Cassazione Civile, Ordinanza n. 23480/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2010, con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione costi e IVA riferiti a fatture di acquisto emesse da tre società fornitrici, ritenendo le operazioni soggettivamente inesistenti. In primo grado la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso della società. La CTR, in appello, ha annullato la ripresa ai fini delle imposte sui redditi ma ha confermato il recupero dell'IVA, ritenendo dimostrata l'inesistenza soggettiva delle operazioni e, al contempo, l'effettività e inerenza dei costi per noleggio dei macchinari. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione insufficiente sull'inidoneità della documentazione a provare il diritto alla detrazione IVA e sull'inesistenza soggettiva; 2) violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per difetto di chiarezza e completezza della motivazione dell'accertamento, ritenuto prima fondato su costi inesistenti e poi su costi in parte effettivi; 3) violazione degli artt. 42 d.P.R. 600/1973 e 56 d.P.R. 633/1972 per avere la CTR ritenuto sufficiente l'allegazione del fatto costitutivo della pretesa fiscale senza esigere piena prova dell'inesistenza delle operazioni; 4) violazione dell'art. 19 d.P.R. 633/1972 per avere valorizzato indizi ritenuti insufficienti sull'inesistenza soggettiva delle operazioni, trascurando la documentazione della contribuente. La Corte, tuttavia, ha rilevato preliminarmente un vizio radicale del procedimento per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci, litisconsorti necessari nel giudizio concernente la rettifica del reddito di una società di persone e la conseguente imputazione per trasparenza ai soci, con riflessi anche sull'IRAP; i soci avevano infatti proposto autonomi ricorsi, ma non erano stati evocati nel presente giudizio né era stata disposta la riunione/integrazione nonostante la richiesta delle parti.
La decisione
La Corte ha dichiarato d'ufficio la nullità della sentenza impugnata e di quella di primo grado per violazione del litisconsorzio necessario, rilevando che il giudizio era stato celebrato senza la partecipazione di tutti i soci della società, soggetti necessari nel contenzioso sulla rettifica del reddito sociale e sulle imposte conseguenti. Ha quindi annullato entrambe le pronunce e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Forlì, perché rinnovi il giudizio con contraddittorio integro e regoli anche le spese del giudizio di legittimità. I motivi di merito del ricorso non sono stati esaminati nel loro contenuto decisorio, essendo assorbiti dal rilievo preliminare del vizio processuale.
Norme richiamate
viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per dedurre violazioni di legge e nullità della sentenza o del procedimento.
la ricorrente lo invocava per censurare l'insufficienza e non chiarezza della motivazione dell'atto impositivo.
richiamato per sostenere l'illegittimità dell'accertamento e della sua motivazione.
richiamato per contestare la motivazione e l'impostazione dell'accertamento IVA.
richiamato in tema di detrazione IVA in relazione alle operazioni ritenute soggettivamente inesistenti.
richiamato quale base dell'imputazione per trasparenza del reddito delle società di persone ai soci.
indicato come norma che impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari nel processo tributario.
richiamato come possibilità di riunione dei giudizi separatamente instaurati dai litisconsorti necessari.
art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. 546/1992
richiamato per il potere/dovere del giudice d'appello di rimettere la causa al primo giudice in caso di contraddittorio non integro.
utilizzato come base per la cassazione con rinvio al primo giudice a seguito del rilievo del vizio di litisconsorzio necessario.
richiamato in relazione all'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci.
richiamato nel passaggio sull'assimilabilità dell'IRAP all'ILOR per il suo carattere reale e la sua proporzionalità.
richiamato nel medesimo contesto dell'IRAP e della sua imputazione per trasparenza.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario relativo alla rettifica del reddito di una società di persone e alla conseguente imputazione per trasparenza ai soci, la società e tutti i soci sono litisconsorti necessari originari, salvo che vengano prospettate questioni personali.
- La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari determina una nullità assoluta e insanabile del giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, anche in cassazione.
- Quando il vizio di litisconsorzio necessario non è stato sanato nei gradi di merito, la Corte di cassazione deve annullare sia la sentenza impugnata sia quella di primo grado e rinviare al giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio con contraddittorio integro.
- Nel contenzioso relativo a società di persone, la regola del litisconsorzio necessario vale anche per le imposte imputate per trasparenza ai soci e, nel caso richiamato, viene estesa anche all'IRAP della società.
- Se il giudizio è colpito da un vizio processuale radicale che investe la composizione necessaria del contraddittorio, l'esame dei motivi di merito resta assorbito.
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