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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23321/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

La controversia trae origine dalla domanda di un privato diretta a ottenere dall'amministrazione statale un indennizzo previsto da leggi speciali per la perdita di un investimento azionario in una società estera confiscata dal governo del Paese in cui operava, nonché un ulteriore indennizzo per la perdita dell'avviamento commerciale. In primo grado era stato riconosciuto parte del credito, ma in appello la decisione era stata riformata: la Corte territoriale aveva escluso il diritto all'indennizzo relativo alle azioni formalmente intestate a una società estera (Anstalt) ritenendo che l'attore non fosse legittimato ad agire per un diritto altrui, e aveva inoltre ritenuto decaduto il diritto all'indennizzo per l'avviamento per tardiva proposizione della domanda. Gli eredi del titolare originario hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 81 c.p.c. e degli artt. 3 e 24 Cost., sostenendo che l'attore aveva fatto valere un diritto proprio, derivante dal danno subito personalmente per effetto della nazionalizzazione; 2) violazione delle leggi n. 16 del 1980, n. 135 del 1985 e n. 98 del 1994, contestando l'esclusione dell'indennizzo sulle azioni intestate all'Anstalt e deducendo che la tutela spettasse anche ai titolari indiretti dei beni perduti; 3) violazione delle medesime leggi, contestando la declaratoria di decadenza sul rilievo che il termine dell'art. 1 della legge n. 98 del 1994 riguarderebbe solo la domanda amministrativa e non precluderebbe l'azione giudiziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, cassando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso la legittimazione ad agire del soggetto che si era dichiarato proprietario e unico titolare della società formale intestataria delle azioni. La Corte ha chiarito che la Corte d'appello aveva confuso il profilo della legittimatio ad causam con quello della titolarità sostanziale del diritto controverso, che doveva invece essere esaminato nel merito previa verifica dell'eventuale rapporto fiduciario tra il ricorrente e la società estera. È stato dichiarato assorbito il secondo motivo, mentre il terzo è stato rigettato: il termine previsto per chiedere l'indennizzo per la perdita dell'avviamento commerciale è stato ritenuto decadenziale, in quanto inserito in una disciplina di natura interpretativa e coordinata con termini procedimentali che comportavano l'automatica archiviazione e la decadenza dai benefici in caso di inosservanza. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.c.

    La legittimazione ad causam attiene alla corretta instaurazione del contraddittorio e alla coincidenza tra soggetti del processo e soggetti destinatari degli effetti della pronuncia, da verificare sulla base della prospettazione della parte e anche d'ufficio, senza confonderla con la titolarità sostanziale del diritto controverso.

  • art. 3 Cost.

    È richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura sulla legittimazione, ma non costituisce autonomo fondamento decisorio.

  • art. 24 Cost.

    È richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura sulla legittimazione, ma non costituisce autonomo fondamento decisorio.

  • legge 26 gennaio 1980, n. 16

    Prevede indennizzi per cittadini e imprese italiane titolari di beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana o all'estero; la domanda doveva essere presentata entro il termine stabilito, sotto pena di decadenza.

  • legge 5 aprile 1985, n. 135

    Ha esteso le provvidenze indennitarie e ha ribadito la natura decadenziale del termine per la domanda.

  • legge 29 gennaio 1994, n. 98

    Norma di interpretazione autentica che ha consentito la liquidazione dell'indennizzo anche per la perdita dell'avviamento commerciale; il termine per la domanda è stato interpretato come decadenziale, anche se non espressamente qualificato in tal modo dalla norma.

  • art. 22 del Trattato italo-svizzero di commercio del 27 gennaio 1923

    Rilevato dalla Corte d'appello come base della personalità giuridica e capacità processuale dell'Anstalt, ma la Cassazione non ha condiviso l'uso di tale dato per escludere la legittimazione dell'attore sulla base della sua diversa prospettazione sostanziale.

  • r.d.l. 15 febbraio 1923, n. 243

    Richiamato quale atto di esecuzione del Trattato italo-svizzero.

  • legge 24 dicembre 1928, n. 3488

    Richiamata quale estensione del Trattato al Liechtenstein.

  • art. 2, comma ottavo, legge 29 gennaio 1994, n. 98

    "automatica archiviazione della domanda e la conseguente decadenza dai relativi benefici"

    L'inosservanza delle scansioni temporali previste per la riliquidazione degli indennizzi comporta l'archiviazione automatica e la decadenza dai benefici.

  • art. 152, secondo comma, c.p.c.

    È ritenuto inconferente perché riguarda solo i termini processuali, non il termine sostanziale di esercizio del diritto all'indennizzo.

Massime di principio

  • La legittimazione ad agire va distinta dalla titolarità del diritto sostanziale: il giudice deve verificare preliminarmente se l'attore, secondo la sua prospettazione, sia il soggetto legittimato a promuovere il giudizio, senza sovrapporre questo profilo alla successiva verifica del merito.
  • Quando la domanda è proposta da chi si afferma titolare effettivo di un diritto che risulta formalmente intestato a un altro soggetto, non basta valorizzare la personalità giuridica dell'intestatario formale per escludere la legittimazione; occorre accertare se la domanda sia fondata su un rapporto fiduciario o su una diversa situazione sostanziale prospettata dall'attore.
  • Nei regimi indennitari speciali, la natura interpretativa di una legge successiva e la struttura complessiva della disciplina possono rivelare la natura decadenziale del termine per la proposizione della domanda anche quando la decadenza non sia espressamente menzionata in modo testuale.
  • I termini che incidono sull'esercizio di un diritto sostanziale non sono assoggettabili automaticamente alla disciplina dei termini processuali: la regola secondo cui i termini legali si presumono ordinatori vale per gli atti processuali, non per i termini di decadenza sostanziale previsti per accedere a benefici o indennizzi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileSuccessioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

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