Cassazione Civile, Ordinanza n. 27849/2023 del 03/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società di costruzioni ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, con cui l'Ufficio aveva contestato la fittizietà oggettiva di tre fatture passive emesse da un'altra impresa, recuperando maggiori Ires, Iva e Irap e irrogando sanzioni. In primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente per cessazione della materia del contendere su una quota di maggiori ricavi, e respinto per il resto; in appello la decisione è stata confermata. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per omessa/insufficiente esposizione dello svolgimento del processo e delle difese, in violazione delle norme sul contenuto della sentenza tributaria e civile; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa considerazione di specifiche censure svolte in appello, tra cui il mancato pagamento delle fatture, la presenza di un controcredito, l'asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società emittente senza contraddittorio; 3) motivazione apparente in relazione a più profili, in particolare alla reale consistenza organizzativa della società emittente le fatture e all'idoneità della sua struttura a eseguire i lavori fatturati, oltre che alla valenza delle dichiarazioni del terzo, del contenzioso tra le imprese, delle perizie prodotte e dell'attendibilità complessiva dell'appalto.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi perché ha ritenuto che la sentenza di appello avesse sufficientemente individuato il thema decidendum e avesse preso in esame, sia pure respingendole, le principali difese della contribuente, compresa la questione del mancato pagamento delle fatture e dell'utilizzabilità delle dichiarazioni del terzo nel processo tributario. Ha invece accolto parzialmente il terzo motivo: la motivazione era adeguata sugli aspetti relativi alle dichiarazioni del legale rappresentante della società emittente, al contenzioso tra le imprese e alle perizie, ma era meramente apparente nella parte in cui affermava, senza indicare il percorso logico e gli elementi concreti di supporto, l'inidoneità della struttura organizzativa della società appaltatrice a eseguire le opere fatturate. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata limitatamente a tale profilo e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è stata invocata come base dei motivi di ricorso per denunciare nullità della sentenza e violazione di norme processuali
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato per l'applicabilità al processo tributario delle norme generali del codice di procedura civile, tra cui quelle sul contenuto della sentenza
art. 36, d.lgs. n. 546/1992
la sentenza tributaria deve contenere concisa esposizione dello svolgimento del processo e succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto; la mancanza rileva solo se impedisce di individuare thema decidendum e ragioni della decisione
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato come parametro del dovere di motivazione, applicabile al processo tributario tramite il rinvio dell'art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992
art. 112 c.p.c.
dedotto per omessa pronuncia; la Corte ha escluso la violazione perché la sentenza di appello aveva comunque esaminato le principali doglianze
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per denunciare motivazione apparente della sentenza impugnata
Massime di principio
- Nel processo tributario la sentenza è nulla per difetto di esposizione dello svolgimento del processo o per motivazione troppo concisa solo quando tali carenze impediscono di ricostruire il thema decidendum e di comprendere le ragioni poste a base della decisione.
- Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice d'appello, pur decidendo in senso sfavorevole alla parte, abbia effettivamente preso posizione sulle censure principali sollevate in gravame.
- Le dichiarazioni rese da terzi possono essere valorizzate nel contenzioso tributario come elementi di prova presuntiva, purché il giudice ne dia conto nel complessivo ragionamento probatorio.
- La motivazione è meramente apparente quando formula una conclusione sull'inesistenza o inidoneità di una struttura imprenditoriale senza indicare gli elementi concreti e il percorso logico che sorreggono tale valutazione.
- Quando una sentenza fonda il giudizio sull'inesistenza di operazioni fatturate, la valutazione della capacità organizzativa dell'emittente delle fatture deve essere sorretta da specifici elementi fattuali, non da affermazioni apodittiche.
- L'esistenza di un contenzioso tra le parti, il mancato pagamento delle fatture e la produzione di perizie non sono di per sé decisivi se il giudice li esamina e li valuta nel quadro complessivo degli indizi di fittizietà dell'operazione.
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