Cassazione Civile, Ordinanza n. 23327/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società da parte del Tribunale di Roma. La società ha proposto reclamo ex art. 18 legge fallimentare davanti alla Corte d’Appello di Roma, ma il giudice di secondo grado ha dichiarato improcedibile il reclamo perché la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza non era avvenuta nel termine assegnato e, soprattutto, la reclamante non aveva fornito ragioni concrete a giustificazione del ritardo. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto due motivi: 1) violazione degli artt. 18 e 162, comma 3, legge fallimentare e dell’art. 331 c.p.c., sostenendo che la costituzione del Pubblico Ministero aveva sanato il vizio della notifica e che, essendosi instaurato il contraddittorio con uno dei litisconsorti, avrebbe dovuto disporsi soltanto l’integrazione del contraddittorio; 2) violazione dell’art. 18 legge fallimentare, assumendo che la notifica, pur tardiva, fosse comunque intervenuta prima dell’udienza e che la presenza del Procuratore Generale in appello rendesse applicabile l’art. 331 c.p.c., impedendo la declaratoria di improcedibilità in assenza di previsione espressa. La società ha anche sostenuto che il precedente di legittimità richiamato dalla Corte d’Appello riguardava l’omessa notifica, non la notifica tardiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, osservando che il principio di autoresponsabilità e l’esigenza di tutela della celerità del reclamo fallimentare impongono al reclamante che non abbia rispettato il termine per la notifica di esplicitare le ragioni dell’omissione o del ritardo. La regola vale non solo in caso di mancata notifica, ma anche quando la notifica sia manifestamente tardiva e abbia comunque violato il termine a comparire previsto dall’art. 18, comma 7, legge fallimentare. Inoltre, la partecipazione del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello non sana la mancata regolare notifica al Pubblico Ministero presso il Tribunale, che è il soggetto rilevante ai fini dell’eventuale integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. Il ricorso è stato quindi respinto e la ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
Il termine per la notifica del reclamo e del decreto di fissazione dell’udienza è ordinatorio ma funzionalmente rilevante; il suo mancato rispetto, senza adeguata giustificazione, può condurre all’improcedibilità del reclamo. La notifica deve inoltre rispettare il termine a comparire.
art. 162, comma 3, legge fallimentare
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sanante, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.
L’integrazione del contraddittorio è necessaria quando un litisconsorte necessario non sia stato ritualmente evocato; non basta la costituzione di soggetti diversi da quelli che avrebbero dovuto ricevere la notificazione, né l’intervento del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello sana la mancata notifica al Pubblico Ministero presso il Tribunale.
Nei giudizi in cui è previsto l’intervento del Pubblico Ministero, rileva la posizione del P.M. presso il Tribunale, che è il soggetto titolare dei poteri processuali pertinenti al gravame.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, la mancata notifica del ricorso e del decreto nel termine fissato dal giudice richiede una specifica e concreta giustificazione del ritardo o dell’omissione; in difetto, il reclamo può essere dichiarato improcedibile.
- Il principio di autoresponsabilità processuale impedisce che il rispetto di un termine ordinatorio, ma funzionalmente posto a tutela della celerità e del contraddittorio, resti rimesso all’arbitrio della parte.
- La notifica tardiva del reclamo non è equiparabile, ai fini della sanatoria automatica, a una tempestiva instaurazione del contraddittorio: se il ritardo compromette il termine a comparire, la regolarità del procedimento resta esclusa salvo adeguata giustificazione.
- Ai fini dell’integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei giudizi con intervento del Pubblico Ministero, occorre la rituale evocazione del Pubblico Ministero presso il giudice competente per il primo grado; l’intervento del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello non produce effetti sostitutivi o sananti rispetto alla mancata notifica al P.M. presso il Tribunale.
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