente.
Citate in relazione alla motivazione dell’atto impositivo; la Corte non decide sul punto perché il relativo motivo è assorbito.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma che disciplina l’accertamento in materia IVA.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma che disciplina l’accertamento ai fini delle imposte sui redditi.
Evocato per sostenere che incombe sul contribuente l’onere di fornire elementi giustificativi dello scostamento dai parametri/studi di settore.
Indicata come norma processuale per i motivi di ricorso per cassazione fondati su violazione di legge.
Indicata come norma processuale per la censura di nullità della sentenza per omessa motivazione su motivi di appello.
Richiamato per affermare l’onere del ricorrente di indicare specificamente le critiche mosse nell’atto di gravame e il contenuto rilevante degli atti processuali.
Massime di principio
- La sentenza d’appello può essere motivata per relationem, ma è nulla se si limita ad aderire in modo acritico alla decisione di primo grado senza confutare, anche sinteticamente, i motivi specifici di gravame.
- Nel giudizio di cassazione, la censura per vizio di motivazione della sentenza d’appello richiede che siano individuati con precisione i motivi di appello trascurati dal giudice di secondo grado.
- La funzione del giudizio di appello è quella di revisio prioris instantiae: il giudice di secondo grado deve esaminare specificamente le censure proposte contro la sentenza impugnata.
- In tema di accertamento tributario, la motivazione dell’atto non è di per sé invalida solo perché non replica singolarmente a ogni allegazione difensiva del contribuente; tuttavia, nel caso concreto, il vizio accolto riguarda soprattutto la carenza motivazionale della sentenza d’appello, non quella dell’atto impositivo.
- Quando il motivo accolto assorbe gli altri, la Corte limita la cassazione alla censura decisiva e rinvia al giudice di merito per nuovo esame e regolazione delle spese.
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