Cassazione Civile, Ordinanza n. 05014/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione, per l’anno d’imposta 2007, maggior reddito ai fini Irap, Ires e Iva in relazione alla vendita di un immobile a una persona fisica. Secondo l’Amministrazione, la cessione di un bene strumentale per natura a un soggetto non imprenditore doveva essere assoggettata a Iva; inoltre il corrispettivo non era stato correttamente esposto tra i ricavi e la plusvalenza era stata contabilizzata in altra voce. La società contestava la ritualità della notifica dell’atto, lamentando la mancanza della relata e la tardività della produzione dell’avviso di ricevimento; deduceva poi la nullità dell’accertamento per assenza di pvc, per mancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, per difetto di motivazione sull’urgenza, per mancata convocazione nell’accertamento con adesione, per difetto di sottoscrizione da parte di un funzionario legittimato e, infine, contestava nel merito la ripresa a tassazione e il diniego delle agevolazioni cooperative.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla notifica, affermando che l’omessa relata su notifica postale integra al più una irregolarità e che, in ogni caso, la proposizione del ricorso nel merito sana eventuali nullità per raggiungimento dello scopo. Ha escluso che nella specie trovasse applicazione l’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, perché l’accertamento non derivava da accesso o verifica nei locali del contribuente ma da dati già in possesso dell’Ufficio e trasmessi dalla stessa società. Ha inoltre ritenuto che la doglianza sulla mancata convocazione per l’accertamento con adesione non comporti nullità, non essendo prevista dalla legge. È stato invece ritenuto fondato, sul piano astratto, il rilievo sulla sottoscrizione dell’avviso da parte di un funzionario non legittimato; tuttavia, il ricorso è stato comunque respinto nel complesso, poiché gli altri motivi sono stati dichiarati infondati o inammissibili e il testo disponibile non evidenzia un effetto caducatorio decisivo su questo singolo profilo. Infine, il motivo sul merito fiscale è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non confrontandosi adeguatamente con la motivazione d’appello. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiama l’applicazione delle norme sulle notificazioni del processo civile agli avvisi di accertamento, con conseguente estensione del regime delle nullità e sanatorie.
evocato in relazione alla disciplina della notificazione e ai vizi della relata.
art. 3 L. 20 novembre 1982, n. 890
la mancata apposizione della relata sull’originale o sulla copia consegnata al destinatario non determina inesistenza della notifica, ma mera irregolarità.
la proposizione del ricorso nel merito sana l’eventuale nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo.
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
garanzia applicabile agli accessi/ispezioni nei locali del contribuente, con termine dilatorio di 60 giorni dopo il pvc; non applicabile nel caso deciso.
art. 21-septies L. 7 agosto 1990, n. 241
invocato dalla ricorrente per sostenere la nullità dell’atto, ma non accolto.
art. 42, commi 2 e 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato per la motivazione e sottoscrizione degli avvisi di accertamento; la Corte richiama il principio di validità della sottoscrizione da parte del capo ufficio o di un funzionario delegato.
art. 56, comma 5, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
evocato insieme alle norme sulla motivazione dell’atto impositivo.
art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato in tema di obbligo di motivazione degli atti tributari.
artt. 5, 6 e 12 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
la mancata convocazione a seguito di istanza di accertamento con adesione non determina nullità del procedimento, perché la sanzione non è prevista dalla legge.
art. 52 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
invocato dalla ricorrente in tema di verifica e p.v.c., ma ritenuto non pertinente al caso concreto.
art. 24 L. 7 gennaio 1929, n. 4
richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità del processo verbale di constatazione.
art. 85, comma 1, lett. b), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
invocato contro la qualificazione del corrispettivo come ricavo.
art. 86, comma 1, lett. a), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
invocato in relazione alla tassazione della plusvalenza da cessione del bene strumentale.
art. 12 L. 16 dicembre 1977, n. 904
richiamato dalla ricorrente per le agevolazioni fiscali spettanti alle società cooperative.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il rigetto del ricorso comporta i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nella notificazione a mezzo posta, l’omessa apposizione della relata sull’atto consegnato al destinatario integra al più un’irregolarità, non l’inesistenza della notificazione, quando l’avviso di ricevimento sia regolarmente prodotto.
- Le nullità della notificazione dell’avviso di accertamento sono soggette al regime di sanatoria per raggiungimento dello scopo: la proposizione del ricorso nel merito da parte del contribuente sana il vizio.
- Il termine dilatorio di 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente opera solo quando l’accertamento sia preceduto da accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente; non si applica agli accertamenti fondati su dati già acquisiti dall’Amministrazione senza intromissione nei locali.
- La mancata convocazione del contribuente a seguito di istanza di accertamento con adesione non determina nullità del procedimento, se la legge non prevede espressamente tale sanzione.
- Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal capo dell’ufficio o da un funzionario delegato di carriera direttiva; la questione della legittimazione del sottoscrittore va però dedotta in modo specifico e coerente con l’atto impugnato.
- Il motivo di ricorso per cassazione che contesti la decisione di merito deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; una contestazione meramente assertiva o generica è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04817/2023 del 16/02/2023
- ordinanza_civile · 16 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04819/2023 del 16/02/2023
- ordinanza_civile · 16 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04820/2023 del 16/02/2023
- ordinanza_civile · 16 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04821/2023 del 16/02/2023
- ordinanza_civile · 16 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04822/2023 del 16/02/2023
- ordinanza_civile · 16 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04823/2023 del 16/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →