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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05014/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione, per l’anno d’imposta 2007, maggior reddito ai fini Irap, Ires e Iva in relazione alla vendita di un immobile a una persona fisica. Secondo l’Amministrazione, la cessione di un bene strumentale per natura a un soggetto non imprenditore doveva essere assoggettata a Iva; inoltre il corrispettivo non era stato correttamente esposto tra i ricavi e la plusvalenza era stata contabilizzata in altra voce. La società contestava la ritualità della notifica dell’atto, lamentando la mancanza della relata e la tardività della produzione dell’avviso di ricevimento; deduceva poi la nullità dell’accertamento per assenza di pvc, per mancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, per difetto di motivazione sull’urgenza, per mancata convocazione nell’accertamento con adesione, per difetto di sottoscrizione da parte di un funzionario legittimato e, infine, contestava nel merito la ripresa a tassazione e il diniego delle agevolazioni cooperative.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla notifica, affermando che l’omessa relata su notifica postale integra al più una irregolarità e che, in ogni caso, la proposizione del ricorso nel merito sana eventuali nullità per raggiungimento dello scopo. Ha escluso che nella specie trovasse applicazione l’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, perché l’accertamento non derivava da accesso o verifica nei locali del contribuente ma da dati già in possesso dell’Ufficio e trasmessi dalla stessa società. Ha inoltre ritenuto che la doglianza sulla mancata convocazione per l’accertamento con adesione non comporti nullità, non essendo prevista dalla legge. È stato invece ritenuto fondato, sul piano astratto, il rilievo sulla sottoscrizione dell’avviso da parte di un funzionario non legittimato; tuttavia, il ricorso è stato comunque respinto nel complesso, poiché gli altri motivi sono stati dichiarati infondati o inammissibili e il testo disponibile non evidenzia un effetto caducatorio decisivo su questo singolo profilo. Infine, il motivo sul merito fiscale è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non confrontandosi adeguatamente con la motivazione d’appello. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nella notificazione a mezzo posta, l’omessa apposizione della relata sull’atto consegnato al destinatario integra al più un’irregolarità, non l’inesistenza della notificazione, quando l’avviso di ricevimento sia regolarmente prodotto.
  • Le nullità della notificazione dell’avviso di accertamento sono soggette al regime di sanatoria per raggiungimento dello scopo: la proposizione del ricorso nel merito da parte del contribuente sana il vizio.
  • Il termine dilatorio di 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente opera solo quando l’accertamento sia preceduto da accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente; non si applica agli accertamenti fondati su dati già acquisiti dall’Amministrazione senza intromissione nei locali.
  • La mancata convocazione del contribuente a seguito di istanza di accertamento con adesione non determina nullità del procedimento, se la legge non prevede espressamente tale sanzione.
  • Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal capo dell’ufficio o da un funzionario delegato di carriera direttiva; la questione della legittimazione del sottoscrittore va però dedotta in modo specifico e coerente con l’atto impugnato.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che contesti la decisione di merito deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; una contestazione meramente assertiva o generica è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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